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Apriti standard!

Authors Simone Aliprandi

License CC-BY-SA-2.5

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       Simone Aliprandi

         Apriti standard!
Interoperabilità e formati aperti
  per l'innovazione tecnologica




            Ledizioni
    Copyright © Simone Aliprandi / Ledizioni - ottobre 2010

Il presente libro, eccetto dove diversamente specificato, è rilasciato nei
termini della licenza Attribuzione - Condividi allo stesso modo 2.5 Italia il cui
testo integrale è disponibile al sito http://creativecommons.org/licenses/by-
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Simone Aliprandi « Apriti Standard . Interoperabilità e formati aperti per
l'innovazione tecnologica» Ledizioni 2010
ISBN: 9788895994345

In copertina un collage di immagini derivato dalle seguenti fonti:
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La versione digitale di questo libro è disponibile al sito
www.aliprandi.org/apriti-standard.

    Informazioni sul catalogo e sulle ristampe: www.ledizioni.it
Indice generale
Presentazione............................................................................................................................. 7
Prefazione.................................................................................................................................... 9
Capitolo primo......................................................................................................................... 11
Apertura, interoperabilità, neutralità:
i semi dell'innovazione......................................................................................................... 11
    1. Tecnologie libere... da che cosa?............................................................................11
    2. Aperto in che senso? L’idea di openness............................................................14
    3. L’interoperabilità: alcune definizioni..................................................................16
    4. Neutralità tecnologica...............................................................................................22
    5. Tecnologie ed effetti di rete.....................................................................................24
Capitolo secondo.................................................................................................................... 27
Standard e standardizzazione........................................................................................... 27
    1. Il concetto di standard e la sua centralità..........................................................27
        1.1. Esempi più comuni di standard..................................................................29
        1.2. Standard de jure e standard de facto........................................................30
    2. Dinamica storica della normazione e il differente approccio di Europa e
    USA........................................................................................................................................ 33
    3. L’attività di normazione............................................................................................34
        3.1. Principi base dell’attività di normazione................................................35
        3.2. Fasi di un processo di standardizzazione................................................36
        3.3. Pubblicazione e utilizzo degli standard...................................................37
    4. Gli enti di normazione e il loro funzionamento...............................................39
        4.1. Natura giuridica e funzionamento.............................................................39
        4.2. I tre livelli della normazione: nazionale, europeo, internazionale 40
    5. Principali problematiche in materia di standardizzazione........................45
        5.1. Standard e innovazione tecnologica..........................................................45
        5.2. Attività di normazione e gestione della proprietà intellettuale.....46
        5.3. Attività di normazione e concorrenza......................................................48
Capitolo terzo........................................................................................................................... 51
Gli standard in ambito informatico e
il concetto di standard aperto...........................................................................................51
    1. Gli standard nel settore ICT: fra standard de facto ed effetti di rete.......51
    2. Gli standard aperti...................................................................................................... 53
       2.1. La definizione di Bruce Perens....................................................................53
       2.2. La definizione fornita dall’ITU-T................................................................54
       2.3. La definizione di IDABC..................................................................................54
   3. Criteri di classificazione degli standard aperti................................................55
   4. Il web come tecnologia interoperabile e il ruolo del W3C..........................56
       4.1. Dall’HTML all’XML: una storia di interoperabilità e standard aperti
       .......................................................................................................................................... 58
       4.2. L’attività di standardizzazione e monitoraggio del W3C ..................61
   5. L’approccio di OASIS all’attività di standardizzazione..................................62
Capitolo quarto........................................................................................................................ 65
Standard aperti e formati di file........................................................................................ 65
   1. I formati di file come standard...............................................................................65
       1.1. Formati “nativi” ed effetti di rete................................................................66
       1.2. L’affermazione di standard in materia di formati................................67
   2. Formati proprietari vs formati aperti.................................................................67
       2.1. Le specifiche del formato e il concetto di formato proprietario.....67
       2.2. Il concetto di formato aperto.......................................................................68
   3. Alcuni formati documentali e le relative standardizzazioni.......................71
       3.1. ASCII...................................................................................................................... 71
       3.2. Rich text format................................................................................................. 73
       3.3. PostScript............................................................................................................. 73
       3.4. PDF......................................................................................................................... 74
       3.5. Microsoft DOC.................................................................................................... 74
   4. Due formati documentali a confronto: ODF vs OOXML................................75
       4.1. Il software OpenOffice.org e il formato ODF..........................................75
       4.2. Il dibattito sulla standardizzazione del formato OOXML..................77
       4.3. La mobilitazione anti-OOXML......................................................................78
       4.4. L’acquisizione del formato OOXML come standard ISO.....................79
       4.5. Le ultime prospettive......................................................................................80
   5. I formati aperti per altri tipi di file.......................................................................81
       5.1. I formati aperti per immagini e grafica....................................................81
       5.2. I formati aperti per file audio e video.......................................................83
       5.3. I formati aperti per archiviazione..............................................................84
       5.4. Altri tipi di formati aperti..............................................................................85
Appendice.................................................................................................................................. 89
Interoperabilità e standard aperti nella legislazione italiana .............................89
   1. Introduzione: L’importanza di standard e formati aperti per la pubblica
   amministrazione.............................................................................................................. 89
   2. I disegni di legge di Cortiana e Folena................................................................90
   3. La circolare Aipa/Cr/40 del 22 aprile 2002.....................................................91
   4. La prima commissione Meo....................................................................................91
   5. La direttiva Stanca del 2003...................................................................................93
   6. Le attività del Cnipa in materia di open source...............................................95
   7. La direttiva europea sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico...97
   8. Il D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).........................98
   9. Il Ministro Nicolais e la seconda Commissione Meo...................................100
   10. La sentenza 133/2008 della Corte Costituzionale....................................101
   11. La riforma del CAD avviata dal Ministro Brunetta....................................103
   12. Il disegno di legge Vita-Vimercati....................................................................105
   13. L’importante ruolo della legislazione regionale........................................106
   14. La sentenza 122/2010 della Corte Costituzionale....................................111
   Bibliografia...................................................................................................................... 115
Postfazione
(ovvero... La storia travagliata di questo libro)........................................................119
Presentazione
    (di Simone Aliprandi)

      La psicologia ci insegna che siamo portati (più o meno consciamente) a
ripetere esperienze che ci hanno messo a nostro agio e che in generale ci
hanno dato sensazioni positive. L’uscita di questo libro è la prova che anch’io
sono soggetto a questa spinta istintiva.
      Nella primavera del 2005, dopo più di un anno di gestazione e
rielaborazione, usciva infatti il mio primo libro "Copyleft & opencontent",
derivato dalla tesi della mia laurea in giurisprudenza. Oggi, dopo un ancor più
lungo periodo di gestazione, esce questo libro che deriva a sua volta dalla mia
laurea in Scienze della pubblica amministrazione. In realtà, dalla stessa tesi
sono stati derivati in questi due anni e mezzo i tre articoli da me presentati
per le varie edizione della Conferenza Nazionale Software Libero; questo
libro dunque ri-assembla i tre articoli, rielaborandoli e fondendoli in unica
opera organica.
      Non nego che, in base alle mie aspettative, i tempi sarebbero dovuti
essere più ristretti, ma l’argomento si è rivelato particolarmente complesso e
lontano dalla mia forma mentis, da richiedere una maggiore ricerca e
sedimentazione delle informazioni. A ciò si aggiunga la concomitanza con
altri fatti della vita che non mi hanno permesso di dedicarmi alla stesura del
libro con la calma e la concentrazione cui ero abituato in precedenza. Infine si
consideri l’aspetto più ostico con cui mi sono trovato a dover fare i conti: il
fatto che si tratti di una materia particolarmente sfuggente, in continuo
fermento, di cui è difficile tenere il polso se non con un costante monitoraggio
delle notizie e degli eventi.
      Ad ogni modo il libro è finalmente arrivato al suo compimento e prima di
lasciarvi alla lettura tenevo a fare una considerazione di stile: cospicue parti
di questo libro sono state tratte da altre fonti, il cui riutilizzo è concesso da
apposite licenze; mi riferisco principalmente a Wikipedia, che su certi
argomenti (come ad esempio quelli informatici) è arrivata ad un livello di
completezza e affidabilità tali da rendere spesso superflua una riscrittura.
Cercando informazioni in rete per alcuni paragrafi del libro e leggendo le
relative voci dell’ormai insostituibile enciclopedia libera, mi sono spesso reso
conto che i paragrafi che mi accingevo a scrivere – in un certo senso –
esistevano già, ed erano anche piuttosto completi, affidabili e ben scritti. A
questo punto mi si ponevano due alternative: prendere ampiamente spunto
da quei testi cambiando un po’ le parole e spacciando per mio ciò che in
realtà apparteneva alla creatività collettiva della rete; oppure inglobare nel
testo del libro le voci (o loro parti) nel modo più fluido possibile, mettendo in
evidenza la loro reale provenienza e rispettando le indicazioni della licenza.
Io ho optato per la seconda soluzione, ritenendola più trasparente, onesta
intellettualmente... e – inutile negarlo – anche più “economica”.
     Spero che questo nuovo libro possa proseguire lungo il solco fin qui
tracciato dagli altri miei lavori e che possa circolare il più possibile (grazie
anche alla sua distribuzione in copyleft), raccogliendo presto feedback e
nuovi spunti per ulteriori riflessioni.
Prefazione
    (di Flavia Marzano)

     Simone Aliprandi – giurista, scrittore e divulgatore in materia di nuove
frontiere del diritto nell’era digitale – come si definisce lui stesso.
     Conosco Simone da tanto tempo, tanto soprattutto per lui, che è giovane
(ma non voglio qui approcciare il concetto di relatività che altri hanno fatto
molto meglio di come lo potrei fare io).
     Era poco più di un ragazzo la prima volta che l’ho conosciuto (2005)
dopo aver letto il suo primo libro sul copyleft: un ragazzo ambizioso, serio e
competente, questa è l’immagine che ho avuto subito di lui.
     Siamo sempre rimasti in contatto e ci siamo incontrati in tante occasioni
in cui si parlava di openness, la parola chiave che ha legato il nostro sapere
nel tempo, pur essendo il nostro sapere così diverso: lui giurista, io
informatica.
     Ci siamo confrontati a lungo e ci siamo trovati a fianco in conferenze e
incontri a parlare di open source, di software libero, di liberi saperi, di libera
conoscenza, di standard, di normazione e di tecnologie, di problemi e
soluzioni.
     Non sempre concordi su tutto, siamo però sempre stati aperti al dialogo,
abbiamo sempre avuto confronti aperti e sinceri, ma soprattutto fertili e
produttivi.
     Openness quindi, apertura e confronto, ma soprattutto tanta voglia di
offrire esperienze e competenze al resto del mondo e questo ha portato
Simone a pubblicare i propri libri sempre sotto licenza Creative Commons,
proprio per offrire il proprio lavoro e per favorire la diffusione della
conoscenza e dei saperi.
     Openness: open source, open standard, open format, open content, open
data... ma che cosa intendiamo per “open”? Apertura alla lettura, alla
condivisione, alla divulgazione, all’elaborazione di altri, al cambiamento,
aperto verso il futuro e le tecnologie che verranno e che oggi ancora non
immaginiamo, perché solo l’openness garantisce che domani potremo
leggere i nostri dati, solo l’openness garantisce che domani potremo
comunicare e interoperare con altri strumenti e con altri software, solo
l’openness garantisce la cooperazione applicativa, solo l’openness garantisce
la crescita, in una sola frase: perché senza condivisione della conoscenza non
ci può essere innovazione!
     E allora Openness fino ad arrivare all’Open Government come il
presidente       Obama       ha     iniziato    a     fare     fin    da   subito
(http://www.whitehouse.gov/Open) e che ha generato l’Open Government
Directive (http://www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-
directive): un giusto blend tra openness come la intendiamo Simone e io e
openness come la intendeva Turati quando parlava di “amministrazione
come casa di vetro”.
     Innovazione tecnologica e Open Government: su questo tema penso sia
importante concentrarsi per il futuro.
Capitolo primo

Apertura, interoperabilità, neutralità:
i semi dell'innovazione




1. Tecnologie libere... da che cosa?
     È ormai dagli anni 80 che si sente parlare di software libero e più
generalmente della “libertà” come valore da perseguire in fatto di sviluppo
tecnologico e più specificamente informatico. Ma in che senso si parla di
libertà? Da che cosa dovrebbero essere “liberati” l’ideazione e lo sviluppo di
soluzioni tecnologiche?
     L’ambito tecnologico è quello in cui maggiormente si fa sentire la
pregnanza della tutela giuridica. Se pensiamo infatti agli strumenti tipici del
diritto industriale (ovvero diritto d’autore, brevetto, tutela del marchio,
segreto aziendale, norme sulla concorrenza) ci rendiamo conto che il settore
ICT è l’unico nel quale queste tutele vengono applicate contemporaneamente
e in sovrapposizione; un settore, tra l’altro, nel quale esse vengono difese con
la massima strenuità e determinazione da parte dei loro titolari, anche a
causa degli elevati interessi economici in gioco.
     Senza entrare nel merito dell’opportunità e della legittimità di questa
prassi (tema su cui sono già state scritte innumerevoli pagine e di cui si farà
cenno diffusamente nei capitoli di questo libro), non vi è dubbio che essa si
sia consolidata proporzionalmente alla rilevanza degli interessi commerciali
degli operatori del settore. Fin tanto che lo sviluppo di tecnologia è attività di
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pura ricerca riservata quindi ad appositi centri ed operatori specializzati,
difficilmente viene percepita l’esigenza di tutelare e controllare il frutto della
proprio attività di sviluppo con strumenti di natura giuridica. Può sussistere
al massimo un’esigenza alla loro segretezza, o più generalmente ad un
riconoscimento della paternità intellettuale di una creazione, di una
invenzione, di una soluzione tecnico-scientifica.
      Pensiamo al caso emblematico del software, che appunto è attualmente
una di quelle creazioni intellettuali che godono di una tutela giuridica
multipla e sovrapposta. Esso nasce come opera tendenzialmente libera da
tutela industriale; tuttavia quando la sua produzione è arrivata ad un
sufficiente livello di maturità, il software ha iniziato ad acquisire una sua
autonomia rispetto alle componenti hardware e ad essere considerato un
prodotto da distribuire e commercializzare indipendentemente. Ecco, è in
questa fase cruciale che le aziende impegnate in questo nuovo mercato
sentono l’esigenza di tutelare i loro investimenti con strumenti di tutela
giuridica; e il mondo del diritto (quello degli studiosi prima e quello dei
legislatori poi) si trova a dover fornire delle risposte a questa esigenza che
siano praticabili e sostenibili.
      Si aprì dunque un dibattito in seno alla comunità scientifica di giuristi ed
economisti su quale fosse il modello di tutela più adatto e si pensò che non
fosse necessario creare un modello ad hoc ma che invece fosse sufficiente
guardare ai modelli di tutela classici del diritto industriale: il copyright e il
brevetto. Sulla base di riflessioni (per altro illuminate) che non è il caso di
approfondire in questa sede1, la scelta ricadde sul copyright. Si pensò infatti
di considerare il software (specificamente nella sua forma di codice sorgente)
alla stregua di un’opera letteraria, trattandosi in effetti di un testo dotato di
una sua sintassi e di una sua valenza espressiva (anche se comprensibile solo
a chi conosce i linguaggi di programmazione). Il legislatore statunitense
emise dunque una legge (il Software Copyright Act del 1980) che poneva i
principi per l’applicazione del copyright ai programmi per elaboratore; e
nell’arco di pochi anni tutti i principali paesi tecnologicamente avanzati
seguirono l’esempio (Australia nel 1984, Gran Bretagna, Francia e Germania
nel 1985, Comunità Europea con direttiva del 1991, Italia nel 1992 in
attuazione della direttiva europea).
1      «A livello dottrinale più che a livello pratico, infatti, a creare dubbi è proprio una
       caratteristica peculiare del software: la sua funzionalità, ovvero la sua vocazione di opera
       destinata alla soluzione di problemi tecnici; caratteristica questa che lo avvicina
       ineluttabilmente alla categoria delle invenzioni dotate d’industrialità. D’altro canto, però, il
       software appare carente del requisito della materialità considerato da alcuni giuristi come
       condicio sine qua non per la brevettabilità. Storicamente, inoltre, la tutela brevettuale
       venne vista con diffidenza dalle aziende produttrici di hardware: esse temevano che tale
       prospettiva avrebbe attribuito un eccessivo potere alle aziende di software e reso il
       commercio dell’hardware schiavo delle loro scelte di mercato.» Aliprandi S., Capire il
       copyright. Percorso guidato nel diritto d’autore, PrimaOra, 2007 (p. 82), disponibile on-line
       al sito www.aliprandi.org/books.
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      Di riflesso, i produttori di software iniziarono a distribuire software
coperto da copyright, accompagnandovi dei documenti in cui indicavano una
serie di restrizioni per l’utente dell’opera: si tratta delle cosiddette licenze
d’uso, nuovo tipo contrattuale attualmente molto diffuso nel settore ICT.
Tuttavia, oltre a questa barriera di natura giuridica, essi pensarono che fosse
opportuno porne una ulteriore, questa volta di natura tecnologica. Così per
evitare che gli utenti del software ne facessero usi che andassero al di là di
quelli consentiti nelle licenze d’uso, si iniziò a distribuire il software
unicamente sotto forma di codice binario (ovvero il codice leggibile solo dal
calcolatore), senza quindi il relativo codice sorgente.
      Questo non è tutto. La deriva iper-protezionistica 2 delle creazioni a
carattere informatico proseguì e arrivò nel giro di non molti anni dalla
nascita di questo settore industriale a trovare nuove forme per controllare gli
utilizzi non autorizzati delle creazioni. E ancora una volta si cercò di far leva
su fattori di natura giuridica e di natura tecnologica, ad esempio spingendo
verso la possibilità di brevettare algoritmi e piccoli frammenti di software
(già coperto da copyright) e implementando meccanismi digitali di controllo
delle copie distribuite (i cosiddetti Digital Rights Management systems, o
DRMs).
      Un quadro come questo non poteva essere però tollerato da coloro che
avevano fatto dello sviluppo di software una specie di missione intellettuale: i
cosiddetti hacker, nel senso originario (e più corretto) del termine 3. Alcuni di
essi, capitanati dal ricercatore del MIT di Boston Richard M. Stallman,
pensarono che fosse necessario trovare un escamotage per continuare a
condividere e a sviluppare liberamente il software come avevano fatto fino a
quel momento. Nacque così l’idea di free software (con free nel senso di libero
e non di gratuito) e la soluzione del copyleft: un particolare meccanismo
giuridico di inversione degli effetti del copyright, basato su licenze d’uso che,


2    A parlare di “iper-protezione” della proprietà intellettuale nella dottrina giuridica italiana
     sono nomi autorevoli, fra cui si segnala principalmente Auteri P., Iperprotezione dei diritti
     di proprietà intellettuale?, in AIDA 2007, Giuffrè, 2008.
3    Al contrario di quanti molti pensano il termine hacker non ha un’accezione di per sé
     negativa e non individua un pirata informatico, bensì solo un appassionato di
     programmazione che fa della conoscenza dei segreti della scienza informatica una vera
     sfida intellettuale. Come infatti sottolinea Sergio A. Dagradi «il termine hacker ha invece
     una valenza positiva – come già sottolineava Steven Levy all’inizio degli anni ottanta [nel
     libro Hackers. Eroi della rivoluzione informatica del 1984] – e in tal senso viene assunto da
     Himanen, riprendendo inoltre le osservazioni che uno di questi stessi hacker, Linus
     Torvalds (ovvero l’inventore del sistema operativo Linux), riassume anche nel prologo del
     libro in questione: l’hacker è una persona che programma con entusiasmo, credendo nel
     potere positivo della diffusione dell’informazione, e cercando di conseguenza di creare
     software che siano free e possano facilitare a tutti e ovunque l’accesso all’informazione e
     alle risorse di calcolo.» Dagradi S. A., Informazionalismo, etica hacker e lavoro immateriale,
     in Jori M. (a cura di), Elementi di informatica giuridica, Giappichelli, Torino, 2006 (p. 30).
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invece di vietare usi dell’opera, trasmettessero una serie di libertà ai suoi
utenti.
     Da quel momento si iniziò a diffondere l’idea di libertà come un valore
etico fondamentale per lo sviluppo di tecnologie informatiche: libertà dai
vincoli giuridici della cosiddetta proprietà intellettuale, libertà dalle ottiche
prettamente economiche che svilivano il software da oggetto di innovazione
tecnologica a prodotto commerciale, libertà dalle valutazioni meramente
strategiche delle aziende produttrici che andavano a scapito di una virtuosa
condivisione delle conoscenze informatiche.


2. Aperto in che senso? L’idea di openness
      A metà degli anni 90 si aprì un dibattito su come rendere più appetibile
alle imprese dell’ICT (e quindi non più solo alla comunità degli hackers) lo
sviluppo di software in uno spirito per l’appunto libero dalle ormai
tradizionali barriere di natura tecnica e giuridica che abbiamo brevemente
illustrato nel paragrafo precedente. Alcuni attivisti del settore proposero una
nuova definizione che potesse porre l’accento non tanto sull’aspetto etico
della libertà quanto sull’aspetto tecnico dell’apertura del codice sorgente.
      Si iniziò così a parlare di “open source” e tale termine ebbe un notevole
successo grazie alla sua particolare efficacia semantica e comunicativa.
Superata la fase della scelta terminologica, bisognava stendere le linee guida
di questa nuova realtà. Uno dei suoi massimi fautori, Bruce Perens, si
preoccupò di redigere la Open Source Definition (OSD), una sorta "decalogo"
di riferimento per chiarire a priori cosa potesse essere ricondotto al concetto
di Open Source.4
      Il nuovo termine “open source”, anche se sulle prime fu osteggiato dai
puristi del movimento, ebbe un notevole successo. Molti giornalisti e saggisti,
volendo sempre più spesso rivolgersi ad un target di non addetti ai lavori e
dovendo perciò cercare di non rendere la materia (già di per sé tecnica)
troppo ostica, il più delle volte scelsero di utilizzare “open source” proprio
per l’efficacia semantica di cui abbiamo già fatto cenno.
      Tuttavia tale scelta continuava a generare critiche da parte di chi da più
di dieci anni aveva invece combattuto per la diffusione del concetto di
“software libero” (inteso nel suo senso originario). Il dilemma era (e forse è
tuttora) abbastanza sterile, dato che nella maggior parte dei casi tali autori
impegnati nell'opera di divulgazione parlavano dello stesso fenomeno; e di
certo non poteva essere loro imposto di allegare sempre ai propri testi un
noioso preambolo con le dovute precisazioni terminologiche e la citazione
delle due definizioni.
4      La Open Source Definition deriva da un precedente documento (sempre ad opera di
       Perens) chiamato “Linee guida del software Debian”, il cui testo completo è disponibile al
       sito www.debian.org/social_contract#guidelines.
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     Ecco che nei primi anni 2000 qualcuno si adoperò per coniare un
ulteriore termine che risultasse più neutrale e nello stesso tempo rendesse il
giusto tributo a tutte le frange del movimento. Si cercò non solo una
neutralità “ideologica” ma anche linguistica, con uno sguardo alle principali
lingue dei paesi industrializzati. Nacque così nel 2001 nell’ambito di un
progetto di ricerca della Commissione europea5 l’acronimo “FLOSS” che sta
per “Free/Libre/Open Source Software”.
     La L in FLOSS vuole enfatizzare il significato di "libero" della parola
"free", piuttosto che quello di "gratuito": equivoco piuttosto diffuso che aveva
spinto alla ricerca del nuovo termine “open source”. Alcuni non anglofoni
preferiscono questo acronimo perché traducibile nelle loro lingue madri; la F
può stare per “Frei” in tedesco mentre la L sta per “Libre” in francese e
spagnolo, “Livre” in portoghese, e “Libero” in italiano.
     In alcuni casi è anche comparso l’acronimo FOSS, nel quale però si
perdeva la neutralità linguistica e culturale di cui si è parlato. Ad esso è
tendenzialmente preferibile il più completo FLOSS, come d’altronde
sostenuto dallo stesso Stallman.6
     Ad ogni modo, a prescindere da simili elucubrazioni tassonomiche
interne al movimento, è ormai dato storico che l’aggettivo “open” abbia visto
allargare negli ultimi anni il suo ambito semantico fino ad altri campi non
strettamente informatici e sia stato utilizzato per individuare un movimento
culturale, uno nuovo approccio, per certi versi addirittura una filosofia. 7
     Infine si noti che, a ben vedere, di “apertura” in un’accezione più ampia
di quella strettamente legata allo sviluppo di software si parlava già prima
che il termine “open source” iniziasse a circolare massicciamente e che
5    Il progetto, coordinato da Rishab Ghosh, ha avuto inizio nel giugno del 2001 e si è chiuso
     nell'ottobre dell'anno successivo. Per maggiori informazioni si veda il sito del progetto:
     http://flossproject.org.
6    «There are many people, who, for instance, want to study our community, or write about
     our community, and want to avoid taking sides between the Free Software movement and
     the Open Source movement. Often they have heard primarily of the Open Source
     movement, and they think that we all support it. So, I point out to them that, in fact, our
     community was created by the Free Software movement. But then they often say that they
     are not addressing that particular disagreement, and that they would like to mention both
     movements without taking a side. So I recommend the term Free/Libre Open Source
     Software as a way they can mention both movements and give equal weight to both. And
     they abbreviate FLOSS once they have said what it stands for» (estratto di un'intervista
     resa da R. M. Stallman presso l'Università di Edimburgo nel maggio del 2004; cfr.
     www.gnu.org/philosophy/audio/rms-interview-edinburgh-040527.txt).
7    «Openness is a very general philosophical position from which some individuals and
     organizations operate, often highlighted by a decision-making process recognizing
     communal management by distributed stakeholders (users/producers/contributors)
     rather than a centralized authority (owners, experts, boards of directors, etc.).»
     http://en.wikipedia.org/wiki/Openness. Per un approfondimento del tema si veda invece
     Cooksey R., I Walk the Open Road: Toward an Open Source Philosophy, tesi di master
     disponibile on line alla pagina http://opensource.mit.edu/papers/cooksey.pdf.
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l’aggettivo “aperto” venisse sdoganato in altri ambiti. Si legga ad esempio che
cosa scriveva nel 1998 Giorgio De Michelis a proposito della progettazione di
artefatti:

       «L’apertura è una qualità importante degli artefatti se si vuole che
       essi siano usabili in contesti sociali ad alta variabilità, come sono
       quelli che sempre più frequentemente si presentano ai nostri giorni.
       […] Un artefatto può essere aperto in molti modi diversi e da molti
       punti di vista diversi. In primo luogo esso può essere aperto, dal
       punto di vista del numero di utenti che ammette, se non esclude
       nessuno, se non richiede procedure complesse per accedervi, se
       imparare ad usarlo è facile. In secondo luogo, dal punto di vista
       della sua capacità di combinarsi con altri artefatti, se esso di integra
       negli ambienti in cui viene situato, se si può comporre con altri
       artefatti per dare vita a nuovi artefatti più complessi. In terzo luogo,
       dal punto di vista delle modalità di uso, se offre ai suoi utenti ampi
       margini di libertà nell’uso che ne possono fare, se offre loro la
       possibilità di inventarsi il loro modo di usarlo.»8


3. L’interoperabilità: alcune definizioni
     L’interoperabilità è a detta di molti una delle chiavi di volta della libertà
in campo informatico. Senza di essa, infatti, gran parte delle libertà su cui si
fonda il sistema del FLOSS rischierebbero di divenire evanescenti e di
perdere efficacia nella realtà del mercato dell’informatica e della tecnologia. 9
Avremo modo di analizzarne con precisione le implicazioni, ma cerchiamo di
fornire fin da subito le dovute premesse concettuali.
     Rimanendo ad un livello di definizione generica ed enciclopedica,
possiamo dire che l’interoperabilità è la predisposizione di un prodotto
tecnologico a cooperare con altri prodotti senza particolari difficoltà, con
affidabilità di risultato e con ottimizzazione delle risorse. 10 Obiettivo

8      De Michelis G., Aperto molteplice continuo. Gli artefatti alla fine del Novecento, Masson,
       Milano, 1998 (p. 52).
9      «Open source advocates claim that open source software is the only way to guarantee
       interoperability and interchangeability, as they are considered synonyms of open standard.
       This is not true, as there can be closed implementations of open standards, as well as open
       source programs using their own protocols and formats. […] The issue of the relationships
       between open source software and open standards is important and deserves careful
       consideration. It is necessary to guarantee that an open standard remains really open and
       is not jeopardized by anybody.» Cerri D. e Fuggetta A., Open standards, open formats, and
       open source; disponibile on-line al sito www.davidecerri.org/sites/default/files/art-
       openness-jss07.pdf.
10     Si confronti questa definizione con quella fornita dall'IEEE (ente internazionale che
       comprende tecnici, ingegneri e ricercatori di tutto il mondo nel settore elettrotecnico ed
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dell’interoperabilità è dunque facilitare l’interazione fra applicazioni
software differenti, nonché lo scambio e il riutilizzo delle informazioni anche
fra sistemi informativi non omogenei.
      Se, alla luce di questa definizione, pensiamo all’evoluzione e alla
situazione attuale del mercato dell’informatica di massa, è agevole percepire
l’importanza di garantire l’interoperabilità affinché si verifichi una reale
concorrenza fra i soggetti in gioco. Le aziende di informatica che detengono
le più grosse fette di mercato possono tranquillamente strutturare i loro
prodotti in modo tale da non consentire ai concorrenti di competere ad armi
pari, integrando così la condotta che il diritto della concorrenza qualifica
come “abuso di posizione dominante”.
      Pensiamo al caso più lampante di un’azienda di dimensione globale che
produce il più diffuso sistema operativo e, servendosi degli strumenti classici
del diritto industriale (segreto industriale, copyright, brevetto), non consente
ad altre aziende di conoscere le informazioni necessarie per realizzare gli
applicativi che funzionino correttamente su quel sistema operativo. 11 In
questo modo la stessa azienda può accaparrarsi anche il mercato degli
applicativi, forte del vantaggio competitivo derivante dalla disponibilità
interna di quelle informazioni. Comportamenti simili dovrebbero essere (e
per fortuna sono) monitorati e opportunamente sanzionati dalle autorità
antitrust.
      Proprio per la delicatezza e la centralità per l’economia attuale di tutti
questi aspetti, il tema dell’interoperabilità ha assunto negli ultimi anni una
particolare rilevanza e anche gli organi politici gli hanno riservato sempre
maggiore attenzione. Attualmente, infatti, possiamo disporre di una
definizione di interoperabilità decisamente più articolata e completa, nata
grazie ad uno studio promosso e concluso nel 2004 da IDABC (Interoperable
Delivery of European eGovernment Services to public Administrations,


     elettronico, impegnato nella certificazione e nella standardizzazione): «The
     interoperability is the ability of two or more systems or components to exchange
     information and to use the information that has been exchanged.»
     http://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability.
11   A tal proposito si legga quanto scrive Pierluigi Sabbatini a proposito del caso Microsoft:
     «Ciascuna rete virtuale è caratterizzata da uno standard d’interconnessione tramite il
     quale comunicano (cioè possono essere utilizzati congiuntamente) gli elementi della rete.
     Tra reti virtuali e standard di connessione vi è un’evidente relazione biunivoca. In alcuni
     casi lo standard è definito congiuntamente dalle imprese, in altri può essere frutto
     dell’intervento di una qualche agenzia pubblica. Nel caso che qui ci interessa esso è invece
     stabilito da un’unica impresa che ne è proprietaria o, come si dice di solito, ne è sponsor.
     Nell’ambito della rete virtuale costituita da Windows e i relativi programmi applicativi è la
     Microsoft che definisce lo standard di connessione: ogni programma applicativo per poter
     funzionare su Windows deve rispettare uno standard di connessione che è di proprietà
     della Microsoft». Sabbatini P., La concorrenza come bene pubblico. Il caso Microsoft, Laterza,
     2000 (p. 196).
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Businesses and Citizens12) per conto della Commissione Europea con uno
sguardo particolare verso le implicazioni di tale problematica in fatto di e-
government e rapporti cittadino-pubblica amministrazione. Il frutto di
questa ricerca è stato un documento contenente appunto una più precisa
definizione del concetto di interoperabilità e la fissazione degli obbiettivi più
importanti da perseguire da parte degli stati dell’Unione: il titolo del
documento è “European Interoperability Framework for pan-European
eGovernment Services”, denominato anche con l’acronimo EIF e con la meno
conosciuta versione italiana “Quadro europeo per l’interoperabilità” (QEI). 13
      Al paragrafo 1.1.2. dell’EIF si trova una definizione introduttiva del
concetto di interoperabilità, che ricalca a grandi linee quella più generica che
si incontra anche in altre fonti meno specialistiche e il cui testo letterale è:

       «Interoperability means the ability of information and
       communication technology (ICT) systems and of the business
       processes they support to exchange data and to enable the sharing
       of information and knowledge.»

      Successivamente, addentrandosi nelle problematiche applicative di tale
concetto, l’EIF ci fornisce maggiori elementi definitori, distinguendo tre
diverse accezioni di interoperabilità: organizzativa, semantica e tecnica. Lo
stesso schema viene tra l’altro riportato da un altro documento, di pari
rilevanza e disponibile anche in versione italiana ufficiale, che funge in
sostanza da documento attuativo dei principi fissati nell’EIF: il suo titolo
italiano è “Interoperabilità per servizi paneuropei di eGovernment”
(Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo
del 13 febbraio 2006).

       «Si possono individuare tre settori chiave dell’interoperabilità che
       dovranno essere considerati in sede di attuazione dei servizi di
       eGovernment, vale a dire l’organizzativo, il semantico e il tecnico:
         • l’interoperabilità organizzativa riguarda la capacità di individuare
             i soggetti interessati e i processi organizzativi coinvolti nella
             fornitura di uno specifico servizio di eGovernment in vista del
             raggiungimento di un accordo fra tali soggetti su come strutturare
             le loro interazioni, vale a dire sulla definizione delle loro
             “interfacce commerciali”;

12     «IDABC is a Community Programme managed by the European Commission's Directorate
       General for Informatics. IDABC supports the implementation of EU legislation, from
       internal market regulations to consumer and health policies, by facilitating the exchange of
       information between public administrations across Europe through the use of information
       technology.» http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2586/10#What.
13     Il testo integrale dell’EIF si trova all’indirizzo http://ec.europa.eu/idabc.
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        •   l’interoperabilità tecnica riguarda l’integrazione dei sistemi
            informatici e del software nonché la definizione e l’uso di
            interfacce aperte, norme e protocolli per sviluppare sistemi
            d’informazione affidabili, efficaci ed efficienti;
        • l’interoperabilità semantica riguarda il modo per far sì che il
            significato delle informazioni scambiate non venga perso nel
            processo, bensì conservato e compreso dalle persone, applicazioni
            e istituzioni coinvolte.
     Il coordinamento è necessario sia all’interno di ciascuno di questi
     tre settori sia tra l’uno e l’altro di essi.»14

     Anche in ambito italiano sono stati prodotti alcuni interessanti
documenti in tema di interoperabilità, specialmente in un senso strettamente
connesso al mondo della pubblica amministrazione digitale. 15
     A livello nazionale, si segnala fra tutti il numero 38 dei “Quaderni” a cura
del CNIPA intitolato “Linee guida allo sviluppo di software riusabile multiuso
nella Pubblica Amministrazione”16, dove l’interoperabilità viene definita
come segue:

     «La capacità di un sistema software di interagire con uno o più
     sistemi specificati, scambiando dati mediante un determinato
     insieme di funzionalità. I dati scambiati sono definiti da un formato
     standard accettato dai sistemi che interagiscono tra loro e la
     comunicazione avviene tramite un protocollo concordato.»17


14   www.aiccre.it/pdf/COM%20Interoperabilit%C3%A0.pdf
15   Si veda la raccolta presente sul sito del CNIPA alla pagina www.cnipa.gov.it/site/it-
     it/La_Documentazione/Pubblicazioni/.
16   Il documento è disponibile on-line all’indirizzo
     www.cnipa.gov.it/html/docs/cnipa_quad_38_int_a.pdf
17   Subito dopo, il documento si preoccupa anche di fornire alcuni indicatori quantitativi per
     la misurazione del livello di interoperabilità. «L’interoperabilità è misurabile considerando
     gli altri sistemi software noti con i quali il sistema in sviluppo deve poter dialogare, e i
     relativi formati di scambio dati e protocolli. Le principali metriche applicabili alla misura
     della interoperabilità sono le seguenti. 1. Sia B il numero dei formati dei dati dei sistemi
     software con i quali l’applicazione deve poter scambiare dati; sia A il numero dei formati
     dei dati correttamente implementati (ovvero che abbiano superato i relativi test)
     all’interno dell’applicazione. La proporzione A/B misura l’interoperabilità rispetto al
     formato dei dati. I valori ammissibili variano tra 0 ed 1, che rappresenta il valore
     desiderabile. 2. Sia B il numero dei protocolli di comunicazione dei sistemi software con i
     quali l’applicazione deve poter colloquiare; sia A il numero dei protocolli di comunicazione
     correttamente implementati (ovvero che abbiano superato i relativi test) all’interno
     dell’applicazione. La proporzione A/B misura l’interoperabilità rispetto ai protocolli di
     comunicazione. I valori ammissibili variano tra 0 ed 1 che rappresenta il valore
     desiderabile.»
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     A livello locale invece risulta particolarmente riuscito ed efficace un
documento prodotto specificamente su questo tema dalla Provincia
Autonoma di Trento, ovvero la Relazione finale della Task Force
Interoperabilità e Open source del 2005, nella quale si legge:

       «la Task Force riconosce massima priorità al tema
       dell’interoperabilità. In particolare, la Task Force individua nelle
       prassi di impiego ed adozione di formati di scambio dati proprietari
       chiusi, o gravati da vincoli brevettuali, un impedimento all’effettiva
       interoperabilità dei sistemi informatici, ed una violazione del
       principio di libertà nella scelta degli ambienti operativi. Fa pertanto
       proprio il seguente principio di igiene informatica: “la scelta
       dell’ambiente operativo non deve influire sulla scambiabilità dei
       dati”.»18

     Il documento, dopo questa affermazione di principio, entra nel dettaglio
del concetto di interoperabilità fornendone un’interessante definizione
articolata in due categorie: l’interoperabilità operativa e l’interoperabilità
comportamentale. In questo passo emerge già la stretta connessione tra
interoperabilità e standard aperti, sulla quale avremo modo di dilungarci.

       «Per interoperabilità intenderemo la capacità di sistemi diversi di
       leggere e scrivere stessi formati di dati e/o di interagire secondo
       protocolli stabiliti. In questo contesto varrà distinguere tra la
       capacità di parlare la stessa lingua (intelligibilità del formato dei
       dati) dalla capacità di aderire ad un medesimo modello
       comportamentale (adozione di un qualche protocollo definito).
       Questo secondo tipo di interoperabilità (che diremo operativa) va
       assumendo una sempre maggiore importanza pratica, via via che
       l’interazione tra sistemi informatici viene sempre più spesso
       definita in termini di servizio erogato piuttosto che di dato
       scambiato (e.g., i cosiddetti Web Service). L’interoperabilità
       operativa può dunque essere realizzata senza che sussista
       l’interoperabilità del dato. […] L’adozione di standard aperti, siano
       essi riferiti ai formati di dati od ai protocolli, resta comunque
       condizione necessaria (per quanto non sufficiente) per
       l’interoperabilità.»19

18     Comitato Tecnico di esperti per l’E-Society, Relazione finale della Task Force
       Interoperabilità e Open Source, Provincia Autonoma di Trento, 2005 (par. 3.1.1);
       documento                disponibile            on-line               al              sito
       www.giunta.provincia.tn.it/binary/pat_giunta_09/XIII_legislatura/relazione_finale_task_fo
       rce_interoperabilita_os.1134128198.pdf.
19     ibidem. Questa interessante distinzione è approfondita al par. 3.1.5 dello stesso documento.
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     Infine è utile citare un'opportuna riflessione del divulgatore informatico
Bob Sutor il quale parla di interoperabilità in un'accezione più articolata,
come concetto da non confondere con quello di “intraoperabilità”: ovvero una
sorta di falsa interoperabilità, in cui permane comunque la predominanza di
un prodotto, di uno standard, di una piattaforma rispetto agli altri
equivalenti. Così si esprime Sutor sul suo blog:

     «I think the word “interoperability” is being similarly abused. When
     a single vendor or software provider makes it easier to connect
     primarily to his or her software, this is more properly called
     intraoperability. In the intraoperability situation, one product is
     somehow central and dominant, either by marketshare, attitude, or
     acquiescence.»20

     A tal proposito si pensi all’esempio più rappresentativo, cioè quello dei
prodotti Apple: secondo la visione di Sutor, potremmo dunque dire che essi
realizzano un livello elevatissimo di intraoperabilità ma non di
interoperabilità21. Lo stesso si può affermare a proposito degli applicativi di
una medesima suite: ovvero, a titolo di esempio, nei rapporti fra Word ed
Excel di Microsoft, o fra Photoshop e InDesign di Adobe. In questi casi
appunto Sutor parlerebbe di “intraoperabilità”.




20    www.sutor.com/newsite/blog-open/?p=1260
21   Di conseguenza, dicendo che “un iPhone è altamente interoperabile con in MacBook”
     oppure che “la piattaforma di iTunes è interoperabile con il software dell’iPod” non stiamo
     dando delle informazioni false però stiamo usando il concetto di “interoperabilità” in un
     senso limitato.
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         Fig.1 – Raffigurazione della distinzione concettuale effettuata             da   Sutor
                 (fonte: www.sutor.com/newsite/blog-open/?p=1260)




4. Neutralità tecnologica
     Per inquadrare con chiarezza questo concetto davvero centrale per tutta
la nostra analisi, è opportuno fare idealmente un passo indietro, rispolverare
la Open Source Definition (d’ora in poi OSD) di cui si è fatto cenno poco sopra
e mettere a fuoco il contenuto di alcune sue parti specifiche.
     La OSD dedica infatti un apposito punto alla neutralità: il punto 10,
intitolato “Neutralità rispetto alle tecnologie” ed inserito nel testo ufficiale
del documento successivamente rispetto agli altri nove. In esso si legge
laconicamente:

       «La licenza non deve contenere clausole che dipendano o si basino
       su particolari tecnologie o tipi di interfacce.»

     Questo punto va in un certo senso ad ampliare e completare quanto
indicato nei punti 5 e 6 della OSD, rispettivamente riferiti al divieto di
discriminazione contro persone o gruppi e al divieto di discriminazione per
campo di applicazione. Esso non è sempre stato di pacifica interpretazione e
ha suscitato nella comunità un interessante dibattito. 22

22     Si legga a tal proposito la ricostruzione compiuta dallo stesso Bruce Perens in Di Bona C.,
       Ockman S., Stone M. (a cura di), Open Sources. Voci dalla rivoluzione Open Source, Apogeo,
       Milano, 1999; accessibile anche on-line dal sito www.copyleft-italia.it/pubblicazioni.
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      Inoltre, da qualche anno a questa parte, nei dibattiti legati al tema delle
libertà digitali, si sente sempre più parlare di neutralità della rete (net
neutrality), ossia di un principio cardine relativo all’architettura delle reti
telematiche. In base a questo principio le reti (Internet e le altre reti
telematiche) devono funzionare in modo neutrale rispetto al tipo di
informazioni che vi circolano. Si tratta a ben vedere di un principio sui cui si è
fondata e si è sviluppata Internet come la conosciamo noi oggi ma che è stato
negli ultimi anni messo in secondo piano da discutibili scelte sia da parte del
mondo politico sia da parte degli operatori del settore per filtrare, incanalare,
monitorare i dati a seconda della loro destinazione, della loro natura,
dell’applicazione utilizzata per lo scambio.
      Una dichiarazione rilasciata da Susan Crawford, membro del consiglio
direttivo di ICANN e docente alla Yale Law School, ci aiuta a cogliere al meglio
il senso di questo principio:

     «Lo strato di trasporto di Internet non dovrebbe essere modellato
     in accordo con applicazioni particolari ma dovrebbe fornire solo il
     servizio di trasporto basilare dei pacchetti IP, nella modalità
     cosiddetta “first come, first served”, sul modello della tecnologia
     originale di Internet, creata nei primi anni ‘70. La discriminazione
     nella consegna dei pacchetti sulla base del tipo di traffico (tra cui le
     pratiche che vanno sotto il nome di “quality of service”),
     rappresenta invece una forma di non neutralità.»23

      Infine in seno alla Comunità Europea si parla da alcuni anni di
technological neutrality in riferimento ad alcuni principi sanciti per la prima
volta dalla Communications Review del 1999 e ripresi dal Regulatory
framework for electronic networks and services (ECNS) adottato con
direttiva 2002/21/EC. Lo spirito di questi interventi è quello di armonizzare
e conformare le scelte legislative degli stati europei al principio per cui le
leggi e i regolamenti degli stati dovrebbero preoccuparsi di fissare gli
obbiettivi da raggiungere, senza però imporre o discriminare (e tantomeno
esprimersi a favore di) una specifica tecnologia, in modo da garantire di
riflesso una maggiore concorrenza e un maggiore pluralismo degli operatori.
24


23   Tratta da http://it.wikipedia.org/wiki/Neutralità_della_Rete.
24   «According to the text of the 1999 Communications Review, technological neutrality means
     that legislation should define the objectives to be achieved, and should neither impose, nor
     discriminate in favour of, the use of a particular type of technology to achieve those
     objectives. This basic explanation however leaves quite some room for interpretation,
     which is illustrated by the fact that market parties, policymakers and legislators seem to
     adhere to different meanings of the principle, as they see fit.» Van Der Harr I.,
     Technological neutrality; what does it entail?, TILEC discussion paper, No. 2007-009 (p. 2);
     disponibile in rete su SSRN: http://ssrn.com/abstract=985260.
24 -                 Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org


     Come si può notare, tutte le succitate declinazioni del concetto di
neutralità hanno come comune denominatore la non discriminazione a priori
di una tecnologia rispetto ad un’altra. Tuttavia, si tratta di un aspetto davvero
complesso ed estremamente pregnante per la regolamentazione dello
sviluppo tecnologico e queste declinazioni rappresentano solo alcuni dei
modi con cui è possibile intenderlo.
     D’altro canto, secondo alcuni la neutralità può essere addirittura intesa
in un senso ancor più ampio, riferito allo sviluppo di tecnologie in generale. Si
legga ad esempio come si esprime Lawrence Lessig (uno dei più influenti
autori su queste tematiche) in un paragrafo del suo fondamentale libro “Il
futuro delle idee” intitolato proprio “Piattaforme neutrali”:

       «Lo strato critico da proteggere se si vuole garantire l’innovazione
       nella Rete è lo strato di codice, lo spazio in cui il codice stabilisce il
       flusso dei contenuti e delle applicazioni. È a questo livello che
       originariamente Internet adottò il principio dell’end-to-end. Quel
       principio assicurava che il controllo agisse dal basso verso l’alto;
       che ciò che succedeva, accadeva perché erano gli utenti a
       richiederlo; e che ciò che gli utenti richiedevano fosse libero di
       essere raggiunto. Un compromesso su questo principio è la
       minaccia più grave all’innovazione. E la pressione al compromesso
       giunge da coloro che userebbero il proprio potere sull’architettura
       per proteggere un’eredità monopolistica. Il pericolo si presenta
       quando il controllo della piattaforma può tradursi in capacità di
       difesa dall’innovazione».25

    In questi termini, la neutralità tecnologica diventa un prerequisito per
poter garantire da un lato un vero pluralismo per coloro che sviluppano
tecnologia (lato attivo) e dall’altro una vera libertà di scelta per coloro che
sono semplici fruitori di tecnologie (lato passivo). E ciò ci riporta a quanto
poco fa rilevato in materia di interoperabilità.26


5. Tecnologie ed effetti di rete
    Come avremo modo di mostrare diffusamente nei prossimi capitoli, il
mondo dello sviluppo di tecnologie è per sua caratteristica particolarmente
soggetto a quelli che in gergo vengono chiamati “effetti di rete” (in Inglese
“network externalities”).
25     Lessig L., Il futuro delle idee, Feltrinelli, Milano, 2006 (pp. 228-229).
26     A conferma di ciò si legga ancora Van Der Haar (pp. 12-13): «When consumers no longer
       have a choice however, the regulator could go as far as opening up possibilities to be able
       to choose again, for example by imposing interoperability standards on companies, or the
       un-tying of their products.»
Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org                   - 25


      Gli economisti definiscono “economie di rete” quelle forme di
interdipendenza tecnologica, economica, giuridica e psicologica per le quali
«l’utilità che un consumatore trae dal consumo di un bene dipende (in modo
positivo o negativo) dal numero di altri individui che consumano lo stesso
bene (o che lo abbiano acquistato).»27
      L’esempio più classico cui si può fare riferimento è quello del telefono, in
cui l’utilità di possedere una linea e un apparecchio telefonico è direttamente
proporzionale al numero di altri utenti che dispongono della stessa
strumentazione (quindi dalla dimensione della rete). 28 Che senso avrebbe
infatti essere gli unici al mondo ad avere un telefono? A chi potremmo
telefonare?
      Come vedremo specificamente, in ambito tecnologico è molto facile che,
in assenza di regole e di opportuni sistemi di monitoraggio, questi effetti di
rete si trasformino in meccanismi di irrigidimento del mercato, fino ad
arrivare a veri e propri casi di monopolio, passando per numerosi casi di
abuso di posizione dominante.29
      In generale, si tenga presente che queste dinamiche, oltre a risultare
controproducenti dal punto di vista della libera concorrenza, instaurano
meccanismi di lock-in tecnologico, ovvero situazioni che prevedono un costo
non marginale a carico di quegli utenti che intendessero passare da una
tecnologia all’altra. In molti casi, se non vengono garantiti valori come
l’interoperabilità e la neutralità tecnologica, è piuttosto elevato il rischio che
l’utente di una tecnologia perda un’ampia fetta della sua possibilità di scelta e
si crei una forma di dipendenza da uno specifico fornitore di tecnologia, che
tendenzialmente sarà quello che detiene la tecnologia dominante sul
mercato.30 Allontanarsi da quella tecnologia per passare ad un’altra

27   http:// it.wikipedia.org/wiki/Economie_di_rete.
28   «Robert Metcalfe [...] ha fotografato la crescita dell'utilità coniando una legge di particolare
     interesse, che esprime in modo chiaro il potenziale diffusivo delle tecnologie digitali […].
     La legge di Metcalfe evidenzia che l'utilità che una tecnologia a rete presenta per ogni
     singolo utente della rete è pari al quadrato del numero di utenti che utilizza quella
     tecnologia». Verona G., Evoluzione e gestione della tecnologia digitale, in Vicari S. (a cura di),
     Il management nell'era della connessione, Egea, Milano, 2001.
29   Si pensi ad esempio alla frequente diffusione di standard de facto come risultato di una
     precisa strategia commerciale: altro aspetto che avremo modo di approfondire più avanti.
30   Si legga anche l'interessante riflessione di Francesca Martini a proposito del modello free
     software/open source e dei virtuosi effetti di rete che esso può innescare: «E' un modello
     che favorisce il progresso tecnologico, poiché incentiva la trasformazione e
     l'implementazione degli elementi già esistenti e liberamente disponibili e si caratterizza
     per i cosiddetti effetti a rete […]. E' su questo piano che ha progressivamente scalzato la
     tendenza alla standardizzazione fino ad oggi generata dai modelli di diffusione del
     software proprietario che hanno fortemente ristretto la concorrenza sui mercati
     sfruttando il diritto di proprietà intellettuale in chiave protezionistica. La libera
     disponibilità del programma modificabile e utilizzabile da chiunque incentiva i produttori
     di programmi ad interagire e a migliorare il prodotto, può essere uno strumento di
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comporterà per il singolo utente dei costi (cosiddetti switching costs) troppo
elevati; e non ci si riferisce ai soli costi diretti per acquisire la nuova
tecnologia, ma anche a tutti gli altri costi indiretti per realizzare
effettivamente il passaggio (abbandonando del tutto la tecnologia
precedente): formazione del personale, adattamento dell’intero sistema
produttivo dell’azienda, cambio dei fornitori e dei consulenti, etc.
     A questo si unisca anche un ulteriore aspetto -per così dire- psicologico e
cioè riferito a quella specie di “affezione” che noi uomini digitali sviluppiamo
verso una tecnologia che ci risulta particolarmente congeniale, intuitiva,
performante; o a volte più banalmente verso una tecnologia cui siamo avvezzi
da molto tempo, tanto avvezzi che scostarci da essa per avvicinarci ad una
soluzione nuova, più evoluta e magari anche più vicina alle nostre esigenze ci
comporterebbe uno sforzo intellettuale che non sempre siamo disposti a fare.




       differenziazione delle imprese e, in ultima analisi, può svolgere un'importante funzione
       pro-concorrenziale. Martini F., Open Source, pubblica amministrazione e libero mercato
       concorrenziale, in Il diritto dell'economia, 3/4-2009, p. 686.»
Capitolo secondo

Standard e standardizzazione




1. Il concetto di standard e la sua centralità
     In tema di interoperabilità e neutralità tecnologica emerge un concetto
abbastanza comune, ma che forse viene dato troppo per scontato: quello di
“standard”. A titolo introduttivo, iniziamo la nostra riflessione fornendo
alcune definizioni tratte da fonti non specialistiche.
     Alla voce “standard” dell’enciclopedia Treccani on line troviamo:

     «Modello o tipo di un determinato prodotto, o insieme di norme
     fissate allo scopo di ottenere l’unificazione delle caratteristiche
     (standardizzazione) del prodotto medesimo, da chiunque e
     comunque fabbricato. Anche, insieme degli elementi che
     individuano le caratteristiche di un determinato processo tecnico.»
     31



     All’equivalente voce di Wikipedia si legge invece:

     «Il termine inglese standard deriva dal vocabolo francese antico

31   Si veda il sito www.treccani.it. La definizione prosegue sottolineando che «gli standard
     sono fondamentali in particolare nel settore dell'elettronica di consumo, dove assicurano
     l'interoperabilità di prodotti hardware e software di diversi costruttori.»
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       estendart, avente il significato di stendardo, insegna. Il termine
       italiano che più si avvicina a standard è “norma”. Uno standard è
       infatti una norma accettata, un modello di riferimento a cui ci si
       uniforma affinché sia ripetuto successivamente».32

     Da entrambe le definizioni si coglie innanzitutto che tale concetto non è
riferibile esclusivamente all’ambito tecnologico ma in generale a tutto
l’ambito della produzione manifatturiera e industriale. E inoltre si coglie
quanto la possibilità di fare affidamento su uno standard generalmente
riconosciuto e le cui caratteristiche siano pubbliche, agevoli la produzione
industriale in due direzioni: nella direzione di chi progetta e produce poiché,
conoscendo tali informazioni, può evitare un dispendio di risorse e ha
maggiori possibilità che il suo prodotto sia accolto dal mercato; nella
direzione degli utenti poiché, ricevendo prodotti ideati sulla base di standard
condivisi, avranno maggiori garanzie che tali prodotti possano funzionare tra
di loro.
     Ciò trova conferma in un passaggio del libro intitolato
emblematicamente “Le regole del gioco” e prodotto da UNI (ente di
standardizzazione italiano) con lo scopo di fare informazione e divulgazione
in materia di normazione:

       «possiamo affermare che oltre a creare vantaggio per la comunità
       dei produttori e per la società economica nel suo complesso, le
       norme salvaguardano gli interessi del consumatore e della
       collettività.»33

     Interessante risulta anche un estratto della voce “Il ruolo socio-
economico” del sito dell’UNI, il quale - pur riferendosi specificamente all’idea
di “standard de jure” (che avremo modo di approfondire) - ci fornisce un’utile
chiarificazione di quale sia la ratio fondamentale che sta dietro la ricerca e la
formalizzazione degli standard:

       «promuovere la sicurezza, la qualità della vita e la conservazione
       dell’ambiente, regolamentando prodotti, processi e servizi;
       migliorare l’efficacia ed efficienza del sistema economico,
       unificando prodotti, livelli prestazionali, metodi di prova e di
       controllo; promuovere il commercio internazionale armonizzando
       norme e controlli di prodotti e servizi; facilitare la comunicazione
       unificando terminologia, simboli, codici ed interfacce; salvaguardare

32     http://it.wikipedia.org/wiki/Standard.
33     UNI (a cura di), Le regole del gioco, UNI, 2006 (p. 7), disponibile on-line alla pagina
       www.uni.com/uni/controller/it/chi_siamo/regole_gioco.htm.
Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org              - 29


     gli interessi del consumatore e della collettività.»34

     1.1. Esempi più comuni di standard
    Per percepire quanto questa tematica influisca sulla vita di tutti noi (pur
inconsapevoli), basta avanzare alcuni esempi:
      • i fogli A4 su cui uffici pubblici, aziende, professionisti e privati
          stampano i loro documenti rispondono ad un preciso standard
          dimensionale di 210 per 297 millimetri (corrispondente ad un
          rapporto di 1:√2)35: da ciò deriva che se utilizziamo quel tipo di
          carta siamo pressoché certi che riusciremo ad inserirla in
          qualsiasi modello di stampante, di fotocopiatrice, di rilegatrice
          presenti sul mercato;
      • le prese e le spine della corrente elettrica rappresentano un altro
          esempio classico di standard (benché non internazionale), grazie
          al quale possiamo acquistare elettrodomestici e apparecchiature
          di varie marche e provenienze sapendo che la loro spina di
          alimentazione entrerà correttamente nelle prese del nostro
          impianto elettrico36;
      • la tastiera alfanumerica comunemente detta “QWERTY” dalle
          prime lettere in essa presenti (da sinistra in alto), è il tipo di
          tastiera ormai universalmente utilizzato su computer, palmari,
          smartphone, macchine da scrivere e altri dispositivi simili. 37 Molte

34   Tratto dalla pagina www.uni.com/uni/controller/it/chi_siamo/ruolo_uni.htm. Similmente
     si esprime un riquadro di testo che si trova a pagina 32 del già citato libro “Le regole del
     gioco” a cura di UNI (p. 32): «Le norme operano nell'interesse dell'intero sistema
     economico. Ogni attore dei processi di mercato può trovare considerevoli vantaggi dall'uso
     delle norme poiché esse: potenziano la sicurezza dei prodotti; costituiscono un incentivo
     permanente alla ricerca della migliore qualità; concorrono alla riduzione dei costi di
     produzione o di erogazione del servizio o di organizzazione del processo; incoraggiano le
     economie di scala; facilitano il rispetto della legislazione europea da parte dei produttori;
     promuovono l'interoperabilità di prodotti e servizi; incoraggiano una maggior
     competizione; agevolano il libero scambio in tutti i Paesi che le adottano; promuovono la
     sicurezza ecologica e la sostenibilità; salvaguardano l'ambiente; riflettono lo stadio
     evolutivo della ricerca e dello sviluppo, garantiscono migliori condizioni di lavoro;
     promuovono una comprensione comune.»
35   La sigla di riconoscimento di questo standard internazionale è “ISO 216”. Maggiori dettagli
     su questo e altri diffusi formati standard per fogli di carta sono disponibili al sito
     www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-paper.html.
36   Per una panoramica dei diversi standard di prese e spine elettriche si veda la pagina
     http://it.wikipedia.org/wiki/Spina_elettrica.
37   «Lo schema QWERTY fu brevettato nel 1864 da Christopher Sholes e venduto alla
     Remington and Sons nel 1873, quando cominciò a comparire sulle macchine per scrivere.»
     http://it.wikipedia.org/wiki/QWERTY.
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            persone sono ormai così avvezze alla posizione delle lettere che
            possono digitare ampie porzioni di testo senza nemmeno
            guardare direttamente la tastiera; e questo indipendentemente dal
            tipo di dispositivo che si sta utilizzando. Si provi a immaginare il
            disorientamento e il disagio in cui ci troveremmo se ciascun
            produttore di dispositivi elettronici utilizzasse un proprio diverso
            ordine nella disposizione delle lettere.38
     In verità in tutti questi tre casi non esiste un singolo standard per
ciascun campo di applicazione: infatti per la carta esistono i formati basati
sullo standard proporzionale del formato A4, ma anche altri standard (negli
USA infatti sono diffusi fogli di altre dimensioni, quindi stampanti e
fotocopiatrici sono tarate su un altro rapporto dimensionale); e per le spine è
frequente trovare elettrodomestici progettati per prese di tipo tedesco
(cosiddette Shuko) che necessitano un adattatore affinché funzionino con le
prese italiane; infine, la tastiera QWERTY, a detta degli esperti di dattilografia
ed ergonomia, pare non essere la soluzione più confortevole ed ergonomica,
rispetto ad altre tipologie di tastiere proposte negli anni passati (si veda
principalmente il caso della tastiera escogitata da Dvorak negli anni 30 ma
mai adottata massicciamente dai produttori di macchine da scrivere e
calcolatori).39
     Tale disomogeneità dipende da vari fattori storici e tecnici che hanno
portato al consolidamento di diverse soluzioni per lo stesso settore. Tuttavia
la disponibilità di modelli riconosciuti standard permette di evitare la
proliferazione di soluzioni tecnologiche superflue.

       1.2. Standard de jure e standard de facto
    Per poter arrivare a considerare una soluzione tecnica uno standard è
dunque necessario rilevare il fatto che essa sia ormai utilizzata come
principale modello di riferimento per lo sviluppo di uno specifico settore
industriale.

38     L'esempio della tastiera QWERTY come standard de facto è utilizzato nell'interessante
       articolo Bonaccorsi A. e Rossi C., L'economia degli standard e la diffusione delle tecnologie.
       L'Open Source non è un assurdo economico, Laboratorio di Economia e Management, Scuola
       di Studi Superiori Sant’Anna, Pisa, 2002;                    disponibile on-line all’indirizzo
       http://www.dvara.net/HK/I2001-02_0.pdf; specificamente si veda il paragrafo 6 dedicato
       alla diffusione del software Open Source e alla relativa presenza di esternalità di rete.
39     «August Dvorak realizzò la sua tastiera studiando la lingua inglese e posizionando le
       lettere più utilizzate al centro della tastiera. Le lettere premute meno frequentemente sono
       state spostate all'esterno e le vocali sono state tutte spostate sulla home row (la riga
       centrale) a sinistra, così da consentire l'alternanza della mano sinistra con quella destra. In
       questo modo è stato possibile ridurre il movimento delle dita sulla tastiera, arrecando
       minor stress alle articolazioni e ai muscoli.» http://it.wikipedia.org/wiki/
       Tastiera_semplificata_Dvorak.
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      A questo punto però si pongono due diversi approcci al fenomeno. In
materia di standard, infatti, si distingue tradizionalmente in due grandi
categorie, che cercheremo di illustrare in modo estremamente semplificato
con lo scopo primario di inquadrare fin da subito l’argomento, lasciando ai
paragrafi successivi l’approfondimento sulle relative problematiche: ci
riferiamo alla categoria di standard e a quella di standard de facto.40
      Si parla di standard de jure quando lo standard è frutto di un regolare
processo di analisi tecnica e definizione gestito da apposite organizzazioni, e
quando è stato formalizzato e descritto in uno specifico documento chiamato
comunemente “norma tecnica”, o anche più semplicemente “norma”; di
conseguenza gli enti preposti a questo tipo di attività vengono denominati
enti di formazione (o anche più genericamente di standardizzazione).
      Le norme vengono formalizzate attraverso un complesso meccanismo di
consultazione e analisi che vede il coinvolgimento da parte dell’ente di
normazione di esperti del settore industriale implicato e dei cosiddetti
stakeholders, ovvero i soggetti potenzialmente interessati allo standard
nascente. Ovviamente l’autorevolezza di una norma dipende anche (anzi,
soprattutto) dalla presenza del maggior numero di stakeholders coinvolti nel
processo e dalla precisione e trasparenza nella descrizione dello standard.
Avremo modo di approfondire le dinamiche dell’attività di normazione nei
prossimi paragrafi.
      Tuttavia, è importante sottolineare che non sempre un determinato
modello può assurgere allo status di standard de jure. Ci sono infatti modelli
di riferimento che solo per la loro elevata diffusione vengono comunemente
considerati standard, ma in realtà non sono mai stati riconosciuti come tali
da apposite organizzazioni attraverso un regolare processo di
standardizzazione: si parla in questo caso di standard de facto.41
      È dunque il caso di focalizzare l’attenzione sulla definizione generica di
standard fornita poco fa, della quale uno degli elementi costitutivi è il
concetto di “convenzione”. Elemento uniformante di qualsiasi definizione
infatti è che un modello tecnico sia da considerare standard in virtù di una
convenzione, cioè di un accordo più o meno espresso.
      In tal senso è interessante riflettere su un’ulteriore definizione di
standard: quella che si trova sul “Dizionario di informatica” curato da
Microsoft Press ed edito in Italia da Mondadori:

     «Serie di dettagliate indicazioni tecniche di diritto sostenute da una

40   Per questa dicotomia si veda anche la                  voce    “standard”    su   Wikipedia:
     http://it.wikipedia.org/wiki/Standard_(diritto).
41   Si veda la voce “Standard de facto” che si trova su Webopedia Computer Dictionary: «A
     format, language, or protocol that has become a standard not because it has been approved
     by a standards organization but because it is widely used and recognized by the industry
     as being standard.» www.webopedia.com/TERM/D/de_facto_standard.html.
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       riconosciuta organizzazione non commerciale o governativa,
       impiegate per stabilire uniformità in un settore di sviluppo
       hardware o software. Lo standard nasce da un processo
       decisamente più formale, in cui un gruppo in cooperazione o un
       comitato definisce una serie di specifiche dopo aver svolto uno
       studio approfondito su metodi, approcci, tendenze e sviluppi
       tecnologici in atto. Gli standard proposti sono quindi ratificati o
       approvati da un’organizzazione riconosciuta e sono adottati nel
       tempo col consenso generale mentre i prodotti basati sullo standard
       diventano sempre più prevalenti sul mercato.»42

      Sembra abbastanza evidente che tale definizione faccia riferimento
all’idea di standard , come ad intendere che si possa parlare realmente di
“standard” solo in quel caso.
      Pari interesse desta la definizione più succinta presente nella sezione
“Frequently asked questions” del sito web dell’ISO (autorevole ente di
normazione a livello mondiale):

       «[A standard is] a documented agreement containing technical
       specifications or other precise criteria to be used consistently as
       rules, guidelines, or definitions of characteristics to ensure that
       materials, products, processes and services are fit for their
       purpose.»43

     Come la precedente, anche questa definizione sembra dare per acquisito
che l’idea di standard e di norma siano pressoché coincidenti. Si noti infatti
l’accento posto sul concetto di “accordo documentato” contenente le
specifiche tecniche o altri criteri per lo sviluppo di materiali, prodotti,
processi e servizi.
     Infine, a titolo di completezza dell’analisi qui svolta, si segnala che alcuni
autori seguono una classificazione parzialmente differente, secondo la quale
si parla di standard de jure più precisamente per gli standard imposti da enti

42     Si veda la voce “Standard (1)” in Dizionario di informatica (a cura di Microsoft Press),
       Mondadori (I miti informatica), 2006 (p. 581).
43     www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_standards.htm. A fini di confronto si legga anche la
       definizione che si trova nel documento a cura di ISO/IEC Rules for the structure and
       drafting of International Standards (disponibile al sito www.iec.ch/tiss/iec/Directives-
       Part2-Ed5.pdf): «[a standard is a] document, established by consensus and approved by a
       recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or
       characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum
       degree of order in a given context (note: Standards should be based on the consolidated
       results of science, technology and experience, and aimed at the promotion of optimum
       community benefits).»
Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org          - 33


pubblici (a volte enti direttamente dipendenti dai governi) che sono preposti
ad emettere norme e regolamenti mirati ad uniformare un determinato
settore.44


2. Dinamica storica della normazione e il differente
   approccio di Europa e USA
     Com’è facile dedurre dalle premesse concettuali fornite nel primo
capitolo, il radicarsi di pratiche mirate alla formalizzazione di standard
industriali è direttamente proporzionale al grado di complessità e
trasversalità di un determinato mercato, ma soprattutto al livello di
convergenza tecnologica verso cui quel settore si sta dirigendo.
     Non è difficile intuire quindi che negli ultimi decenni si è assistito ad un
esponenziale ampliamento dell’attività di standardizzazione, con una
sensibile crescita di organizzazioni nate per iniziativa spontanea delle
aziende attive in un determinato settore.
     Ripercorrendo lo schema proposto da Granieri (nel già citato libro sui
rapporti fra attività di normazione e diritto industriale), possiamo quindi
individuare tre fasi evolutive della standardizzazione.
     Una prima fase che si inaugura già alla fine del XIX secolo e arriva fino
alla seconda metà del secolo scorso (tra gli anni 60 e gli anni 80) nella quale
la tendenza è quella di legittimare forme di monopolio (i cosiddetti monopoli
legali, creati per lo più per scelta politica) specialmente nei settori
dell’energia, della telefonia e delle telecomunicazioni in generale. Una
prospettiva che circoscriveva automaticamente la problematica degli
standard ad una dimensione pressoché nazionale. È il periodo infatti in cui in
gran parte degli stati industrializzati (soprattutto europei) vengono costituiti
dai governi enti espressamente preposti a vigilare sull’uniformazione tecnica
dei vari settori.
     Abbiamo poi una seconda fase il cui elemento centrale è la
liberalizzazione dei mercati accompagnata da una vertiginosa crescita ed
espansione delle tecnologie e delle telecomunicazioni. Inizia qui a percepirsi
l’importanza della standardizzazione non solo a livello nazionale ma anche
internazionale.
     Infine, vi è una terza e più recente fase ispirata alla massimizzazione
della convergenza tecnologica, nella quale le industrie si trovano (volenti o
nolenti) a dover far parte di un meccanismo di mercato sempre più integrato
e cumulativo. È palese che in un simile contesto la ricerca di standard chiari e
universalmente condivisi non è più percepita come una possibilità in più ma
come una vera e propria esigenza.
44   A tal proposito si legga la classificazione che si trova in Calderini M., Giannaccari M.,
     Granieri A., Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria
     dell'informazione, Il Mulino, 2005 (p. 27).
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     In questa evoluzione (qui presentata in verità in maniera molto sintetica
e schematizzata) sono andati definendosi due modelli differenti relativi alle
due aree di massimo sviluppo industriale e più coinvolte dal fenomeno della
standardizzazione. Da un lato abbiamo l’approccio più tipicamente
statunitense per il quale l’attività di standardizzazione deve essere lasciata il
più possibile al mercato, salvo però stabilire delle regole chiare a garanzia
della concorrenza: in questo contesto assumono infatti particolare
importanza gli organismi creati per iniziativa delle aziende interessate.
     Dall’altro abbiamo l’approccio più tipico dell’area europea, dove la
presenza di diverse realtà nazionali e di un’istituzione sovranazionale come
la Comunità Europea (la cui precipua attività sta proprio nella
regolamentazione del mercato e degli equilibri concorrenziali fra gli stati
membri) ha portato ad una soluzione – per così dire – più pubblicistica: qui
infatti assumono un ruolo particolarmente centrale enti di natura
governativa (come il CEN, il CENELEC e l’ETSI) preposti proprio ad occuparsi
di tali dinamiche.45


3. L’attività di normazione
      Come si è già avuto modo di accennare, l’iter che porta alla
formalizzazione di uno standard (nel senso di standard , ovviamente) è
chiamato processo di standardizzazione (o di normazione): esso si struttura
in più fasi, si fonda sulla fissazione delle caratteristiche convenzionali
costitutive dello standard ed è gestito da appositi enti specializzati la cui
autorevolezza e credibilità sono ampiamente riconosciute.
      A titolo di precisazione terminologica è il caso di evidenziare che quando
in questo ambito si parla di “norma” non si fa riferimento all’idea più comune
di norma giuridica, ovvero quella di precetto imposto da un’autorità per
regolare i rapporti di un gruppo sociale e sostenuto dall’imposizione di
sanzioni giuridiche. Si tratta più che altro di “norma” intesa come “tipo” o
“modello” a cui determinati soggetti (gli operatori di un determinato
mercato) devono conformarsi per poter far parte del “gioco”, pena
l’esclusione dal gioco stesso (o quantomeno una difficile partecipazione).
      In altre parole, nel primo significato l'idea è quella di un gruppo sociale i
cui individui sono tutti tenuti al rispetto di una regola e la violazione della
stessa comporta per gli individui l’applicazione di una sanzione giuridica;
nell'altro significato invece l'idea è quella di un modello di riferimento
definito con dinamiche convenzionali ai quali i soggetti (gli operatori del



45     Per un approfondimento di questa dicotomia fra modello USA e modello Europea si legga
       Calderini M., Giannaccari M., Granieri A., Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust
       nell'industria dell'informazione, Il Mulino, 2005 (p. 82).
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mercato) sono liberi di aderire o meno, tenendo però presente che la non
adesione comporterà concrete difficoltà nella partecipazione al mercato. 46
     L’attività di normazione, come avremo modo di approfondire, è uno dei
punti cardine dell’innovazione tecnologica in un mondo permeato di
tecnologia come quello attuale; e proprio per questo rappresenta un terreno
molto delicato e complesso, che implica problematiche di natura (oltre che
tecnica) giuridica, economica, politica, etica: tutte di non facile gestione.


     3.1. Principi base dell’attività di normazione
     L’attività di normazione si ispira ad alcuni principi di fondo, il cui
rispetto attribuisce affidabilità ed autorevolezza allo standard prodotto. Essi
sono:
       • la consensualità, ovvero la ricerca del massimo grado di consenso
            da parte dei soggetti coinvolti nel processo di normazione. Essa si
            pone come elemento fondante della credibilità del processo e della
            stabilità dello standard;47
       • la democraticità, poiché un processo basato su meccanismi
            democratici permette che «tutte le parti siano rappresentate nelle
            diverse fasi […] e che tutte concorrano in modo paritetico
            all’approvazione consensuale del progetto»;48
       • la trasparenza, dato che durante il processo di normazione è
            importante che tutti i soggetti coinvolti abbiano «il diritto, ed il
            dovere, di conoscere le “regole del gioco”, ovvero i regolamenti che

46   Sarebbe interessante un approfondimento del tema alla luce delle categorie tipiche della
     filosofia del diritto e della teoria generale del diritto. A titolo di semplice spunto si legga
     quanto scrive Stefano Moroni il quale avvicina norme come gli standard tecnici alla
     definizione di “regola tecnotattica”. Si veda il par. 2.3.8. in Moroni S., Le regole
     tecnonomiche,            documento           disponibile          on-line        al         sito
     www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi_1998/Moroni1.rtf.              Molto
     interessanti le definizioni di norma tecnica ivi riportate: la prima di Caia e Roversi Monaco
     secondo i quali per normazione tecnica si intende «l’attività di produzione di norme atte ad
     individuare le caratteristiche tecniche, merceologiche e qualitative dei prodotti industriali
     da immettere sul mercato nonché, più recentemente, dei sistemi e processi industriali e dei
     servizi»; la seconda di Lugaresi secondo il quale «la norma tecnica è da considerarsi un
     documento di riferimento comportante la soluzione a problemi tecnici e commerciali,
     riguardanti prodotti, beni e servizi, che si pongono ripetutamente nelle relazioni
     economiche, scientifiche, tecniche e sociali».
47   «Ciò che si persegue non è solo un accordo, una validità pubblica di tipo utilitaristico, ma la
     piena accettazione del risultato cui si è pervenuti da parte del gruppo impegnato nel lavoro
     normativo, rappresentativo della comunità nel suo complesso.» UNI (a cura di), Le regole
     del    gioco,    UNI,     2006      (p.     22),    disponibile     on-line    alla     pagina
     www.uni.com/uni/controller/it/chi_siamo/regole_gioco.htm.
48   ibidem (p. 26).
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          disciplinano i lavori delle commissioni e dei gruppi di lavoro e le
          aree di competenza, ma anche di avere pieno accesso alla
          documentazione che testimonia il processo normativo in
          itinere»49.
    Ovviamente, si tratta più che altro di principi ideali a cui l’attività di
normazione “dovrebbe” ispirarsi. Il condizionale è infatti d’obbligo, dato che,
come vedremo, non tutti gli enti di normazione vi fanno riferimento in
maniera integrale e costante.

       3.2. Fasi di un processo di standardizzazione
      Ogni ente di standardizzazione stabilisce proprie norme, adotta proprie
procedure e segue proprie prassi per la formalizzazione di uno standard.
Tuttavia in quasi tutti i processi è possibile ritrovare un paradigma comune
su cui possiamo fondare la nostra analisi. Secondo il modello proposto
dall’ISO50, ogni processo si sviluppa in linea di massima secondo tre grandi
fasi:
        • segnalazione e valutazione della necessità dello standard;51
        • ricerca e consolidamento del consenso sulle caratteristiche dello
            standard;52
        • approvazione formale e pubblicazione del documento.53
      Secondo altra fonte54, la realizzazione di una norma internazionale può
essere invece articolata come segue:
        • proposta della norma e valutazione della sua necessità;

49     ibidem
50     Si veda la pagina web:
       www.iso.org/iso/standards_development/processes_and_procedures/how_are_standards_
       developed.htm.
51     «The need for a standard is usually expressed by an industry sector, which communicates
       this need to a national member body. The latter proposes the new work item to ISO as a
       whole. Once the need for an International Standard has been recognized and formally
       agreed, the first phase involves definition of the technical scope of the future standard.
       This phase is usually carried out in working groups which comprise technical experts from
       countries interested in the subject matter.» ibidem
52     «Once agreement has been reached on which technical aspects are to be covered in the
       standard, a second phase is entered during which countries negotiate the detailed
       specifications within the standard. This is the consensus-building phase.» ibidem
53     «The final phase comprises the formal approval of the resulting draft International
       Standard (the acceptance criteria stipulate approval by two-thirds of the ISO members that
       have participated actively in the standards development process, and approval by 75% of
       all members that vote), following which the agreed text is published as an ISO
       International Standard.» ibidem
54     UNI (a cura di), Le regole del gioco, UNI, 2006, disponibile on-line alla pagina
       www.uni.com/uni/controller/it/chi_siamo/regole_gioco.htm (p. 108).
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        •    preparazione di una bozza di norma;
        •    ricerca del consenso sulla base della bozza;
        •    inchiesta, ovvero una fase in cui il progetto di norma viene diffuso
             anche all’esterno della cerchia dei soggetti coinvolti nel processo
             per raccogliere osservazioni, critiche, obiezioni o consensi;
        •    approvazione della norma nel suo testo definitivo da parte
             dell’ente di normazione;
        •    pubblicazione della norma ufficiale;
        •    eventuale fase di revisione della norma, dovuta a particolari
             richieste ed esigenze emerse dopo la sua pubblicazione. 55
    Si può facilmente notare che questo secondo schema non fa altro che
dettagliare maggiormente quello precedente.
     Nella maggior parte dei casi i lavori di redazione della bozza di norma
tecnica vengono svolti all’interno di commissioni tecniche e gruppi di lavoro
formati da «esperti che rappresentano le parti economiche e sociali
interessate (produttori, fornitori, clienti, utilizzatori, distributori, centri di
ricerca, consumatori, pubblica amministrazione...)». 56 Dunque, l’organismo di
normazione svolge più che altro una funzione di coordinamento dei lavori e
di messa a disposizione della sua struttura organizzativa.
     Infine, si tenga presente che sono sempre più frequenti i casi in cui gli
enti di normazione internazionale si trovano a far propria una norma già
formalizzata da altri enti di normazione: si parla in questo caso di una
normazione di secondo grado. Ciò si verifica specialmente in campi di
applicazione molto complessi (quali sono appunto quelli del mondo ICT) per
i quali l’opera di standardizzazione richiede valutazioni tecniche lunghe e
articolate e può essere meglio gestita da enti di normazione specializzati; in
questo modo l’ente di normazione superiore potrà prendere in esame la
norma ad uno stadio già avanzato per una semplice rielaborazione e ratifica.

     3.3. Pubblicazione e utilizzo degli standard
     Una volta formalizzati, gli standard si presentano sotto la forma di
documenti testuali o ipertestuali contenenti tutte le informazioni necessarie
a ricalcarne e riprodurne il modello: cioè le cosiddette specifiche dello
standard. Dunque le aziende interessate a sviluppare un prodotto conforme
allo standard devono poter avervi accesso nel dettaglio.

55   Tra l'altro, nel caso di norme ISO, vi è una revisione periodica della norma che avviene
     almeno ogni cinque anni.
56   ibidem (p. 25).
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     Salvo rare eccezioni (come avremo modo di verificare), i principali enti
di standardizzazione considerano la documentazione da essi realizzata come
materiale a tutti gli effetti coperto dalle tutele di diritto industriale (copyright
e segreto). Ciò comporta che normalmente gli enti di standardizzazione non
diffondono la loro documentazione liberamente (tranne in alcuni particolari
casi, che vedremo nei prossimi capitoli) e, per accedervi, gli operatori
interessati devono versare una royalty e acquisire i necessari permessi.
     Si legga a titolo esemplificativo quanto emerge dal sito di UNI in materia
di condizioni di accesso e utilizzo ai propri standard:

       «Il cliente riconosce che: i prodotti sono di proprietà di UNI in
       quanto titolare del copyright - così come indicato all’interno dei
       prodotti - e che tali diritti sono tutelati dalle leggi nazionali e dai
       trattati internazionali sulla tutela del copyright; tutti i diritti, titoli e
       interessi nei e sui prodotti sono e saranno di UNI, compresi i diritti
       di proprietà intellettuale.»57

     Da ciò deriva appunto che l’ente di standardizzazione, vantando tali
diritti di privativa, può regolamentare l’accesso e l’uso (e indirettamente
anche l’implementazione) da parte dei soggetti interessati (nel testo, il
cliente).58
     Tuttavia è importante chiarire che queste considerazioni attengono più
che altro alla fase dell’accesso alla documentazione relativa allo standard e
non alla fase (logicamente successiva) dell’implementazione dello standard
stesso. Infatti, oltre alle tutele giuridiche per l’accesso alla documentazione di
cui si è accennato, possono sussistere dei diritti di proprietà industriale
(tendenzialmente dei brevetti) sulle soluzioni tecniche contenute e descritte
nello standard. Di conseguenza, chi ha legittimamente acquisito tale
documentazione può trovarsi comunque nell’impossibilità di adottare e
implementare lo standard, se non dietro pagamento di un’ulteriore royalty ai
titolari dei brevetti in esso contenuti.59
     Si tratta di una distinzione davvero fondamentale per comprendere le
problematiche giuridiche relative all’attività di normazione e di sviluppo
57     http://webstore.uni.com/unistore/public/conditions.
58     A titolo di completezza è importante segnalare un interessante orientamento
       giurisprudenziale secondo cui alla documentazione prodotta dagli enti di normazione di
       matrice pubblica/governativa sia da applicare il disposto dell’articolo 5 della legge
       633/1941, che esclude dalla tutela di diritto d’autore i testi degli atti ufficiali dello stato e
       delle pubbliche amministrazioni. Si legga a tal proposito la sentenza del caso Centro
       elettronico it. vs Soc. Hoepli ed., Corte appello Milano, 3 marzo 1995 (in Giust. civ. 1996, I,
       203).
59     Come vedremo, alcuni autori stigmatizzano questo comportamento indicandolo come una
       minaccia a tutto il sistema della standardizzazione. Si veda a titolo di esempio la pregnante
       ricostruzione fatta da Carlo Piana a proposito del caso Rambus: www.piana.eu/rambus_ce.
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tecnologico in generale. D’altro canto, come mostreremo a breve, la gestione
della proprietà intellettuale è non a caso uno degli aspetti più delicati in fatto
di standardizzazione.
      Si tenga infine presente che gran parte degli introiti degli enti di
normazione derivano – oltre che dalle quote di iscrizione/partecipazione
delle realtà ad essi associate o affiliate – proprio dalla diffusione della
documentazione relativa agli standard e dalla cessione in licenza dello
standard stesso per la sua implementazione da parte di soggetti (aziende e
altri operatori del settore) anche non coinvolti attivamente nel processo di
standardizzazione.


4. Gli enti di normazione e il loro funzionamento
     Gli enti di normazione (anche detti in Inglese “standard setting
organizations”) sono «organizzazioni spontanee di natura privata, finalizzate
alla definizione di standard tecnici che permettono di ottenere la
compatibilità tra prodotti o servizi realizzati da diverse imprese.» 60
     Tali enti svolgono attualmente un ruolo davvero centrale per lo sviluppo
industriale e tecnologico, con ripercussioni sostanziali a livello
macroeconomico e politico; dunque è importante comprenderne i
meccanismi di funzionamento.

     4.1. Natura giuridica e funzionamento
     Come già accennato ci si sta dirigendo sempre di più verso enti di
normazione di natura spontanea, creati per iniziativa delle stesse aziende
interessate alla fissazione di un determinato standard.
     Dal punto di vista della natura giuridica, il diritto italiano tende a
ricondurre tali enti (con le dovute specificazioni) generalmente al modello
consortile.
     Per il diritto privato (si veda l’art. 2602 Cod. Civ.) si ha un consorzio
quando più imprenditori, per mezzo di apposito contratto, costituiscono
«un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di
determinate fasi delle rispettive imprese.»
     In verità, a seconda dei contesti giuridici di riferimento e dell’evoluzione
storica dei vari enti, gli enti di standardizzazione hanno denominazioni
differenti: consorzio, comitato, istituto, associazione o, con tono ancora più
asettico, ente.
     Tuttavia, al di là della loro precisa qualificazione giuridica (non così
essenziale ai fini pratici), possiamo con certezza inquadrare tali realtà


60   Calderini M., Giannaccari M., Granieri A., Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust
     nell'industria dell'informazione, Il Mulino, 2005 (p. 28).
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associative (e quindi anche i loro meccanismi di funzionamento) nell’humus
del diritto privato contrattuale e del diritto commerciale.
     Come tutti gli enti di tipo associativo anche gli enti di normazione
fondano il loro funzionamento sulle disposizioni contenute nei propri statuti.
Fra queste disposizioni assumono particolare rilevanza quelle relative alle
condizioni di ingresso, ai meccanismi di voto, all’organizzazione interna, alle
sanzioni per eventuali violazioni dello statuto o dei regolamenti emessi
dall’ente. Sarà proprio l’analisi degli statuti dei vari enti che ci permetterà di
valutare il loro approccio all’attività di normazione e l’autorevolezza (e
l’apertura) degli standard da essi prodotti.

       4.2. I tre livelli della normazione: nazionale, europeo,
       internazionale
     La normazione si divide tradizionalmente in tre livelli relativi all’ambito
di applicazione dello standard e all’area di competenza dell’ente che se ne
occupa.

     a) livello nazionale
     Quasi tutti i paesi del mondo industrializzato possiedono uno o più enti
nazionali di standardizzazione61, che si occupano di rilasciare standard
concepiti per il contesto nazionale e non necessariamente in un’ottica
internazionale. In ambito europeo si può affermare che ogni paese
dell’Unione registra la presenza di almeno un ente interno di
standardizzazione.
     Soffermandoci sul caso italiano, nel nostro paese le due principali realtà
dedicate a questa funzione sono l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione


61     Un elenco abbastanza completo dei principali enti nazionali di standardizzazione è
       disponibile alla pagina web www.aib.it/aib/lis/s.htm e comprende in ordine alfabetico:
       AENOR (Asociatión Española de Normalización y Certificación), AFNOR (Association
       française de normalisation), ANSI (American National Standards Institute), BSI (British
       Standards Institution), DIN (Deutsches Institut für Normung), DS (Dansk Standard =
       Danish Standards), ELOT (Ellinikos organismos typopoiiseos = Hellenic Organization for
       Standardization), GOSTR (Gosstandart Rossii = State Committee of the Russian Federation
       for Standardization and Metrology), IBN (Institut Belge de Normalisation), IPQ (Instituto
       Português da Qualidade), IST (Icelandic Standards), MSZT (Magyar Szabványügyi Testület),
       NEN (Nederlands Normalisatie-instituut), NISO (National Information Standards
       Organization), NSAI (National Standards Authority of Ireland), ON (Österreichisches
       Normungsinstitut), PKN (Polski Komitet Normalizacyjny = Polish Committee for
       Standardization), SCC (Standards Council of Canada), SFS (Suomen Standardisoimisliitto =
       Finnish Standards Association), SII (Standards Institution of Israel), SIS
       (Standardiseringen i Sverige = Swedish Standards Institute), SNV (Schweizerische
       Normen-Vereinigung in Winterthur = Swiss Association for Standardization), TEI
       Consortium (Text Encoding Initiative Consortium), UNI (Ente nazionale italiano di
       unificazione), Unicode.
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(comunemente abbreviato in UNI) e il Comitato Elettrotecnico Italiano
(comunemente abbreviato in CEI).62
      L’UNI, come si estrapola dal sito istituzionale (www.uni.com), «è
un’associazione privata senza scopo di lucro, i cui soci, oltre 7000, sono
imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici,
realtà della Pubblica Amministrazione.»63 Mentre i suoi campi di attività
possono essere suddivisi in tre aree: elaborare norme che vengono
sviluppate da organi tecnici ai cui lavori partecipano tutte le parti interessate
(assicurando così trasparenza e condivisione nel processo); rappresentare
l’Italia nelle attività di standardizzazione a livello mondiale ed europeo;
pubblicare e diffondere le norme tecniche ed i prodotti editoriali ad esse
correlati, sia direttamente, sia attraverso appositi centri di informazione e
documentazione, sia tramite Internet.
      L’UNI svolge un ruolo centrale per il settore industriale italiano, sia per
l’attività interna, sia per la gestione dei rapporti con i principali enti
internazionali di standardizzazione: essa infatti partecipa, in rappresentanza
dell’Italia, all’attività normativa di organismi come ISO e CEN. Infine, si tenga
presente che fra i suoi soci sono presenti altri enti di standardizzazione che
possono essere considerati a tutti gli effetti come federati di UNI e che
operano ciascuno in uno specifico settore industriale o merceologico: ai fini
della nostra analisi, si segnala principalmente UNINFO che appunto si occupa
di tecnologie informatiche e loro applicazioni.64
      L’UNI, con l’ausilio degli enti federati, opera in tutti i settori industriali,
commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico
che sono invece competenza del CEI. Come emerge dal sito ufficiale
www.ceiweb.it le finalità istituzionali di questo ente sono la promozione e la
diffusione della cultura tecnica e della sicurezza elettrica. A tale scopo «il CEI
sviluppa una serie di attività normative e prenormative a livello nazionale ed
internazionale che includono, oltre alla redazione dei documenti normativi e
al recepimento delle direttive comunitarie e dei documenti armonizzati,



62   Esistono anche realtà meno storiche e meno attive, come ad esempio l'Ente Nazionale di
     Ricerca per la certificazione e la standardizzazione, riconosciuto come persona giuridica
     dal 2004 e mirato ad un'attività più che altro di mera ricerca; il sito dell'ente è
     www.enrstandards.org.
63   www.uni.com/uni/controller/it/chi_siamo/ruolo_uni.htm.
64   Maggiori informazioni alla pagina web www.uninfo.polito.it/present.htm del sito ufficiale
     di UNINFO, dove si legge: «Rientrano nel suo campo di attività i sistemi di elaborazione e di
     trasmissione delle informazioni e le loro applicazioni nelle più diverse aree, quali, ad
     esempio, le attività bancarie, le carte intelligenti, la telematica del traffico, l'automazione
     industriale. In questo ambito l'UNINFO, ente federato all'UNI, opera con delega UNI, a
     livello nazionale ed internazionale e rappresenta l'Italia presso l'ISO, l'ISO/IEC JTC 1 e il
     CEN».
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azioni di coordinamento, ricerca, sviluppo, comunicazione e formazione in
sinergia con le parti coinvolte nel processo normativo.»65
     Ai lavori di ricerca e normazione del CEI partecipano oltre 3.000 esperti
attivi in prima linea nel settore e provenienti da ministeri, enti pubblici e
privati, università, laboratori di ricerca, industrie costruttrici e utilizzatrici,
associazioni di categoria.

     b) livello europeo
     A livello europeo è il caso di citare il Comitato europeo di normazione
(abbreviato comunemente in CEN e noto anche come “European Committee
for Standardization”)66, il quale si occupa di coordinare e monitorare le
attività di standardizzazione in ambito europeo e lavora in accordo con le
politiche dell’Unione Europea stessa e dell’EFTA. 67 L’attività del CEN, unita e
integrata con quella di altri due enti di pari rilevanza ma con diverse
competenze, costituisce quello che è chiamato “Sistema europeo per la
normalizzazione tecnica”: questi due enti sono l’Istituto europeo per gli
standard nelle telecomunicazioni (abbreviato comunemente in ETSI dal
nome inglese European Telecommunications Standard Institute) 68 e il
Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica (abbreviato comunemente
in CENELEC dal nome francese Comité Européen de Normalisation
Electrotechnique).69
     Altro importante ente a livello europeo, di cui avremo modo di narrare le
vicende nei prossimi capitoli, è la ECMA International (dove l’acronimo sta
per European Computer Manufacturers Association), un’associazione fondata
nel 1961 e impegnata nella standardizzazione nel settore informatico e dei
sistemi di comunicazione.70

    c) livello internazionale
    Al di là dei confini europei sono invece attive alcune grandi
organizzazioni competenti a rilasciare standard riconosciuti a livello globale
e definiti appunto standard internazionali. Come già accennato, la realtà
principale in assoluto è l’Organizzazione internazionale per le

65     www.ceiweb.it/Frame02.htm?Settore=Chi&Finestra=presenta.html.
66     Il sito istituzionale del CEN è www.cen.eu.
67     European Free Trade Association (Associazione europea di libero scambio), ente fondato
       nel 1960 come alternativa per gli stati europei che non volevano entrare nella Comunità
       Economica Europea, ora Unione Europea. Il suo sito ufficiale è www.efta.int.
68     Ente con sede a Sophia Antipolis (Francia), fondato nel 1988 dalla Conferenza Europea per
       le Poste e Telecomunicazioni (CEPT); il suo sito istituzionale è www.etsi.org.
69     Ente con sede a Bruxelles (Belgio), fondato nel 1973 e responsabile della normalizzazione
       europea nell’area dell’ingegneria elettrica; il suo sito istituzionale è www.cenelec.org.
70     Il suo sito istituzionale è www.ecma-international.org.
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standardizzazioni (comunemente abbreviata in ISO) 71, la quale collega e
coordina l’attività degli enti nazionali di standardizzazione di ben 157 paesi,
fra cui appunto l’UNI per l’Italia. L’ISO ricopre un ruolo centrale
nell’economia e nella politica economica mondiali (come traspare dal motto
presente sul sito ufficiale “International Standards for Business, Government
and Society”); e benché essa si autodefinisca un’organizzazione non
governativa, «la sua capacità di stabilire standard che diventano leggi
attraverso accordi e trattati la rende molto più potente di molte ONG e in
pratica agisce come consorzio con forti legami con i governi.»72
     Gli standard ISO hanno la caratteristica di essere contrassegnati da una
sigla che li rende identificabili a livello internazionale; ogni sigla è composta
dal prefisso ISO, da un numero e dall’anno di pubblicazione dello standard,
cioè un paradigma come questo: “ISO 9999:aaaa”. Spesso tale sigla è seguita
da un titolo, cioè una breve descrizione dello standard. Un esempio piuttosto
conosciuto è quello dello standard “ISO 9001:2008 - Gestione della qualità” 73;
oppure quello dello standard “ISO 13616:2007 - Codici bancari di conto
corrente”74; oppure ancora quello dello standard “ISO 2108:1970 - Standard
internazionale di numerazione dei libri”.75
     L’ISO, in materia di standard per elettricità, elettronica e tecnologie
correlate, è affiancata dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale
(abbreviata comunemente in IEC dal suo nome inglese International
Electrotechnical Commission)76, ente di antica fondazione (1906) a cui fanno
capo circa sessanta paesi e che ricopre anche un ruolo fondamentale
nell’armonizzazione delle unità di misura.
     In un altro settore parallelo alle aree di competenza di ISO ed IEC opera
l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (abbreviata comunemente
in ITU dall’inglese International Telecommunication Union) 77, la cui sezione
standardizzazioni è denominata ITU-T. L’ITU fu fondata già nel 1865 e dal
1947 è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite; la prima sede è
stata a Parigi, mentre l’attuale sede è a Ginevra.
71   In verità, il termine ISO non è un vero e proprio acronimo, nonostante in inglese l'ISO
     venga chiamata International Standards Organization. Il termine ISO deriva invece dal
     greco isos che significa “uguale”, quindi uniforme, standard.
72   http://it.wikipedia.org/wiki/ISO.
73   Per maggiori informazioni si veda http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_9001.
74   Cioè il famoso codice IBAN (International Bank Account Number) che ci viene richiesto per
     le      operazioni     bancarie.   Maggiori     informazioni    alla     pagina      web
     http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_13616.
75   Ovvero l'International Standard Book Number, il codice identificativo che ogni libro in
     commercio dovrebbe possedere per essere individuato su scala internazionale e dal quale
     si trae il codice a barre presente sulla copertina dei libri.
76   Il sito istituzionale dell'IEC è www.iec.ch.
77   Il sito istituzionale dell'ITU è www.itu.int.
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     I suoi standard rappresentano la base di riferimento delle attuali
tecnologie di comunicazione e informazione. «Sviluppate da gruppi di studio
costituiti da esperti sia del settore pubblico che privato, le raccomandazioni
ITU aiutano a gestire il traffico globale delle informazioni permettendo un
armonico sviluppo sociale ed economico in tutto il mondo.»78




78     http://it.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union.
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Fig. 2 – Questo schema rappresenta i rapporti tra i principali enti di normazione disposti sui
tre livelli illustrati nel paragrafo.(Fonte: UNINFO)
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5. Principali    problematiche                            in          materia              di
   standardizzazione
      Cercheremo in questi prossimi paragrafi di mettere a fuoco le principali
problematiche che la letteratura scientifica (principalmente di taglio
giuridico-economico) ha sollevato in materia di standardizzazione. Si tratta,
più che di argomentazioni complete, di inquadramenti generali e di spunti di
riflessione, rimandando ad altre fonti più specialistiche il loro
approfondimento.

       5.1. Standard e innovazione tecnologica
     Dalle considerazioni fin qui effettuate pare emergere una generale
virtuosità e auspicabilità della standardizzazione. Potremmo quindi arrivare
presto ad affermare che avere degli standard di riferimento predefiniti sia
sempre e a priori un beneficio per lo sviluppo di tecnologia. In realtà gli
osservatori più attenti fanno notare che la questione è più complessa.
     Nel momento in cui fissiamo uno standard, quand’anche ciò avvenga con
i procedimenti più concertati e trasparenti possibili, stiamo cercando di
cristallizzare un determinato modello di riferimento a cui per un certo
periodo dovrà conformarsi lo sviluppo di quella specifica tecnologia. Ma
d’altro canto sappiamo che lo sviluppo tecnologico è oggetto di una continua
quanto veloce evoluzione e perciò quel tentativo di cristallizzazione sarebbe
comunque travolto dalla corrente di questo fiume in piena. In altre parole,
sarebbe solo una fotografia dello stato dell’arte e della tecnica al momento
della fissazione dello standard, e poco più.
     L’attività di standardizzazione deve quindi tener conto di queste
dinamiche e porsi in un’ottica fluida e prospettica, altrimenti rischia di
trasformarsi in un freno all’innovazione invece che fungere da incentivo. I
soggetti coinvolti nel processo di standardizzazione devono compiere
valutazioni rivolte al medio-lungo periodo in modo che lo standard possa
essere realmente la base, il punto di partenza per una serie di soluzioni
tecnologiche innovative basate su di esso.
     È per questo che nella maggior parte dei casi si giunge a considerare un
modello tecnologico come uno standard quando si tratta di una tecnologia
sufficientemente matura e conosciuta.
     Mario Calderini ci pone di fronte al fatto cruciale che nell’attività di
standardizzazione è implicita la coesistenza fra due forze opposte che devono
essere tenute il più possibile in equilibrio, se si vuole procedere realmente
nella direzione di una maggiore neutralità e innovazione tecnologica:
     «Da un lato, il classico problema legato alle attività di standardizzazione:
assicurare che i processi di convergenza sugli standard giungano a
compimento con esiti efficienti (la selezione della tecnologia migliore) nel
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minor tempo possibile. Dall’altro, […] garantire una virtuosa coesistenza
delle necessità di apertura e interoperabilità delle piattaforme con l’esigenza
di definire un contesto competitivo fertile all’attività innovativa». 79
     Come corollario di questo rischio, ve n’è un altro: un sistema di
standardizzazione non ben congegnato può infatti portare a situazioni di
stallo e irrigidimento del mercato, per le quali il superamento di uno
standard ormai obsoleto a favore di uno più moderno può essere frenato da
ragioni squisitamente strategiche. D’altronde, quando uno standard è ben
radicato, nel senso che è ampiamente adottato dalle aziende e altrettanto
ampiamente ricercato dai consumatori, si crea una naturale inerzia che rende
particolarmente difficile sostituirlo con uno nuovo anche se
tecnologicamente superiore e innovativo.
     Toccando uno dei temi chiave di questo libro, Andrea Giannaccari
sottolinea con estrema efficacia che «le positive esternalità di rete possono
risolversi in elevate barriere all’entrata – sapientemente modellate da
strategie di lock-in – con il rischio (tutt’altro che remoto) che la pratica
conduca ad una chiusura oligopolistica e che ciò metta fuori gioco o ritardi
l’ingresso di tecnologie superiori».80

     5.2. Attività di normazione e gestione della proprietà
     intellettuale
     La crescente necessità di standardizzazione che si rileva in un settore
ICT come quello attuale portato sempre più verso la ricerca di convergenza e
integrazione tecnologica, rimette in discussione pesantemente alcuni dei
paradigmi classici della proprietà intellettuale.
     Ciò dipende dal fatto che (come fa notare attentamente Massimiliano
Granieri) l’attività di standardizzazione si nutre di «un’apparente
contraddizione»81 per la quale partecipare alla definizione di uno standard
implica necessariamente per le imprese coinvolte “giocare a carte scoperte”,
nel senso di condividere con gli altri soggetti coinvolti nel processo il proprio
know-how relativo alla tecnologia che si sta esaminando in vista della sua
normazione. Ovviamente nel concetto di know-how in senso più ampio, oltre
ai vari segreti aziendali che caratterizzano qualsiasi attività di progettazione

79   Calderini M., Giannaccari M., Granieri A., Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust
     nell'industria dell'informazione, Il Mulino, 2005 (p. 17).
80   ibidem (p. 91)
81   Così si esprime Granieri all'inizio del primo capitolo del libro: «La disciplina delle privative
     in rapporto alle tecnologie soggette a processi di standardizzazione rappresenta una delle
     ultime frontiere del diritto industriale. Si tratta di un aspetto che, a ben vedere, si alimenta
     di un'apparente contraddizione, poiché il regime proprietario connesso con la disciplina
     della proprietà intellettuale si confronta con il carattere tendenzialmente “aperto” degli
     standard come tecnologie la cui condivisione rappresenta una condizione di accesso al
     mercato». ibidem (p. 17)
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e sviluppo tecnologico, si contemplano anche (anzi soprattutto) diritti di
privativa industriale come i brevetti e i diritti d’autore.
     Questo “scoprire le carte” viene chiamato tecnicamente “IPRs
disclosure” (dove IPRs sta per Intellectual Property Rights) e rappresenta
davvero uno dei punti chiave nell’attività di normazione. È infatti
fondamentale che i detentori di diritti di privativa industriale si pongano il
più possibile in un’ottica collaborativa e di massima trasparenza, dichiarando
fin da subito la titolarità di diritti sulle soluzioni tecniche oggetto della
standardizzazione e impegnandosi a non fare usi strategici di questi
strumenti di tutela giuridica. Si pensi infatti al caso (non così raro, tra l’altro)
in cui una delle aziende coinvolte nel processo di normazione tenesse
nascosta agli altri soggetti coinvolti la titolarità di un brevetto su una parte
delle tecnologia oggetto dello standard; e rivelasse solo a standard
formalizzato e pubblicato la sussistenza di questi suoi diritti esclusivi,
richiedendo royalty o addirittura minacciando azioni legali nei confronti degli
altri soggetti. Sarebbe un comportamento piuttosto scorretto dal punto di
vista etico e concorrenziale, ma soprattutto pericoloso per tutto il sistema
della normazione, che rischierebbe di andare in stallo troppo facilmente e di
vedere elusa la sua finalità essenziale di creare una piattaforma virtuosa per
l’innovazione e l’interoperabilità.
     È per questo che i più autorevoli enti di normazione prevedono policy
trasparenti e coerenti in materia di proprietà intellettuale. 82
     Inoltre si consideri che – come detto – spesso lo standard, dopo esser
stato formalizzato, potrà contenere a sua volta soluzioni tecniche protette da
diritti di privativa ed è fondamentale scongiurare il rischio che l’adozione
dello standard “a valle” da parte di operatori estranei al processo di
standardizzazione si trasformi in una specie di “trappola” 83, con pesanti
conseguenze dal punto di vista legale.84


82     «Il fatto che diverse tecnologie tutelate da diritti di proprietà intellettuale vengano inserite
       in uno standard può rendere più agevole il processo innovativo, ma può dar luogo a
       condotte strategiche da parte di chi detiene le privative. […] Il modo con cui le standard
       setting organizations fronteggiano gli aspetti legati alla gestione dei diritti di proprietà
       intellettuale risulta di vitale importanza.» ibidem (p. 100).
83     Alcuni parlano non a caso di “patent ambushes”. Per approfondire questo argomento si
       legga Hueschelrath, Patent Ambushes in Standars Setting Organizations. Implications for
       Antitrust Policy and the Design of IP Rules, AEA, 2008 (www.aea-
       eu.net/2008Tokyo/DOCUMENTS/Publication/Abstract/HUSCHELRATH.pdf);                    oppure
       Farrell, Hayes, Shapiro, Sullivan, Standard Setting, Patents, and Hold-Up, 74 Antitrust Law
       Journal No. 3 (2007); o più semplicemente http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_ambush.
84     «È evidente che la scoperta dell'esistenza di un brevetto molto tardi nelle fasi di sviluppo
       del prodotto o dell'applicazione pone lo sviluppatore dell'innovazione a valle in una
       condizione di estrema debolezza contrattuale». Calderini M., Giannaccari M., Granieri A.,
       Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione, Il Mulino,
       2005 (p. 25).
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     Questo uso strumentale della proprietà intellettuale è secondo alcuni
autori di primaria importanza per il funzionamento degli standard e secondo
alcuni autori rischia, se non monitorato debitamente, di trasformarsi in una
sorta di “patologia” capace di svilire l’intero sistema della normazione. 85

     5.3. Attività di normazione e concorrenza
     Anche senza essere esperti di diritto antitrust non è difficile intuire
come organizzazioni in cui le aziende si accordano sugli sviluppi del mercato
scambiandosi informazioni e stabilendo espressamente tempi, modi e prezzi,
vengano osservate con particolare attenzione dalle autorità preposte a
garantire la concorrenza nel mercato. Qualcuno ha detto emblematicamente
che gli enti di standardizzazione possono generare «cortocircuiti alle
dinamiche concorrenziali»86 proprio per questa loro caratteristica.
     In ambito europeo la norma che per antonomasia viene chiamata in
causa è l’art. 81 del Trattato CE, poi trasfuso nell'art. 101 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea87 espressamente dedicato agli accordi
fra imprese (detti anche “cartelli”).
     Il primo e il secondo paragrafo sembrano abbastanza perentori
nell’applicazione del divieto e gran parte delle fattispecie citate sembrano
proprio coinvolgere anche gli enti di normazione.

     «1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli
     accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e
     tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio
     tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire,
     restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del
     mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

85   Si legga la stigmatizzazione effettuata da Piana a proposito del già citato caso Rambus:
     «Ghosts haunt the standardization process. They go by several names and come in
     different forms: “standards abuse”, “standards hijacking”, “patent ambush”, “royalty
     ambush”, “patent trolling”. The standardization world has never been so much under fire.
     Some companies try to bend the standardization process to fit their own selfish interest,
     without any regard for the common weal. Some others just sit and wait until some of their
     patent claims are “necessarily infringed” by a standard, the industry is locked in, and then
     pass the hat to collect the high toll that standard-abiding companies are forced to pay, in
     spite of the licensing rules of the standard setting bodies (SSB) that would require
     Reasonable And Non Discriminatory conditions (RAND) as a prerequisite for inclusion of
     any patented contribution into the standard. Others do the same, but in addition they
     actively seek to seed the standards with their own patented technology.» Piana C., Rambus
     and patents in standards, 2009; disponibile on-line al sito www.piana.eu/rambus_ce..
86   Giannaccari M. e Granieri A., Standardization, Intellectual Property Rights and the Evolution
     of the Information Industry in Europe (2003), disponibile on line alla pagina
     www.fondazionerosselli.it/DocumentFolder/Key_Wireless.doc.
87    Si veda www.osservatorioantitrust.eu/index.php?id=619.
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        a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di
        vendita ovvero altre condizioni di transazione;
        b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo
        tecnico o gli investimenti;
        c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
        d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti,
        condizioni dissimili per prestazioni equivalenti [omissis].
          2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono
       nulli di pieno diritto.»

     A stemperare tale divieto vi è però il paragrafo terzo che pare esser stato
scritto proprio per salvaguardare l’esistenza di pratiche virtuose di accordo
fra imprese, quali appunto dovrebbero essere quelle relative alla normazione.

        «3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere
        dichiarate inapplicabili:
        - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
        - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di
        imprese,
        - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
        che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei
        prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico
        [omissis].»88

      Ciò significa che la Comunità Europea può di volta in volta considerare
leciti accordi fra imprese che siano ritenuti non pericolosi per l’equilibrio
concorrenziale ed esentare i singoli casi dall’applicazione del divieto di cui al
paragrafo primo dell’art. 101 (ex 81).
      Non a caso infatti la Commissione Europea si preoccupa di fornire
regolarmente indicazioni su come applicare le condizioni previste dall’art. 81,
in modo da «aiutare le imprese a distinguere tra gli accordi compatibili con le
regole della concorrenza e quelli che non lo sono. Un esempio sono le linee
direttrici per la valutazione degli accordi orizzontali (principalmente tra
concorrenti) e degli accordi verticali (come gli accordi di distribuzione)». 89
      Inoltre, al di là di questo inquadramento generale nel campo di
applicazione dell’art. 101 (ex 81), sussistono problematiche specifiche e
sicuramente più complesse, come principalmente quelle che implicano
trasversalmente i principi del diritto antitrust e il già citato uso strategico dei

88      Per un approfondimento si veda il recente Regolamento (UE) N. 330/2010 della
        Commissione del 20 aprile 2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del
        trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche
        concordate.
89      http://ec.europa.eu/competition/consumers/legislation_agreements_it.html.
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diritti di privativa industriale nella gestione dell’attività di standardizzazione
(si pensi ad esempio a quello che tecnicamente viene definito “patent
pooling”90).
      Ancora una volta è Granieri a mettere ottimamente a fuoco la questione
e a ricordarci che sussistono significativi profili di contatto e contrasto fra
l’attività di standardizzazione, il diritto della proprietà industriale e le norme
collocate a presidio della concorrenza, «in quanto il diritto sulla tecnologia
non significa soltanto possibilità di attuare l’invenzione e commercializzarla
[…], bensì controllo sulle possibilità di concorrenza nel mercato della
tecnologia e in quello a valle dei prodotti che della tecnologia stessa fanno
uso.»91
      Inoltre, si tenga presente che, sempre in virtù della già citata differenza
fra il modello USA e il modello europeo, la questione dell’attrito fra
standardizzazione e diritto della concorrenza viene trattata con approcci
giuridico-economici piuttosto differenti. Questo tuttavia è un risvolto
particolarmente complesso, per cui si rimanda alla lettura di fonti
specialistiche per un suo approfondimento.




90   «Il Patent Pool è un consorzio di almeno due compagnie e che si accordano per scambiarsi
     licenze       brevettuali,      relative      ad      una       particolare       tecnologia.»
     http://it.wikipedia.org/wiki/Patent_pool. Per approfondire l'argomento si legga
     l'interessante libro di Colangelo G., Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent
     pooling, Giuffrè, 2008.
91   Calderini M., Giannaccari M., Granieri A., Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust
     nell'industria dell'informazione, Il Mulino, 2005 (p. 33).
Capitolo terzo

Gli standard in ambito informatico e
il concetto di standard aperto




1. Gli standard nel settore ICT: fra standard de facto ed
   effetti di rete
      Come già si è accennato nel primo capitolo, nel settore ICT il tema
dell’interoperabilità e della ricerca di standard condivisi fa sentire
inesorabilmente il suo peso; e a maggior ragione in tempi come quelli attuali
di crescente convergenza tecnologica.
      Come ci fa notare efficacemente Massimiliano Granieri, «la
proliferazione di diritti e la molteplicità dei soggetti coinvolti nella
definizione di specifiche di un determinato prodotto è tanto maggiore
all’interno dell’industria dell’informazione e delle comunicazioni,
caratterizzata dalla presenza di beni complessi e di beni sistema, rispetto ai
quali l’interoperabilità è condizione di esistenza del mercato.» 92
      Se poi colleghiamo questo dato con quanto accennato in merito alla forte
presenza di effetti di rete, ci rendiamo conto di quanto il settore ICT si presti
più di altri all’affermazione di standard de facto e di dinamiche di mercato


92   Calderini M., Giannaccari M., Granieri A., Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust
     nell'industria dell'informazione, Il Mulino, 2005 (p. 34).
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non sempre virtuose, in cui non vince il migliore ma solo il più forte e
determinato.93
     Come abbiamo già accennato nel capitolo precedente, ci sono stati alcuni
casi storici di standard de facto, cioè di modelli di riferimento che hanno
saputo imporsi e stabilizzarsi grazie a scaltre strategie di mercato e non
grazie ad un reale esame delle loro caratteristiche: empiricamente non
sempre questi casi hanno visto prevalere lo standard più affidabile e
innovativo.
     Il caso più emblematico che viene spesso riportato è proprio inerente al
mondo delle tecnologie (nello specifico, nel settore dei supporti per la
videoregistrazione) ed è quello che ha visto l’affermazione del VHS proposto
nel 1976 dalla JVC a scapito del suo concorrente diretto: il Betamax proposto
nel 1975 dalla Sony. La ricostruzione di questa vicenda ci aiuta a capire le
dinamiche di mercato che stanno dietro questi processi; la riportiamo nella
versione che si trova su Wikipedia alla voce “VHS”:

     «A differenza di Sony, JVC cercò altri alleati, sia tra i produttori, sia
     tra le case cinematografiche, e questo contribuì a mantenere i prezzi
     dei prodotti VHS più bassi rispetto al concorrente. Dato che a quei
     tempi i negozi di videonoleggio noleggiavano anche i lettori, questi
     si orientarono verso lo standard di JVC che consentiva di acquistare
     interi stock di prodotti a un prezzo ridotto, aumentandone i margini
     di profitto, e questo ha innescato una spirale: i negozianti
     acquistavano i lettori VHS, di conseguenza richiedevano film in VHS
     e le case cinematografiche "sfornavano" film in VHS. Chi doveva
     comprarsi un videoregistratore era quindi spinto all'acquisto della
     seconda tecnologia, che, seppur inferiore, garantiva una maggiore
     compatibilità con i prodotti in commercio.»94

     Questi meccanismi di affermazione strategica di uno standard de facto
sul mercato vengono studiate dalla teoria economica proprio nell’ambito
delle cosiddette economie di rete su cui abbiamo già avuto modo di
argomentare.




93   «La soluzione dello standard de facto è quella che fa ricorso al mercato e che si affida al
     potere di autodisciplina e al consenso degli operatori. La legge del più forte, nel caso di una
     standardizzazione de facto (come è emerso in relazione al sistema operativo di Microsoft)
     – che non necessariamente significa il migliore –, ovvero una standardizzazione ad opera
     esclusivamente (o prevalentemente) degli attori coinvolti sono le modalità che presiedono
     alla selezione dello standard.» ibidem (pp. 45-46).
94   http://it.wikipedia.org/wiki/VHS
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2. Gli standard aperti
      Sulla base di queste riflessioni negli ultimi anni in seno al mondo
dell’informatica (aziende produttrici, comunità degli utenti, teorici e
osservatori) si è aperto un fervente dibattito sull’esigenza di dotarsi di
standard che garantissero di per sé la massima trasparenza nel processo di
adozione e che consentissero un libero accesso alla relativa documentazione,
così da poter massimizzare l’obbiettivo dell’interoperabilità. Si viene così a
delineare il concetto di standard aperto.
      Per descrivere il fenomeno faremo riferimento ad alcune definizioni
fornite da autorevoli fonti.

       2.1. La definizione di Bruce Perens
     Uno dei teorici più conosciuti a fornire una definizione chiara ed
esauriente è stato Bruce Perens, informatico fra i massimi esponenti della
comunità FLOSS e autore di diversi saggi divulgativi in materia.
     Perens, all’apposita pagina del suo sito personale 95, fissa sei requisiti
fondamentali per l’individuazione di uno standard aperto:
     • disponibilità (availability);
     • massimizzazione della possibilità di scelta dell’utente finale
(maximize end-user choice);
     • nessuna royalty da versare per l’implementazione dello standard (no
royalty);
     • nessuna discriminazione verso gli operatori impegnati ad
implementare lo standard (no discrimnation);
     • estensibilità o scomponibilità in sottoinsiemi (extension or subset);
     • assenza di pratiche predatorie (predatory practices).
     Questa definizione è ripresa in varie altre fonti, fra cui una ricerca
condotta nel 2007 dall’UNDP (United Nations Development Programme),
dedicata al tema dell’interoperabilità in fatto di e-government ed intitolata
“New Guidelines on e-Government Interoperability Developed by
Governments for Governments”. In uno dei documenti frutto della ricerca
viene tuttavia segnalato come non ci sia un consenso unanime su tutti i
requisiti proposti da Perens, ritenuti da alcuni un po’ troppo rigidi. Ci si
riferisce più che altro al requisito del “no royalty” e alla considerazione per
cui risulti eccessivo imporre un modello completamente royalty free (cioè
privo di diritti di sfruttamento economico), dato che – secondo alcuni – un
modello in cui vengano imposte royalty, benchè a condizioni ragionevoli e
non discriminatorie, possa essere un incentivo maggiore allo sviluppo e al
mantenimento di uno standard.


95     http://perens.com/OpenStandards/Definition.html.
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     2.2. La definizione fornita dall’ITU-T
      È questa ad esempio la posizione dell’ITU-T che propone una diversa
descrizione del concetto di Open Standard, dapprima fornendo una
definizione di tipo enciclopedico e poi fissando una serie di requisiti.
      La definizione che si trova sul sito dell’ITU all’apposita pagina dedicata
agli standard aperti è la seguente:

     «Open Standards are standards made available to the general public
     and are developed (or approved) and maintained via a collaborative
     and consensus driven process. Open Standards facilitate
     interoperability and data exchange among different products or
     services and are intended for widespread adoption.»96

     Alla stessa pagina viene riportato l’elenco dei requisiti proposti da ITU,
con la precisazione che si tratta non di un numerus clausus ma di una lista a
titolo più che altro indicativo ed esemplificativo:
     • il processo per l’adozione dello standard deve essere collaborativo e
ragionevolmente aperto a tutti i soggetti interessati (collaborative process);
     • il processo non deve essere orientato da interessi particolari
(reasonably balanced);
     • il processo deve basarsi su procedure chiare e trasparenti e deve
garantire il coinvolgimento delle parti interessate (due process);
     • l’applicazione di diritti di tutela industriale deve avere uno spirito
non discriminatorio e deve essere o a titolo libero/gratuito o quantomeno a
condizioni economiche ragionevoli (intellectual property rights);
     • la documentazione con le specifiche dello standard deve avere una
qualità e un livello di dettaglio sufficienti a consentirne la piena
implementazione (quality and level of detail);
     • la documentazione relativa allo standard deve essere disponibile
pubblicamente (publicly available);
     • lo standard deve essere manutenuto e supportato costantemente e
per un lungo periodo (on-going support).


     2.3. La definizione di IDABC
    Arriviamo infine ad una definizione pur meno articolata ma sicuramente
breve, chiara, e che attualmente risulta la definizione più accreditata nelle
sedi istituzionali. Ci si riferisce alla definizione contenuta nel già citato
European Interoperability Framework (EIF) e ripresa da vari enti di
standardizzazione (come per esempio da UNI per l’Italia) nonché da varie

96    www.itu.int/ITU-T/othergroups/ipr-adhoc/openstandards.html.
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istituzioni pubbliche, specialmente nelle loro normative, direttive e
raccomandazioni in materia di e-government.
      Secondo tale definizione97, uno standard si considera “aperto” quando:

       • è adottato e mantenuto da un’organizzazione non-profit ed il cui
       sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a
       disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni
       vengono prese per consenso o a maggioranza;
       • il documento di specifiche è disponibile liberamente oppure ad
       un costo nominale. Deve essere possibile farne copie, riusarle e
       distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo;
       • eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati sono
       irrevocabilmente concessi sotto forma di royalty-free;
       • non è presente alcun vincolo al riuso, alla modifica e
       all’estensione dello standard.


3. Criteri di classificazione degli standard aperti
      Con l’affermazione della nuova categoria degli standard aperti, si amplia
e si articola il quadro delle categorie degli standard rispetto alle due
macrocategorie di cui abbiamo parlato poco sopra. Come fonte di riferimento
di questa nuova compagine del concetto di standard e della derivante
classificazione utilizzeremo ciò che è stato proposto in più occasioni da
Alfonso Fuggetta, docente e teorico in materie legate all’informatica e
all’innovazione.98
      Secondo Fuggetta è possibile dedurre una classificazione secondo i livelli
di apertura degli standard. Tale classificazione prevede cinque livelli 99:

       • livello 0: chiuso/proprietario. Ci si riferisce al fatto che le
       specifiche dello standard non siano state rese pubbliche e che lo
       standard sia detenuto da un ente che ne vanta e ne esercita i diritti
       di privativa industriale;
       • livello 1: divulgato. Ci si riferisce al fatto che le specifiche dello

97     La definizione dell'EIF è qui riportata nella versione italiana presente sul sito dell'UNI alla
       pagina www.uni.com/uni/controller/it/comunicare/articoli/2007_1/odf_26300.htm.
98     La fonte di questo quadro riassuntivo è un articolo uscito nel maggio 2006 sul numero 27
       di Nova24, inserto de IlSole24Ore; gli stessi concetti sono ripresi in una pagina del blog
       personale di Fuggetta (www.alfonsofuggetta.org/?p=539) e sono ampliati nel già citato
       paper monografico Open standard, Open Formats, and Open Source (di cui è coautore
       Davide        Cerri      e      che        è       accessibile       all’indirizzo    web
       www.davidecerri.org/sites/default/files/art-openness-jss07.pdf).
99     In realtà Fuggetta considera solo i quattro livelli di apertura, senza il livello 0 che è stato
       invece qui aggiunto a scopo di completezza e chiarezza.
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     standard siano state rese pubbliche (e questo al di là del fatto che
     siano presenti dei diritti di privativa industriale sullo standard);
     • livello 2: concertato. Ci si riferisce al fatto che le specifiche dello
     standard siano state definite attraverso un processo consultivo e
     collaborativo;
     • livello 3: concertato aperto. Ci si riferisce al fatto che le
     specifiche dello standard siano state definite attraverso un processo
     consultivo e collaborativo, aperto e guidato da organismi super
     partes;
     • livello 4: aperto de jure. Ci si riferisce al fatto che le specifiche
     dello standard siano state definite da organismi internazionali di
     standardizzazione seguendo i requisiti della definizione di open
     standard.

    Alla luce di questa classificazione, si possono dunque delineare le
seguenti quattro tipologie di standard:

     •    standard proprietari, che sono a loro volta distinti in:
                  • standard proprietari non divulgati;
                  • standard proprietari divulgati;
     •    standard concertati;
     •    standard concertati aperti;
     •    standard aperti de jure.

    Giustamente, Fuggetta tiene a precisare che solo le ultime due categorie
possono essere considerate legittimamente “open standard” e che,
nonostante non ci sia consenso unanime sull’interpretazione di tale requisito,
un vero standard aperto dovrebbe essere anche royalty-free.


4. Il web come tecnologia interoperabile e il ruolo del W3C
      Si provi a immaginare che cosa sarebbe il web senza un intrinseco
spirito di interoperabilità. Probabilmente non esisterebbe, o quantomeno
non sarebbe al grado di evoluzione attuale. Infatti, nonostante standard de
jure per il web siano stati raggiunti in tempi relativamente recenti (con
l’affermazione e diffusione degli standard W3C), Internet si è sempre
comunque basata su protocolli e standard largamente condivisi. Questo ha
permesso che la sua diffusione e la sua evoluzione fossero esponenziali e più
celeri di ogni altro modello di tecnologia.
      L’esempio di Internet e più specificamente del web come tecnologia
interoperabile è proposto in varie opere di indubbia rilevanza, di cui in
questa sede non è possibile rendere conto in maniera esaustiva; tuttavia si
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può riportare a titolo di esempio quanto emerge dal documento “The
Internet Standards Process” redatto da Scott O. Bradner dell’Università di
Harvard:

       «The Internet, a loosely-organized international collaboration of
       autonomous, interconnected networks, supports host-to-host
       communication through voluntary adherence to open protocols and
       procedures defined by Internet Standards. There are also many
       isolated interconnected networks, which are not connected to the
       global Internet but use the Internet Standards».100

     Per rimanere invece su fonti italiane e più recenti si legga il “Manuale
per la qualità dei siti web pubblici culturali” curato dal Progetto MINERVA del
MiBAC:

       «L’Interoperabilità è uno dei principi informatori del Web: le
       specifiche dei linguaggi e dei protocolli del Web devono essere
       compatibili tra loro, e consentire a qualunque hardware e software
       di interoperare. Il Web deve essere in grado di accogliere il
       progresso delle nuove tecnologie evolvendosi in modo semplice
       quando è necessario, al fine di incorporare nuove funzioni e
       adeguarsi a nuove esigenze. In altre parole, deve garantire
       scalabilità e questo può essere realizzato mediante principi di
       progettazione quali la semplicità, la modularità e l’estensibilità». 101

      Oppure si legga ciò che scrive Sciabarrà nel suo “Il software Open Source
e gli standard aperti”:

       «Ciò che distingue la rete Internet da altri sistemi di rete, come per
       esempio le reti Novell o Microsoft, è che è interamente descritta da
       standard, pubblici e aperti a tutti. Per la precisione, chiunque,
       purché dotato della competenza necessaria, può proporre nuovi
       standard e partecipare alla loro definizione».102
100 Bradner S.O., The Internet Standards Process (par. 1.1), documento disponibile al sito
    www.ietf.org/rfc/rfc2026.txt; lo stesso documento è citato nel paragrafo “La rete e gli
    standard” in Sartor G., Corso d’informatica giuridica (Vol. 1), Giappichelli, 2008.
101 Filippi F. (a cura di), Manuale per la qualità dei siti web pubblici culturali, Ministero per i
    beni e le attività culturali (Progetto MINERVA), 2005, 2° ed. italiana. (cap. 1, par. 1.3.6);
    disponibile al sito www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria-i.htm.
102 Sciabarrà M., Il software Open Source e gli standard aperti, McGraw-Hill, 2004, (p. 217). E
    infine si legga anche ciò che si trova al capitolo 10.3 di Aa.Vv., Finalmente libero! Software
    libero e standard aperti per le pubbliche amministrazioni, McGrawHill, 2008: «Questo
    approccio non strutturato agli Standard Aperti ha dato frutti molto importanti. Si pensi ad
    esempio ad Internet, che si basa su standard “de facto” ma aperti, funzionanti e condivisi,
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     4.1. Dall’HTML all’XML: una storia di interoperabilità e
     standard aperti
      La storia dei linguaggi del web è uno degli esempi più emblematici di
come interoperabilità e apertura possano innescare circoli virtuosi di
creatività e sviluppo tecnologico. E non è un caso che il fenomeno più
rivoluzionario e innovativo del nuovo millennio (cioè Internet e il web) porti
nel suo DNA proprio quei due valori essenziali.
      Entrare nel dettaglio dell’evoluzione che ha portato agli attuali standard
utilizzati nel web ci risulta molto utile per la comprensione delle dinamiche
economiche e tecnologiche che stanno dietro all’affermazione di uno
standard rispetto ad un altro. Si è scelto qui di ripercorrere la dinamica
storica dell’HTML e dell’XML riportando quasi integralmente le rispettive
voci tratte dal libro-dizionario “Revolution OS. Voci dal codice libero”, curato
da Alberto Mari e Salvatore Romagnolo.

      a) HTML
      «Verso l’inizio del 1990 al Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
(CERN) di Ginevra un team di ricercatori capitanati dal matematico inglese
Tim Berners-Lee inseguiva un’utopia. Quel gruppo cercava un sistema che
rendesse disponibili a tutti e indistintamente le informazioni nel modo più
semplice possibile. Non solo. Desiderava che queste informazioni fossero
collegate in modo “ipertestuale”: ogni concetto, ogni pagina doveva essere
interrelata con i concetti e con le pagine affini, in modo decentrato e
analogico, come se si trattasse di elaborazioni del cervello umano.
      La rete Internet, un suo primo nucleo fatto di mail, newsgroup e
qualcos’altro, era diffusa negli ambienti accademici degli Stati Uniti, molto
meno in Europa. Tim Berners-Lee capì che quel network poteva esse
l’infrastruttura di trasporto delle sue informazioni. Servivano un paio di cose.
Un protocollo di comunicazione che rendesse disponibili le informazioni
sulla rete Internet, un sistema uniforme di scrittura di indirizzi, un software
che permettesse di leggere e scrivere quelle pagine e per finire una lingua
franca per pubblicare le informazioni.
      Il linguaggio era lo strumento meno difficile da progettare e realizzare.
Doveva essere un linguaggio semplice da imparare e da utilizzare, doveva
essere facilmente accessibile da tutti, non doveva avere la complessità di un
linguaggio di programmazione. […] Il 13 novembre 1990 quel linguaggio
prese forma nella prima pagina scritta con HyperText Markup Language,
l’HTML appunto. […] Stava nascendo il World Wide Web.
      Da quel momento fu una crescita continua; iniziava l’era della
comunicazione di massa democratica, il World Wide Web permetteva a tutti

     anche perché la rapidità del suo sviluppo non era compatibile coi tempi di emissione e
     stabilizzazione di uno standard da parte degli organismi “ufficiali”».
60 -            Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org


di pubblicare le informazioni in modo paritario ed era destinato a
sconvolgere la galassia dei media e dell’accesso all’informazione, l’economia
e la comunicazione, l’industria e i governi. Nel 1994 fu fondato il Consorzio
World Wide Web (W3C), l’ente no-profit che si occupa di produrre e
divulgare raccomandazioni per i linguaggi del Web, e Tim Berners-Lee
qualche anno dopo sarebbe stato dichiarato dalla rivista Time una delle 100
persone che hanno influenzato lo sviluppo del XX secolo. […]
      Nel crearlo Tim Berners-Lee aveva come modello lo Standard
Generalized Markup Language (SGML), ossia un metalinguaggio utilizzato
per creare altri linguaggi di marcatura. Questo tipo di linguaggi venivano
utilizzati definendo un set di tag (“marcatori”) attorno al testo che ne
definissero la tipologia, la funzione o lo stile. […] Dal primo nucleo molto
ridotto di tag, il linguaggio HTML nel corso del tempo si arricchì di nuove
funzioni derivate sia dalle necessità degli sviluppatori sia dall’uso che fecero
del linguaggio i vari programmi dediti alla visualizzazione di pagine Web, i
browser.
      Nell’aprile del 1994 nacque la Netscape Communications fondata da
alcuni ricercatori provenienti dalla NCSA, prima azienda ad aver sviluppato
un browser con velleità commerciali chiamato Mosaic. Nello stesso mese Bill
Gates annunciò che il Windows 95 prossimo venturo avrebbe incorporato
proprie funzionalità di accesso al Web e un proprio navigatore, il futuro
Internet Explorer. Da quell’anno il destino dell’HTML si legò al destino
dell’industria dei software per il Web.
      Iniziò la cosiddetta “guerra dei browser”: per arricchire di funzionalità i
propri navigatori sia Netscape che Microsoft piegarono ai propri interessi il
linguaggio HTML aggiungendo tag non previsti dall’iniziale progetto. Allora
non esisteva uno standard riconosciuto, arrivò a fine 1995, e chi controllava
la tecnologia di lettura (il browser) poteva aggiungere a piacimento tag
proprietari. In alcuni casi, come per il tag <img> introdotto da Netscape, ciò
poteva risolversi in un bene, ma in altri casi questa rincorsa alle funzioni
servì solo a creare confusione e non pochi problemi a chi si occupava di
scrivere pagine Web.
      Dalla guerra dei browser uscì un nuovo linguaggio che si perfezionò via
via grazie agli aiuti di Netscape, Microsoft e del W3C. […] Stiracchiato da una
parte e dall’altra, nato per visualizzare e scrivere testo e finito per
coinvolgere anche elementi di design e di visualizzazione di una pagina Web,
il codice HTML subì nell’ultima revisione del 1999 (la 4.01) profondi
cambiamenti: via tutto ciò che riguardava la “presentazione” di una pagina
Web e restringimento del raggio di azione alla solo scrittura del contenuto.
[…]
      L’ultimo cambiamento della documentazione ufficiale arriverà nel 2000
quando l’HTML verrà riformulato in XHTML, ossia in un HTML riscritto alla
luce del linguaggio XML. Da quel momento in poi l’HTML uscirà di scena dai
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documenti del W3C per lasciare spazio a XHTML e a tutte le sue successive
definizioni.»103

     b) XML
     «Acronimo di eXtensible Markup Language, si tratta di un linguaggio di
markup configurabile e personalizzabile per la gestione delle informazioni. Il
linguaggio XML discende dal SGML (Standard Generalized Markup
Language), inventato da Charles Goldfarb, Ed Mosher e Ray Lorie per l’IBM
negli anni Settanta e adottato come standard ISO 8879 nel 1986. […]
Nonostante la versatilità e la potenza del linguaggio SGML, questo rimaneva
uno strumento utilizzato solo in ambiti ristretti. Il motivo era da ricercarsi
soprattutto nell’estrema complessità del linguaggio e delle sue specifiche. Per
questa ragione nel 1996 Jon Bosak, Tim Bray, C. M. Sperberg-McQueen, James
Clark e molti altri iniziarono a lavorare su una versione leggera di SGML, che
riuscisse a mantenere una potenza paragonabile al linguaggio originale
eliminando al contempo elementi inutili e ridondanti. Il risultato, pubblicato
nel febbraio 1998, fu il linguaggio XML 1.0.
     L’idea di base di XML è quella di una struttura gerarchica delle
informazioni, una sorta di database gerarchico, in contrasto ai database
relazionali a cui siamo maggiormente abituati. Ogni documento XML è un
albero, i cui rami sono gli elementi di primo livello, ulteriormente suddivisi in
sottolivelli e così via, fino ad arrivare alla più piccola unità di informazione
gestita dalla struttura (foglie dell’albero). […] Lo scopo di XML è quello di
strutturare le informazioni in modo da consentirne una rapida ricerca,
consultazione e utilizzo (esattamente come avviene nei database), quindi
andrà scelta con cura l’unità minima di informazione per bilanciare efficienza
e prestazioni.»104
     Il linguaggio XML è stato formalizzato come standard da parte del W3C
nel 1998 (nella versione 1.0) e il suo documento di specifica è disponibile al
sito www.w3.org/XML. Attualmente l’importanza di XML va ben oltre la sua
applicazione nella semplice costruzione di pagine web. 105 Nello spirito del

103 Questo paragrafo è tratto dalla voce “HTML” in Mari A. e Romagnolo S. (a cura di),
    Revolution OS. Voci dal codice libero, Apogeo, Milano, 2003 (pp. 51-55) ed è rilasciato nei
    termini della Licenza per Documentazione libera GNU (GNU FDL) il cui testo integrale è
    disponibile al sito www.gnu.org/copyleft/fdl.html.
104 Questo paragrafo è tratto dalla voce “XML” in Mari A. e Romagnolo S. (a cura di), Revolution
    OS. Voci dal codice libero, Apogeo, Milano, 2003 (pp. 137-138) ed è rilasciato nei termini
    della Licenza per Documentazione libera GNU (GNU FDL) il cui testo integrale è disponibile
    al sito www.gnu.org/copyleft/fdl.html.
105 «Ben presto ci si accorse che XML non era solo limitato al contesto web, ma era qualcosa di
    più: uno strumento che permetteva di essere utilizzato nei più diversi contesti, dalla
    definizione della struttura di documenti, allo scambio delle informazioni tra sistemi
    diversi, dalla rappresentazione di immagini alla definizione di formati di dati.»
    http://it.wikipedia.org/wiki/XML.
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“tutto in rete” tipico dell’idea ormai affermata del cosiddetto web 2.0 (o
addirittura di un venturo “web semantico”) non esiste sistema operativo e
software applicativo che non sia predisposto per “ragionare” secondo i criteri
dell’XML e che non consenta di formattare i file in XML o di esportare in XML
file contenenti metainformazioni.106

      c) HTML 5
      HTML 5 è l’ultima frontiera dei linguaggi di markup per il web e al
momento della redazione di questo libro è ancora in una fase di definizione
presso il W3C. Tuttavia si ritiene di darne fin da subito notizia vista la sicura
importanza che questo standard assumerà nei prossimi anni.
      «HTML 5 si propone come evoluzione dell’attuale HTML 4.01 ed è
concepito per coesistere in modo complementare con XHTML 2.
      Le novità introdotte da HTML 5 rispetto a HTML 4 sono finalizzate
soprattutto a migliorare il disaccoppiamento tra struttura, definita dal
markup, caratteristiche di resa (tipo di carattere, colori, eccetera), definite
dalle direttive di stile, e contenuti di una pagina web, definiti dal testo vero e
proprio. Inoltre HTML 5 prevede il supporto per la memorizzazione locale di
grosse quantità di dati scaricate dal browser, per consentire l’utilizzo di
applicazioni basate su web (come per esempio le caselle di posta di Google o
altri servizi analoghi) anche in assenza di collegamento a Internet.» 107

       4.2. L’attività di standardizzazione e monitoraggio del W3C
      Il World Wide Web Consortium è un consorzio di entità operanti nel
settore ICT e ha come sua mission quella di sviluppare tecnologie che
garantiscano l’interoperabilità per «guidare il World Wide Web fino al
massimo del suo potenziale, agendo da forum di informazioni, comunicazioni
e attività comuni.»108
      Fu fondato nel 1994 dallo stesso Tim Berners-Lee che ne è tuttora
presidente e comprende ad oggi più di 350 membri fra cui aziende del settore
informatico e del settore telecomunicazioni, organizzazioni non-profit ed
istituzioni di ricerca sia pubbliche che private.


106 A tal proposito si legga ciò che scrive Fabio Brivio: «abbiamo detto che le informazioni
    organizzate in documenti XML sono facilmente condivisibili. Questa possibilità è garantita
    da due fattori. Per prima cosa, XML è ormai uno standard nel mondo della comunicazione
    digitale e pertanto non esiste sistema operativo che non sia in grado di lavorare con file
    XML e DTD. […] In secondo luogo, i file XML e DTD non sono altro che file di testo composti
    semplicemente da informazione a cui è associata una marcatura.» Brivio F., L'umanista
    informatico, Apogeo, Milano, 2009 (pp. 58-59).
107 http://it.wikipedia.org/wiki/HTML_5. Per maggiori dettagli si legga l’interessante ebook
    Dive into html5 di Mark Pilgrim, disponibile al pagina web http://diveintohtml5.org/.
108 http://www.w3c.it/.
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     Il sito ufficiale evidenzia in sette punti 109 gli obiettivi e i principi
strategici del W3C:

     •    accesso universale alle risorse del web;110
     •    ricerca e sviluppo per la realizzazione del cosiddetto web semantico;
     •    promozione di un web of trust, ovvero di un web basato sulla
          collaborazione, sulla fiducia, sulla riservatezza e sulla responsabilità;
     •    promozione dell’interoperabilità e degli standard aperti;111
     •    capacità evolutiva dell’attività dell’ente parallelamente ai continui
          sviluppi della tecnologia;112
     •    decentralizzazione nell’architettura e nell’organizzazione del web; 113
     •    un web più vicino alle esigenze dell’utente e quindi più accattivante
          anche per usi prettamente di intrattenimento.


5. L’approccio di OASIS all’attività di standardizzazione
      Dal 1993 è attiva un’organizzazione che si occupa anche e soprattutto di
promuovere la ricerca e la formalizzazione di standard di tipo aperto nel
settore ICT. Si tratta del consorzio non-profit chiamato “Organization for the
Advancement of Structured Information Standards” e più conosciuto con
l’efficace acronimo OASIS, la cui mission – come emerge dal sito ufficiale – è
guidare lo sviluppo, la convergenza e l’adozione di standard aperti per la
società dell’informazione.114

109 www.w3c.it/w3cin7punti.html.
110 «Uno degli scopi principali del W3C è quello di rendere queste opportunità fruibili a tutti,
    indipendentemente da eventuali limitazioni determinate da hardware, software, supporto
    di rete a disposizione, lingua madre, cultura, collocazione geografica, capacità fisiche e
    mentali.» ibidem
111 «Il W3C è un'organizzazione neutrale, che incoraggia l'interoperabilità attraverso la
    progettazione e la promozione di linguaggi informatici e protocolli aperti (non proprietari)
    che evitino la frammentazione del mercato caratteristica del passato. Tutto questo è
    realizzato ottenendo il consenso dell'industria e incoraggiando un forum aperto per la
    discussione.» ibidem
112 «Il Consorzio si adopera per costruire un Web che possa facilmente evolvere in un Web
    ancora migliore, senza per questo dover distruggere quello che già funziona. I principi di
    semplicità, modularità, compatibilità ed estensibilità guidano tutti i progetti del
    Consorzio.» ibidem
113 «Il progetto del Consorzio è quello di limitare il numero delle risorse Web centralizzate, al
    fine di ridurre la vulnerabilità del Web nel suo complesso. La flessibilità è l'indispensabile
    compagna dei sistemi distribuiti, è la vita e l'anima di Internet, non solo del Web.» ibidem
114 Alla pagina di presentazione www.oasis-open.org/who si legge: «OASIS is a not-for-profit
    consortium that drives the development, convergence and adoption of open standards for
    the global information society. The consortium produces more Web services standards
    than any other organization along with standards for security, e-business, and
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      L’ente nacque sotto il nome “SGML Open” e fu in un primo momento una
comunità di operatori e utenti dedicata al monitoraggio di soluzioni e
prodotti basati appunto sullo standard SGML. Tuttavia, nel 1998, vista la
sempre maggiore attenzione del settore ICT verso lo standard XML, fu deciso
il cambio di nome in “OASIS Open”, così da allargare il campo di interesse a
tutte le tecnologie XML e agli standard aperti in senso più ampio.
      Ad OASIS afferiscono oggi più di 5000 partecipanti provenienti da circa
un centinaio di paesi (e dalle varie organizzazioni nazionali); il consorzio ha
la sede principale negli Stati Uniti ma ha sedi operative di rilievo anche in
Europa e in Asia.
      Un aspetto interessante dell’organizzazione e della struttura dell’ente è
quello espressamente sottolineato nella pagina di presentazione e dal quale
si può dedurre la filosofia di fondo degli equilibri di potere interni, nonché
delle prassi e delle procedure decisionali adottate: una filosofia
particolarmente orientata alla trasparenza, alla democraticità e all’apertura.
All’indirizzo web www.oasis-open.org/who si legge infatti:

       «OASIS is distinguished by its transparent governance and
       operating procedures. Members themselves set the OASIS technical
       agenda, using a lightweight process expressly designed to promote
       industry consensus and unite disparate efforts. Completed work is
       ratified by open ballot. Governance is accountable and unrestricted.
       Officers of both the OASIS Board of Directors and Technical
       Advisory Board are chosen by democratic election to serve two-year
       terms. Consortium leadership is based on individual merit and is
       not tied to financial contribution, corporate standing, or special
       appointment.»

      Altro aspetto significativo del modus operandi di questo consorzio è
quello della politica di gestione dei diritti di privativa industriale, aspetto
trattato con particolare sensibilità e spirito innovativo. Si legga a questo
proposito quanto riportato in una apposita domanda delle FAQ presenti sul
sito:

       «Most OASIS specifications are provided to the public on a royalty-
       Free basis. The OASIS IPR Policy states that contributors of
       externally developed technical work must identify all IP claims
       (patents, trademarks, etc.) associated with that work, and must
       agree to grant use of this technology under reasonable and non-
       discriminatory (RAND) or royalty-free (RF) terms for purposes of
       implementing the OASIS specification.»115

       standardization efforts in the public sector and for application-specific markets.»
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     Dunque un approccio sicuramente pionieristico alla standardizzazione
che può attivare una serie di meccanismi virtuosi e positivamente
propagativi. Non è infatti un caso che uno dei più noti standard considerati a
tutti gli effetti un open standard, cioè il formato documentale ODF (di cui
avremo modo di parlare approfonditamente nel prossimo capitolo), sia stato
oggetto di standardizzazione proprio da parte di OASIS.




115 Tratto dalla sezione Frequently Asked Questions all'indirizzo www.oasis-
    open.org/who/faqs.php. Per un approfondimento del tema delle IPR policies di OASIS si
    veda invece l'apposita sezione del sito:
     www.oasis-open.org/who/intellectualproperty.shtml.
Capitolo quarto

Standard aperti e formati di file




1. I formati di file come standard
       Cerchiamo innanzitutto di circoscrivere al meglio il fenomeno partendo
da una definizione enciclopedica; a tal fine ci può essere di grande aiuto
quanto si trova scritto su Wikipedia e specificamente nella voce “Formato di
file”:

     «In informatica, un formato di file è la convenzione che viene usata
     per leggere, scrivere e interpretare i contenuti di un file. Poiché i file
     non sono altro che insiemi ordinati di byte, cioè semplici numeri,
     per poter associare al loro contenuto cose diverse si usano
     convenzioni che legano i bytes ad un significato.»116

     Dunque il formato di un file rappresenta la sua struttura informatica e
definisce il modo con cui questo è memorizzato e mostrato all’utente. Come a
dire che, se per il computer un file altro non è che un agglomerato di bit in
formato binario, la differenza fra un formato e l’altro sta unicamente nella
modalità con cui il software ordina ed interpreta questi bit, ovvero nella
convenzione di volta in volta scelta per codificare e decodificare quelle
informazioni. Dietro a queste operazioni di codifica e decodifica ci sono
116 http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_di_file.
Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org           - 67


semplici procedimenti matematici: algoritmi che il computer applica per
interpretare ed elaborare le informazioni contenute nel file, nonché per
renderle leggibili e comprensibili all’occhio umano (human readable).
     Fin da queste premesse si può rilevare un’analogia di fondo con la
definizione di standard: cioè il richiamo dell’idea di “convenzione”.

     1.1. Formati “nativi” ed effetti di rete
     Se diamo per acquisito che un formato sia frutto di una mera
convenzione, possiamo genericamente affermare che la scelta di un formato
rispetto ad un altro dipende dal modello che si sceglie di applicare per far
corrispondere i bit in versione binaria al file in versione human readable.
Tuttavia non sempre la scelta dell’utente sul formato da utilizzare è una
scelta pienamente libera e consapevole.
     Tendenzialmente, ogni software applicativo, pur potendo utilizzare
svariati formati nella gestione e nel salvataggio dei file, è impostato dalla sua
casa produttrice per utilizzare prioritariamente un formato che possiamo
chiamare “nativo-prioritario”. Si crea così uno stretto legame fra il formato
del file e il software utilizzato per leggere il file: un legame spesso
indissolubile. Alcuni sostengono che si possa parlare di situazioni in cui il
formato è in sostanza identificabile con il relativo software di origine.
     Sulla base di equivoci come questo e in virtù dei principi in fatto di
economie di rete, non è difficile capire quanto la diffusione di un formato
possa fungere da traino per la diffusione del software corrispondente:
un’implicazione con ripercussioni enormi nell’economia contemporanea
nella quale le aziende più potenti del pianeta sono proprio quelle che
realizzano e vendono software (e non formati).
     Come tra l’altro sostiene efficacemente Michele Sciabarrà, «uno dei
problemi più gravi del software proprietario è la sua tendenza a creare
documenti in un formato proprietario, difficilmente accessibile a terzi. I
motivi sono commerciali: fidelizzare l’utente perché usi il prodotto e le sue
versioni successive, fare in modo che colleghi e collaboratori usino lo stesso
prodotto per semplificare lo scambio dei file».117
     In definitiva, riuscire ad inoculare la convinzione che formato e software
siano due rovesci della stessa medaglia (e quindi siano due realtà
inscindibili) porta con sé una serie vastissima di esternalità di rete, da cui è
poi difficile emanciparsi.




117 Sciabarrà M., Il software Open Source e gli standard aperti, Mc Graw Hill, Milano, 2004 (p.
    110).
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       1.2. L’affermazione di standard in materia di formati
      Questo discorso si ricollega necessariamente a quanto scritto da molti
autori in merito all’affermazione di standard de facto in ambito informatico:
quello dei formati è infatti uno degli esempi più classici di questo fenomeno.
      Molte aziende del settore ICT, proprio attraverso la strategia di puntare
sull’effetto traino formato-software sono riuscite a modellare il mercato a
proprio vantaggio, inducendo gli utenti di servizi informatici a credere che il
proprio formato nativo fosse quello più congeniale per la diffusione e lo
scambio di file; hanno poi potuto avvantaggiarsi di una posizione di
preminenza nel mercato del software con la vendita del relativo programma.
In questo modo, alcuni formati proprietari sono riusciti a raggiungere un
livello di diffusione tale per cui – a volte erroneamente – sono considerati
come standard de facto, ai quali gli utenti o i nuovi soggetti attivi del mercato
devono in qualche modo uniformarsi.
      Simili distorsioni del sistema possono essere corrette proprio attraverso
l’adozione di standard de jure (quindi di standard acquisiti attraverso un
processo di standardizzazione e non di semplici standard de facto).
      L’utilizzo di standard chiari e condivisi nella formattazione dei file
permette – come si è detto – un beneficio per tutti gli utenti di servizi
informatici, nonché per gli operatori del settore. Ancora maggiore risulta il
beneficio se vengono adottati standard aperti nel senso più pieno del
termine.118


2. Formati proprietari vs formati aperti

       2.1. Le specifiche del formato e il concetto di formato
       proprietario
     Le specifiche di un formato costituiscono una serie di informazioni
tecniche che descrivono esattamente come i dati devono essere codificati e
che possono essere usate per stabilire se uno specifico programma tratti
correttamente un determinato formato.
     Dunque, la mancanza di tali informazioni non consente una vera
trasparenza del formato, non permette cioè di sapere realmente come viene
118 «A dispetto di molte delle prassi correnti, le quali tendono a confondere interoperabilità
    con adozione (concordata o, di fatto, imposta) di formati di dati sulla base della loro
    intelligibilità esclusiva in certi ambienti operativi, il fatto liberatorio è che buoni formati di
    scambio standard già esistono e possono essere efficacemente impiegati in una gamma
    sterminata di situazioni.» Comitato Tecnico di esperti per l’E-Society, Relazione finale della
    Task Force Interoperabilità e Open Source, Provincia Autonoma di Trento, 2005 (par. 2);
    documento                    disponibile               on-line                 al             sito
    www.giunta.provincia.tn.it/binary/pat_giunta_09/XIII_legislatura/relazione_finale_task_fo
    rce_interoperabilita_os.1134128198.pdf.
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strutturato e codificato un file in quel formato; e di conseguenza non
consente di sviluppare programmi che possano codificare e decodificare file
in quel formato119 con una certa affidabilità e precisione, se non attraverso un
lavoro di reverse engineering che comunque non offre sempre garanzie di
successo.
     Tuttavia, a causa dell’uso del segreto come strumento di tutela
industriale, in molti casi queste specifiche volutamente non vengono rese
disponibili dalle aziende che hanno sviluppato quel formato; e in altrettanti
casi chi ha sviluppato il sistema di codifica del formato, non scrive un
documento di specifica separato, ma definisce il formato solo implicitamente,
attraverso il programma che lo gestisce.
     Arriviamo così a comprendere il concetto di formato proprietario, del
quale forniamo la definizione disponibile al sito del progetto Openformats
(un progetto collaborativo di documentazione sui formati e gli standard
aperti e sugli aspetti tecnici, politici ed economici legati al loro uso):

     «Diremo che un formato è proprietario se il modo di
     rappresentazione dei suoi dati è opaco e la sua specifica non è
     pubblica. Si tratta in genere di un formato sviluppato da un’azienda
     di software per codificare i dati di una specifica applicazione che
     essa produce: solo i prodotti di questa azienda potranno leggere
     correttamente e completamente i dati contenuti in un file a formato
     proprietario. I formati proprietari possono inoltre essere protetti da
     un brevetto e possono imporre il versamento di royalty a chi ne fa
     uso.»120


     2.2. Il concetto di formato aperto
     In contrapposizione con l’idea di formato proprietario, nell’ultimo
decennio è andata delineandosi quella di formato aperto. Iniziamo col
riportare la definizione, tratta dalla medesima fonte:

     «Diremo che un formato è aperto se il modo di rappresentazione dei
     suoi dati è trasparente e/o la sua specifica è di pubblico dominio. Si
     tratta generalmente (ma non esclusivamente) di standard fissati da
     autorità pubbliche e/o istituzioni internazionali il cui scopo è quello
     di fissare norme che assicurino l’interoperabilità tra software. Non
     mancano tuttavia casi di formati aperti promossi da aziende, che


119 Con il termine informatico CoDec si indica proprio un software (o una parte di un
    software) necessario per codificare e/o decodificare informazioni.
120 www.openformats.org/it1
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       hanno deciso di rendere pubblica la specifica dei propri formati.» 121

      Emerge lampante il richiamo a due grandi tematiche che permeano tutta
la teoria giuridico-economica relativa allo sviluppo tecnologico: quella
dell’interoperabilità e quella direttamente connessa dell’utilizzo di standard
condivisi a livello internazionale. Dunque l’uso e la diffusione di formati
standard aperti diventa a tutti gli effetti uno degli obbiettivi principali di tutti
i movimenti culturali attivi nell’ambito dell’informatica libera.
      Evitando la tentazione di lasciarsi ingabbiare in posizioni meramente
ideologiche, i teorici dell’informatica libera puntano i riflettori su un semplice
calcolo di vantaggi e svantaggi nella scelta fra formati proprietari e formati
aperti. Il progetto Openformats ha impostato un efficace confronto fra i due
modelli, elaborando otto argomentazioni di fondo per mettere a fuoco la
preferibilità dell’adozione dei formati aperti.
      Da un lato sono state puntualizzate quattro ragioni per evitare di
scambiare file in formati proprietari; la prima di natura pratica, la seconda e
la terza di natura tecnico-informatica, la quarta di natura socio-economica:

       •   correre il rischio che il destinatario non possa leggere il file;
       •   correre il rischio di diffondere informazioni confidenziali;
       •   contribuire alla diffusione di virus ed esporsi al rischio di
           contaminazione;
       •   rinforzare i monopoli di fatto nel campo dell’informatica.

    Successivamente sono state puntualizzate quattro ragioni che invece
incentivano l’adozione di formati aperti come scelta prioritaria:

       •   assicurare l’accessibilità e la perennità dei dati;
       •   garantire una trasparenza perfetta al livello del contenuto dei dati
           scambiati;
       •   limitare la diffusione dei virus;
       •   promuovere la diversità e l’interoperabilità nel campo
           dell’informatica.

   Anche l’indagine conoscitiva sull’open source compiuta dalla
Commissione Meo nel 2003 (uno dei documenti più importanti in Italia su




121 www.openformats.org/it1
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questa materia)122 ha voluto fornire una definizione di formato aperto (per
altro intersecandola con la comune definizione di standard):

      «Un formato è uno standard aperto quando soddisfa il requisito di
      pubblicità e di normazione (p.e. XML e HTML sono standard aperti
      perché le loro specifiche sono pubblicamente documentate, definite
      e mantenute da un ente di standardizzazione, il W3C).»

     Di seguito lo stesso documento si preoccupa di precisare alcuni principi
essenziali che si pongono come fondamento dell’adozione dei formati aperti
nel settore pubblico:

      «L’utilizzo dei formati aperti assicura alcuni importanti benefici:
      Indipendenza. La documentazione pubblica e completa del formato
      consente l’indipendenza da uno specifico prodotto e fornitore; tutti
      possono sviluppare applicazioni che gestiscono un formato aperto.
      Interoperabilità. Usando formati aperti (e a fortiori formati aperti
      standard) sistemi eterogenei sono in grado di condividere gli stessi
      dati.
      Neutralità. I formati aperti non obbligano ad usare uno specifico
      prodotto, lasciando libero l’utente di scegliere sulla base del
      rapporto qualità/prezzo.
      Inoltre, i formati testo aperti standard […] comportano l’ulteriore
      beneficio della persistenza, caratteristica importante per la tutela
      del patrimonio informativo nel tempo a fronte del mutamento
      tecnologico. Infatti, il formato testo è il formato più indipendente
      dall’evoluzione tecnologica; pertanto le informazioni rappresentate
      con questo formato sono recuperabili anche molto tempo dopo la
      generazione, senza necessità di pesanti riconversioni.» 123




122 Indagine conoscitiva sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione ,
    documento prodotto nel maggio 2003 dalla Commissione per il software a codice sorgente
    aperto nella Pubblica Amministrazione (anche detta “Commissione Meo” dal nome del suo
    presidente) costituitasi in seno al Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie. Maggiori
    dettagli in appendice a questo libro.
123   ibidem.
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Fig. 3 – Questo schema intende rappresentare il rapporto tra il concetto di standard e quello
di formato. L’area più scura sta a rappresentare la caratteristica dell’apertura.




3. Alcuni    formati                    documentali                e       le        relative
   standardizzazioni
     Focalizziamo la nostra attenzione innanzitutto sui formati documentali,
che più interessano il mondo della pubblica amministrazione e per i quali –
come vedremo diffusamente – possiamo registrare alcuni utili casi di studio
relativi a processi di standardizzazione.

       3.1. ASCII
     L’ASCII rappresenta il formato testuale più essenziale in assoluto; si basa
infatti su un numerus clausus di caratteri (127 in tutto) ed è per questo
leggibile da parte di tutti i tipi di calcolatori indipendentemente dalla
piattaforma utilizzata. È stato proposto nel 1961 dall’ingegnere Bob Bemer di
IBM, e il suo nome deriva dall’acronimo di “American Standard Code for
Information Interchange” (ovvero Codice Standard Americano per lo Scambio
di Informazioni).
     L’ASCII nella sua versione originaria a 7 bit (chiamata anche ASCII
ristretto, o US-ASCII) è stato riconosciuto come standard dall’ISO con il
codice ISO 646:1972.124 Esiste tuttavia una seconda più recente versione, la
quale, essendo ad 8 bit, consente una gamma più ampia di caratteri (256 in
totale) e quindi può meglio adattarsi alle esigenze di lingue in cui gli alfabeti

124 Si veda a tal proposito la voce http://it.wikipedia.org/wiki/ASCII.
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sono particolarmente vasti125: questa seconda versione è chiamata ASCII
esteso e si è affermata dapprima come standard de facto (nel corso degli anni
80) e successivamente come standard ISO/IEC 8859.126
      Infine esiste una terza versione enormemente più estesa (attualmente si
parla di oltre un milione di caratteri possibili) 127, chiamata Unicode e
sviluppata nel 1991 «per poter codificare più caratteri in modo standard e
permettere di utilizzare più set di caratteri estesi (es. greco e cirillico) in un
unico documento [...]. I primi 256 code points ricalcano esattamente quelli
dell’ISO 8859-1. La maggior parte dei codici sono usati per codificare lingue
come il cinese, il giapponese ed il coreano.»128
      In realtà l’ASCII non è un vero e proprio formato, ma più precisamente
un sistema di codifica dei caratteri. Infatti la sua caratteristica è proprio
quella di non contenere informazioni diverse dal puro testo, come sono
invece quelle relative alla formattazione (cioè ad esempio: tipo di font
utilizzata, margini della pagina, dimensione del carattere, interlinea, etc). 129 I
file contenenti puro testo sono identificati attraverso l’estensione “.txt”.




125 Per maggiori informazioni su questa seconda versione dell'ASCII si veda la voce
    http://it.wikipedia.org/wiki/ASCII_esteso. La lista completa dei caratteri dell'ASCII esteso
    è disponibile qui: http://cloford.com/resources/charcodes/symbols.htm.
126 Si veda a tal proposito la voce http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8859.
127 Inizialmente prevedeva 65.536 caratteri (code points) ed è stato in seguito esteso a
    1.114.112 (= 220 + 216) e finora ne sono stati assegnati circa 101.000.
128 http://it.wikipedia.org/wiki/ASCII_esteso#Unicode.
129 «Ovviamente lo scopo per cui sono nati i file di testo, e tutt'ora un utilizzo molto frequente,
    è la lettura/scrittura diretta da parte degli utenti. La mancanza di formattazione li rende
    poveri dal punto di vista estetico, ma in compenso grazie a questa semplicità non
    occorrono particolari programmi per leggerli, e spesso possono essere trasferiti
    direttamente da un sistema operativo all'altro. [...] Anche il codice sorgente dei programmi
    di solito è scritto in puro testo. Se un sorgente fosse scritto ad esempio in formato .doc (con
    Microsoft Word o OpenOffice.org), il file prodotto conterrebbe anche informazioni binarie
    di       formato         che        metterebbero        in       crisi      i     compilatori.»
    http://it.wikipedia.org/wiki/File_di_testo#Utilizzo.
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                       Fig. 4 – I caratteri stampabili dell’ASCII ristretto.




       3.2. Rich text format
     Il Rich Text Format (con estensione “.rtf”) è un formato per documenti
multi-piattaforma, sviluppato da Microsoft nel 1987. La maggior parte degli
editor di testo e dei word processor disponibili per Microsoft Windows, Mac
OS e GNU/Linux sono in grado di leggere e scrivere documenti RTF.
     Un documento RTF è un file ASCII con stringhe di comandi speciali in
grado di controllare le informazioni riguardanti la formattazione del testo: il
tipo di carattere e il colore, i margini, i bordi del documento, etc.
     Attualmente, il Rich Text Format non è stato sottoposto a processi di
standardizzazione, ma viene spesso indicato come soluzione alternativa a
formati completamente chiusi e proprietari come il “.doc”.

       3.3. PostScript
      Anche il PostScript (sviluppato da Adobe Systems e corrispondente
all’estensione “.ps”) non è un formato in senso tecnico, bensì un linguaggio di
descrizione di pagina interpretato, particolarmente adatto alla descrizione di
pagine ed immagini e che genera file contenenti in sostanza solo testo. Il
PostScript «permette di descrivere una pagina come il risultato di
un’esecuzione di un programma, che contiene istruzioni su come e dove
disegnare linee, punti, lettere dell’alfabeto e altri elementi grafici. In questo
modo, ogni apparecchio capace di eseguire il programma (ossia, che abbia un
interprete Postscript), sarà in grado di riprodurre tale immagine al meglio
delle sue capacità.»130
130    http://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format#PostScript.
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     3.4. PDF
      Il Portable Document Format (estensione “.pdf”) è anch’esso un ritrovato
tecnologico di Adobe, risalente al 1993; rappresenta l’evoluzione diretta del
PostScript e costituisce più propriamente un formato di file.
      La funzione principale di questo formato è – come dice il nome stesso –
la portabilità dei file documentali e in generale dei file bidimensionali (quindi
testi, ma anche grafici e immagini): i file PDF sono infatti visualizzabili in
modo indipendente dall’hardware e dal software utilizzati per generarli o per
aprirli. Questa sua caratteristica ha fatto sì che in breve tempo esso si
diffondesse e diventasse a tutti gli effetti uno standard de facto. Dopo alcuni
anni dalla sua diffusione, nel gennaio 2007, Adobe ha preso l’iniziativa di
avviare un processo di standardizzazione del formato PDF; processo
conclusosi nel dicembre dello stesso anno con l’approvazione dello standard
ISO 32000.
      Il PDF viene considerato da sempre uno standard divulgato e ben
documentato dato che le sue specifiche sono state presto rese pubbliche da
Adobe131; e un formato aperto poiché Adobe ne ha concesso liberamente
l’implementazione senza imporre royalty (nonostante Adobe mantenga la
titolarità di alcuni brevetti su di esso).132


     3.5. Microsoft DOC
    L’estensione “.doc” individua il formato nativo di Microsoft Word (il
programma della suite Office dedicato all’elaborazione di documenti testuali)
e in questo caso non corrisponde ad un acronimo ma alla semplice
abbreviazione di document. In realtà tale estensione in origine indicava file
contenenti testo non formattato, gestibili da diverse piattaforme e sistemi
operativi; solo successivamente Microsoft iniziò ad associarla all’applicativo
Word, per sfruttare l’effetto traino formato-software di cui si è parlato nei
paragrafi precedenti.133
131 Le specifiche del formato PDF sono disponibili liberamente alla pagina del sito ufficiale
    Adobe www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html.
132 «È un formato aperto, nel senso che chiunque può creare applicazioni che leggono e
    scrivono file PDF senza pagare i diritti (royalty) alla Adobe Systems. Adobe ha un numero
    elevato di brevetti relativamente al formato PDF ma le licenze associate non includono il
    pagamento       di    diritti  per       la    creazione     di    programmi     associati.»
    http://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format.
133 La storia dell'estensione “.doc” è piuttosto complessa: «Nel 1980 si iniziò ad utilizzare
    questa estensione per indicare i file nel formato proprietario del software WordPerfect.
    Vista l'ampia diffusione che ebbe WordPerfect l'estensione .doc originariamente usata per
    testo non formattato iniziò ad essere associata sempre più al testo dotato di formattazione.
    Questa associazione divenne ancora più forte nel 1990 quando Microsoft si appropriò
    dell'estensione .doc associandola ai file in formato proprietario prodotti da Microsoft
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      Attualmente infatti il formato documentale di MS Word è uno dei formati
più criticati dalla teoria informatica134, ma nello stesso tempo molto diffuso,
tanto da essere spesso trattato al pari di uno standard de facto; il che è
abbastanza discutibile, poiché le caratteristiche piuttosto farraginose con cui
il formato è strutturato spesso creano problemi nello scambio di file anche
fra versioni diverse dello stesso programma (ad esempio da Word 97 a Word
2003). Secondo alcuni non vi è nulla di più lontano dal concetto di standard
(come da noi descritto nei capitoli precedenti); e soprattutto non vi è nulla di
più lontano dal concetto di formato aperto, dato che delle sue specifiche non
è disponibile sufficiente documentazione e che altri applicativi diversi da MS
Word possono gestire i file “.doc” non sempre agevolmente.135


4. Due formati documentali a confronto: ODF vs OOXML

       4.1. Il software OpenOffice.org e il formato ODF
     OpenOffice.org è una suite da ufficio nata come alternativa completa alla
più anziana suite Office di Microsoft. Prodotto da Sun Microsystems, è un
software a tutti gli effetti open source che adotta la licenza Lesser General
Public License (LGPL) e al suo interno prevede sei applicativi:
    • Writer: word processor ed editor HTML;
    • Calc: foglio di calcolo;
    • Draw: gestore di grafica vettoriale;
    • Impress: programma per creare e mostrare presentazioni;
    • Math: editor di formule matematiche;
    • Base: gestore di database.
     OpenOffice.org deriva da un altro precedente prodotto: StarOffice, una
suite da ufficio sviluppata dall’azienda tedesca StarDivision. Nel 1999 questa
azienda viene acquisita dalla più potente Sun (azienda della Silicon Valley,
famosa per aver realizzato il linguaggio di programmazione Java), la quale
con la precisa strategia di creare un prodotto alternativo al diffusissimo
Microsoft Office, decide di puntare sulla promozione di StarOffice su scala
mondiale.


       Word. L'enorme diffusione di Microsoft Word fece sì che il significato originale
       dell'estensione .doc andasse perso ed oggi questa estensione indica quasi sempre i file di
       testo formattati da questo programma.» Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/.doc#Storia.
134 Le principali critiche a questo formato sono efficacemente riassunte alla pagina web
    www.openformats.org/it50, dove tra l'altro si legge: «Il formato di documento MS Word è
    un formato proprietario semi-trasparente sviluppato dalla Microsoft. Ciò significa che una
    parte delle informazioni che esso codifica sono accessibili mentre altre non lo sono.»
135 A tal proposito si veda http://it.wikipedia.org/wiki/.doc#Aspetti_negativi.
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     L’anno successivo Sun compie la lungimirante scelta di rendere
disponibili i sorgenti di StarOffice e di avviare così un progetto open source
chiamato appunto “OpenOffice.org”. Grazie a questa scelta, Sun è riuscita a
garantirsi un certo seguito da parte della comunità degli sviluppatori
indipendenti e anche di altre aziende interessate a sviluppare plug-in e
integrazioni del prodotto.
     In stretta connessione con il progetto OpenOffice.org è nato l’Open
Document Format (ODF), cioè lo standard a cui fanno capo tutti i tipi di file
creati dall’applicativo. In realtà il nome completo del formato in esame è
OASIS Open Document Format for Office Applications (cioè Formato OASIS
Open Document per Applicazioni da Ufficio): questo formato, basato (non
casualmente) su una versione di XML creata originariamente da
OpenOffice.org, è stato infatti sviluppato e rilasciato dal consorzio OASIS il 1°
maggio del 2005 nella sua prima versione (1.0), alla fine di un processo
iniziato già nel dicembre 2002. Nel novembre del 2005 OASIS ha deciso di
sottoporre le specifiche dello standard al Joint Technical Committee 1 (JTC1)
di ISO e IEC; dopo un periodo di discussione e revisione di sei mesi, il 3
maggio 2006 l’ODF è stato approvato come standard internazionale con il
codice ISO/IEC 26300:2006. Dopo un’ulteriore fase di raccolta e confronto
dei commenti da parte dei soggetti interessati (altri sei mesi), lo standard è
giunto alla pubblicazione definitiva il 30 novembre 2006.
     Per quanto riguarda invece l’Italia, lo stesso standard è stato adottato
dall’UNI il 25 gennaio 2007 con il codice identificativo “UNI CEI ISO/IEC
26300”. Davvero significativo il comunicato stampa diffuso da UNI il giorno
successivo, di cui si riporta la parte iniziale:

     «La norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 26300, pubblicata in questi
     giorni come adozione nazionale della norma ISO/IEC 26300,
     rappresenta il capitolo finale di un lungo percorso che ha portato
     per la prima volta alla definizione, in ambito normativo, di uno
     standard universale per i documenti elettronici, svincolandoli dalla
     applicazione che li ha generati [...]. Ad oggi la gran parte dei
     documenti che siamo soliti gestire con il computer sono generati da
     software commerciali, ognuno dei quali possiede un proprio
     formato proprietario. Ciò comporta che, per poter leggere o
     modificare tali file, l’utente debba avere a disposizione lo stesso
     programma (ed in alcuni casi anche la stessa versione) utilizzato
     dall’estensore del documento oppure un programma che faccia da
     filtro per la visualizzazione.
     Il formato OpenDocument, basato sul linguaggio XML, permette di
     superare questi vincoli. Esso è infatti ciò che viene definito uno
     “standard aperto”, libero pertanto da restrizioni tecniche e da diritti
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       d’autore del produttore.»136

       4.2. Il dibattito sulla standardizzazione del formato OOXML
      Il più grande colosso mondiale dell’informatica, che detiene le principali
quote di mercato anche e soprattutto nel settore degli applicativi da ufficio,
ovvero Microsoft, dal canto suo si è attivata per scongiurare il rischio di
vedere la sua suite Office surclassata da altri prodotti basati su formati XML
aperti (come appunto è l’ODF). D’altronde da diverse parti (fra cui
principalmente l’Unione Europea nel 2004 attraverso le indicazioni di IDABC
137
    ) erano pervenute richieste esplicite, rivolte a tutti gli operatori sul
mercato, di seguire costantemente la via di formati e protocolli standard e il
più possibile aperti ed interoperabili.
      Due erano dunque le ipotesi che si ponevano ai vertici di Microsoft:
sposare la causa del formato aperto già disponibile e già in via di
standardizzazione da parte di OASIS, cioè l’ODF, facendo sì che Office potesse
utilizzarlo pienamente e addirittura come formato nativo; oppure puntare sui
propri formati storici, sviluppandone una versione aperta ed interoperabile.
Forte di un netto vantaggio dato dalla posizione dominante sul mercato e dal
livello di diffusione dei formati nativi di Office, l’azienda di Redmond non ha
esitato nella scelta di questa seconda ipotesi, avviando – con l’appoggio e la
concreta collaborazione di altre grandi aziende ad essa collegate – un
processo di standardizzazione internazionale per il nuovo standard per
formati di file: l’Office Open XML, anche noto nella sua abbreviazione OOXML.
      Si tratta di un formato documentale anch’esso basato come per l’ODF sul
linguaggio XML, con la differenza – non irrilevante – di non essere “figlio” di
un progetto open source ma di una prassi aziendale proprietaria; ed infatti
deriva da una precedente versione, con simili caratteristiche tecniche ma non
aperta, utilizzata dagli applicativi Microsoft dal 2003 e chiamata Office XML.
      L’anno successivo, alla luce dei nuovi sviluppi, Microsoft decide di
sottoporre la versione evoluta dell’Office 2003 XML all’ECMA per una sua
approvazione come standard de jure. Il comitato tecnico chiamato a valutare
la questione era presieduto da Microsoft e formato da rappresentanti di altre
grandi aziende che nutrivano non pochi interessi economici verso la sua
approvazione: fra di esse nomi come Apple, Canon, Intel, NextPage, Novell,
Pioneer, Toshiba. L’esito abbastanza prevedibile di questo processo di
standardizzazione fu l’approvazione dello standard come ECMA-376
ufficializzata il 7 dicembre 2006.138
      Il passo successivo da parte di ECMA restava quello della proposta di
approvazione di questo nuovo standard come standard ISO, cosa che gli
136 www.uni.com/uni/controller/it/comunicare/articoli/2007_1/odf_26300.htm.
137 Si veda a tal proposito http://europa.eu.int/idabc/en/document/2592/5588.
138 http://en.wikipedia.org/wiki/Standardization_of_Office_Open_XML.
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avrebbe dato dignità di standard internazionale a tutti gli effetti, al pari del
concorrente ODF.

     4.3. La mobilitazione anti-OOXML
     Tale notizia ha scosso la comunità di coloro che negli stessi mesi avevano
gioito per l’approvazione di ODF come standard internazionale, poiché
l’approvazione di un nuovo e sovrapposto standard avrebbe creato alcuni
problemi di natura tecnologica, ma anche e soprattutto di natura economica e
strategica.
     Le associazioni e le aziende interessate ad evitare questa
sovrapposizione si sono organizzate nella ODF Alliance, un consorzio
costituito nel marzo del 2006 da trentasei entità fondatrici, con lo scopo di
fare attività di informazione e divulgazione sui vantaggi derivanti dall’uso del
formato OpenDocument.139 Nel giro di pochi mesi i soci sono aumentati
vistosamente per arrivare ad un numero che supera i duecento; fra loro i
nomi di maggior spicco sono IBM, Oracle, Google, RedHat, Sun Microsystems.
     Nel gennaio 2007 è stata avviata da parte dell’attivista Benjamin
Henrion una vera e propria campagna di sensibilizzazione volta a creare
consenso nella direzione di contrastare l’approvazione dell’OOXML come
standard ISO: la campagna è stata laconicamente denominata No-OOXML ed
è stata collegata ad un sito web (www.noooxml.org) dal quale è stata lanciata
una petizione per chiedere all’ISO di non accettare il nuovo standard.
     Le principali critiche addotte dai detrattori del nuovo standard sono
efficacemente riassunte proprio nel preambolo della petizione proposta on-
line dal sito del movimento No-OOXML e constano in otto punti essenziali:

     «1. Esiste già lo standard ISO 26300 - Open Document Format
     (ODF): un doppio standard aggiungerebbe costi, incertezza e
     confusione per industrie, governi e cittadini;140
     2. Non esistono implementazioni della specifica OOXML: Microsoft
     Office 2007 produce una versione particolare di OOXML, differente
     da quella descritta nella specifica OOXML;
     3. Mancano delle informazioni nel documento di specifica, ad
139 Sul sito ufficiale dell'ente si può leggere la sua mission: www.odfalliance.org/mission.php.
140 A tal proposito si riporta quanto sostenuto da Carlo Piana nel suo articolo “Ne resterà solo
    uno!”: «il fatto stesso di cercare di imporre OOXML come Standard Internazionale
    alternativo rispetto a uno già esistente, esattamente per lo stesso campo di applicazione –
    come è ODF – vuol dire causare problemi di concorrenza. Non devono esistere due
    Standard Internazionali per lo stesso identico campo di applicazione, perché ciò è anti-
    economico per coloro che implementano lo standard, o restando non interoperabili con
    uno dei due, oppure dovendo supportare contemporaneamente due differenti standard
    incompatibili; in questo caso lo standard vincente non sarà verosimilmente quello più
    interoperabile, più libero e in generale migliore, ma quello sostenuto dall'applicazione
    dominante.» www.piana.eu/?q=it/due_standard_male.
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       esempio su come utilizzare “autoSpaceLikeWord95” o
       “useWord97Line BreakRules”;
       4. Più del 10% degli esempi menzionati all’interno della proposta di
       standard non sono conformi alle specifiche XML;
       5. Non c’è alcuna garanzia che si possa scrivere software che
       implementi completamente o in parte la specifica OOXML senza
       essere perseguibili per infrazione di brevetto o senza dover pagare
       licenze di brevetto alla Microsoft;
       6. Questa proposta di standard va in conflitto con altri standard ISO,
       come lo standard ISO 8601 (Rappresentazione di date e orari), lo
       standard ISO 693 (Codici per la rappresentazione di nomi e lingue)
       e lo standard ISO/IEC 10118-3 (Hash crittografici);
       7. È presente un bug nel formato del foglio di calcolo che impedisce
       l’uso di date antecedenti il 1900: tale bug è presente nella specifica
       OOXML quanto in Microsoft Excel nelle versioni 2000, XP, 2003 e
       2007;
       8. Questa proposta di standard non è stata creata tenendo conto
       delle esigenze e delle esperienze di tutte le parti interessate, ovvero
       i produttori, i venditori, gli acquirenti, gli utenti ed i regolatori, ma
       soltanto ed esclusivamente della Microsoft.»

     Come è possibile notare dalla lettura di questo documento, abbiamo a
che fare con quattro critiche di natura tecnico-informatica (le numero 2, 3, 4
e 7) e altrettante critiche di natura giuridico-economica (le numero 1, 5, 6 e
8).

       4.4. L’acquisizione del formato OOXML come standard ISO
     In risposta a queste critiche e soprattutto ai dubbi relativi ai diritti di
privativa industriale, Microsoft ha pensato di pubblicare una dichiarazione
pubblica, con la quale rendere nota la sua politica in questa materia: la Open
Specification Promise (OSP); in sostanza, un impegno unilaterale (pubblicato
su un’apposita pagina del sito di Microsoft 141) a non intraprendere azioni
legali basate sulla proprietà intellettuale contro chi implementerà quello
standard.
     Da più parti è stato fatto rilevare quanto un documento di questo tipo sia
una garanzia troppo labile, una mera dichiarazione d’intenti, per di più
proveniente dalla realtà commerciale più potente del pianeta in ambito
informatico; azienda che, spinta da interessi particolari, potrebbe sempre
unilateralmente decidere di modificare il testo della OSP o comunque farne
un’interpretazione discriminatoria.142


141 Si veda www.microsoft.com/interop/osp/default.mspx.
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     Nonostante tutta la mobilitazione antagonista, ECMA decide di
presentare al comitato tecnico di ISO/IEC la richiesta di apertura di un
procedimento di standardizzazione “fast track”, una particolare modalità che
consente una più veloce risoluzione del processo. Dunque nel gennaio 2007
ISO risponde positivamente alla richiesta di fast track e inizia formalmente il
processo di standardizzazione del nuovo DIS 29500.143
     Ad una prima votazione, conclusasi nel settembre successivo, il DIS
29500 non raggiunge il numero di voti necessari per l’approvazione; tuttavia
il processo non si arresta, ma entra in un’altra fase detta “ballot resolution”
volta a cercare di emendare il documento di standard e a verificare
nuovamente i consensi. Superata questa fase e apportate numerose
modifiche allo standard, esso è giunto all’approvazione finale il 29 marzo
2008. Attualmente, dopo un ulteriore (e inefficace) ricorso da parte di
Brasile, India, Venezuela e Sud Africa (paesi afferenti alla commissione di
valutazione, contrari al giudizio positivo espresso durante il final ballot
resolution meeting di Ginevra), il formato OOXML può essere considerato a
tutti gli effetti uno standard internazionale, corrispondente alla
denominazione completa “ISO/IEC 29500:2008, Information technology –
Document description and processing languages - Office Open XML file
formats”.


     4.5. Le ultime prospettive
     Ad oggi dunque abbiamo due standard internazionali che in sostanza
sono preposti allo stesso scopo e possiedono caratteristiche tecniche e
funzionali molto simili. Tale sovrapposizione sembra in effetti allontanare
l’auspicabile esito di una convergenza tecnologica in materia di gestione dei
documenti informatici.
     Se accreditiamo la teoria per cui la standardizzazione sia la principale
strada per ottenere una convergenza tecnologica largamente condivisa e
conformata a criteri di interoperabilità, dovremo probabilmente attendere un
terzo ulteriore standard nel quale le due tecnologie possano confluire.
Prospettiva di certo non così facile da attuare se gli equilibri e i meccanismi
di mercato, come li abbiamo qui brevemente illustrati, non dovessero
cambiare ed evolversi virtuosamente.
     Tra l’altro la situazione pare complicarsi invece che semplificarsi: è
infatti del marzo 2010 la notizia secondo cui Microsoft nei primi due anni

142 «Pensare che ciò possa essere una garanzia sufficiente per garantire un'implementazione
    senza problemi da parte di terzi dell'OOXML è davvero ingenuo». www.piana.eu/?
    q=it/commenti_ecma.
143 L'acronimo DIS sta per Draft International Standard, ad indicare che si tratta ancora di una
    bozza provvisoria dello standard.
82 -              Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org


dall’approvazione dello standard presso l’ISO non abbia mantenuto quanto
promesso riguardo alla effettiva implementazione delle stesso, e secondo cui
il nuovo pacchetto Office 2010 appunto non implementi realmente quello
standard bensì una sua variante. Se così fosse, il rischio sarebbe che questa
variante non pienamente fedele allo standard ISO si imponga come un
ulteriore standard de facto (reso tale dalla grande diffusione del software di
Microsoft), vanificando così gli sforzi effettuati per la standardizzazione e la
convergenza tecnologica.144


5. I formati aperti per altri tipi di file
      Il dibattito scientifico in materia di formati si è generalmente
concentrato sull’ambito dei formati documentali poiché si tratta sicuramente
del settore in cui la scelta di uno specifico formato ha maggiori ripercussioni
sulla vita del singolo utente. Si pensi in generale all’uso delle applicazioni da
ufficio in seno alle pubbliche amministrazioni e all’impatto che ciò può avere
nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e soprattutto fra cittadino e
pubbliche amministrazioni. E in generale si consideri il fatto che all’interno di
file di tipo documentale si trovano informazioni di varia natura (dati e scritti
ad uso personale, ma anche vere e proprie opere letterarie, cartelle cliniche,
atti giudiziari, banche dati ad uso pubblico) che assumono – a seconda della
loro destinazione e del loro utilizzo – un elevato valore culturale, sociale,
giuridico ed economico. D’altro canto è in questo ambito che ci si trova a
dover fare i conti con questioni inerenti alla compatibilità e soprattutto
all’interoperabilità dei vari formati con cui i nostri dati e contenuti sono stati
“confezionati” e organizzati.
      Ciò non toglie che le stesse problematiche valgano per altri tipi di file.
Passeremo in rassegna i casi più importanti.

       5.1. I formati aperti per immagini e grafica
     • JPEG
     «JPEG è l’acronimo di Joint Photographic Experts Group, un comitato
ISO/CCITT che ha definito il primo standard internazionale di compressione
per immagini a tono continuo, sia a livelli di grigio che a colori. È un formato
aperto e ad implementazione gratuita.
     Attualmente JPEG è lo standard di compressione delle immagini
fotografiche più utilizzato. Le estensioni più comuni per questo formato
144 A tal proposito risulta molto dettagliata e precisa la ricostruzione compiuta da Alex Brown
    in cui si legge: «If Microsoft ship Office 2010 to handle only the Transitional variant of
    ISO/IEC 29500 they should expect to be roundly condemned for breaking faith with the
    International Standards community. This is not the format “approved by ISO/IEC”, it is the
    format that was rejected.» Brown A., Microsoft Fails the Standards Test, 31 marzo 2010;
    disponibile on-line al sito www.adjb.net/post/Microsoft-Fails-the-Standards-Test.aspx.
Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org              - 83


sono .jpeg, .jpg, .jfif, .JPG, .JPE, anche se il più comune in tutte le piattaforme
è .jpg.
      JPEG specifica solamente come una immagine può essere trasformata in
uno stream di byte, ma non come questo può essere incapsulato in supporti
di memorizzazione. Un ulteriore standard chiamato JFIF (JPEG File
Interchange Format), creato da Independent JPEG Group, specifica come
produrre un file appropriato per la memorizzazione su computer di uno
stream JPEG. Nell’uso comune, quando qualcuno parla di “file JPEG”
generalmente intende un file JFIF o alcune volte un file Exif JPEG. Ci sono,
comunque, altri formati di file basati su JPEG, come ad esempio JNG.» 145

      • PNG
      «Il Portable Network Graphics (abbreviato PNG) è un formato di file per
memorizzare immagini. Il PNG è stato creato nel 1995 da un gruppo di autori
indipendenti e approvato il 1º ottobre 1996 dal World Wide Web Consortium
(W3C), terminando il suo iter nel gennaio 1997 come oggetto del Request for
Comments (RFC) 2083. L’ideazione del PNG avvenne in seguito
all’introduzione del pagamento di royalty dell’allora popolarissimo e
usatissimo formato GIF.146 Infatti nel 1994 i detentori del brevetto decisero
improvvisamente di chiedere un pagamento per ogni programma che
utilizzasse il loro formato. La prima reazione della comunità informatica a
tale improvviso cambiamento fu la sorpresa, a cui seguì la scelta di
indirizzarsi verso lo sviluppo di un’alternativa. Essendo stato sviluppato
molto tempo dopo, non ha molte delle limitazioni tecniche del formato GIF:
può memorizzare immagini in colori reali (mentre il GIF era limitato a 256
colori), ha un canale dedicato per la trasparenza (canale alfa). Esiste inoltre
un formato derivato, Multiple-image Network Graphics o MNG, che è simile al
GIF animato. […]
      L’utilizzo del PNG è stato inizialmente limitato, a causa del fatto che
pochi programmi erano capaci di scrivere o leggere tali immagini. Col tempo,
tutti i maggiori programmi di grafica e di navigazione accettarono il formato
PNG, che trovò così più largo utilizzo. Il brevetto originale sul formato GIF è
ormai scaduto (nel giugno 2003 negli USA, durante il 2004 nel resto del
mondo). Nonostante questo, nulla lascia sospettare che l’utilizzo del PNG
diminuirà come conseguenza.»147


145 Testo tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Jpeg. Il sito ufficiale del formato JPEG è invece
    www.jpeg.org.
146 Il formato GIF poneva grossi problemi a causa di alcuni brevetti ad esso applicati. Già negli
    anni novanta, infatti, sul sito del progetto GNU si segnalava che non erano state usate
    immagini in formato GIF a causa di questioni brevettuali (“no gifs due to patent
    problems”). Si legga a tal proposito l’articolo “Why There Are No GIF files on GNU Web
    Pages” disponibile al sito www.gnu.org/philosophy/gif.html
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     • SVG
     «Scalable Vector Graphics abbreviato in SVG, indica una tecnologia in
grado di visualizzare oggetti di grafica vettoriale e, pertanto, di gestire
immagini scalabili dimensionalmente. Più specificamente si tratta di un
linguaggio derivato dall’XML […] che si pone l’obiettivo di descrivere figure
bidimensionali statiche e animate.
     SVG è diventato una raccomandazione (standard) del World Wide Web
Consortium nel settembre 2001 dopo un iter piuttosto contrastato. Al W3C
Macromedia e Microsoft avevano introdotto il linguaggio VML (Vector
Markup Language), mentre Adobe e Sun Microsystems proponevano un
formato concorrente chiamato PGML: per arrivare alla raccomandazione è
stato necessario un certo lavoro di compromesso.»148


       5.2. I formati aperti per file audio e video
      • OGG
      «OGG è un contenitore multimediale libero per il trasporto di flussi di bit
progettato per permettere sia lo streaming che l’archiviazione in maniera
efficiente.
      Il nome OGG si riferisce al formato di file, che include un numero di
codec indipendenti per il video, l’audio ed il testo (ad esempio, per i
sottotitoli). I file con l’estensione ".ogg" possono contenere uno qualsiasi dei
formati supportati, e poiché il formato è liberamente implementabile, i vari
codec ogg sono stati incorporati in molti riproduttori multimediali, sia
proprietari, sia liberi.
      Spesso il termine "ogg" è stato usato per indicare il formato di file audio
Ogg Vorbis, cioè un file audio codificato in un file ogg con l’algoritmo Vorbis,
poiché questo è stato il primo codec ad usare il contenitore ogg. Altri
importanti codec sviluppati per il contenitore ogg sono Theora per la
compressione video, e Speex, un algoritmo ottimizzato per la compressione
del parlato. […]
      Le specifiche di Ogg sono di pubblico dominio. Le librerie di riferimento
per la codifica e decodifica sono rilasciate sotto licenza BSD. Gli strumenti
ufficiali per la gestione del container sono rilasciati sotto GNU General Public
License (GPL). […]
      Sebbene Xiph.org avesse previsto originariamente l’estensione .ogg per
il contenitore a prescindere dall’effettivo codec contenuto, l’organizzazione è


147 Testo tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics. Il sito ufficiale
    del formato PNG è invece www.libpng.org.
148 Testo tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics. La pagina ufficiale
    del formato SVG (all’interno del sito del W3C) è invece www.w3.org/Graphics/SVG/.
Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org            - 85


ritornata sui suoi passi nel 2007, raccomandando di impiegare le seguenti
estensioni per i file Ogg:
     • .ogg per Ogg contenente solo audio in formato Vorbis
     • .spx per Ogg contenente solo audio in formato Speex
     • .oga per Ogg contenente solo audio in FLAC o OggPCM
     • .ogv per Ogg contenente almeno un flusso video
      A queste si aggiunge l’estensione .flac utilizzata per identificare un flusso
FLAC privo del container Ogg. Il formato FLAC era infatti già esistente e
funzionante indipendentemente dal contenitore Ogg, e solo in seguito donato
a Xiph.org.»149


     5.3. I formati aperti per archiviazione
     • ZIP
     «Lo ZIP è un formato di compressione dei dati molto diffuso nei
computer IBM-PC con sistemi operativi Microsoft e supportato di default nei
computer Apple con sistema operativo Mac OS X. Supporta vari algoritmi di
compressione, uno dei quali è basato su una variante dell’algoritmo LZW.
Ogni file viene compresso separatamente, il che permette di estrarre
rapidamente i singoli file (talvolta anche da file parzialmente danneggiati) a
discapito della compressione complessiva. Un file Zip si riconosce grazie
all’header ‘PK’ (codifica ascii). […]
     Essendo un formato senza perdita di informazioni (lossless), viene
spesso utilizzato per inviare programmi o file che non possono essere
modificati dal processo di compressione. Nato in ambiente DOS, ha trovato
con il passare del tempo validi concorrenti in altri formati, come ARJ, RAR,
ACE o 7z che offrono un rapporto di compressione maggiore (a volte a
discapito della velocità); la sua grande diffusione gli permette tuttavia di
essere considerato uno standard de facto per tali sistemi.»150

     • 7Z
     Si tratta di un formato relativamente nuovo, implementato in origine
dall’applicativo open source 7-Zip151 e basato sull’algoritmo di compressione
LZMA. Consente di ottenere un rapporto di compressione molto alto,


149 Testo tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Ogg. Il sito ufficiale del formato OGG è invece
    www.xiph.org/ogg/.
150 Testo tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/ZIP_(formato_di_file).
151 Si tratta di un applicativo per la gestione di archivi compressi nato per ambienti Windows
    e distribuito con licenza GNU GPL. Maggiori informazioni sul progetto al sito ufficiale
    www.7-zip.org, dove è possibile trovare anche maggiori dettagli sulle specifiche del
    formato (www.7-zip.org/7z.html).
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comparabile con quello di altri efficienti formati proprietari come ad esempio
RAR.


       5.4. Altri tipi di formati aperti
      • LaTeX
      LaTeX non è propriamente un formato di file bensì «un linguaggio di
markup usato per la preparazione di testi basato sul programma di
composizione tipografica Tex. […] Fornisce funzioni di desktop publishing
programmabili e mezzi per l’automazione della maggior parte della
composizione tipografica, inclusa la numerazione, i riferimenti incrociati,
tabelle e figure, organizzazione delle pagine, bibliografie e molto altro.
      LaTeX ha trovato un’ampia diffusione nel mondo accademico, grazie
all’ottima gestione dell’impaginazione delle formule matematiche […] ed alla
gestione dei riferimenti bibliografici resa possibile dal progetto gemello
BibTeX. […]
      Il file prodotto da LaTeX era, in passato, esclusivamente in formato DVI
(DeVice Indipendent).152 Grazie al contributo degli sviluppatori della
comunità open source ora LaTeX è in grado di produrre un file nel più
comune e diffuso standard PDF (Portable Document Format) ed anche in
HTML (le eventuali formule matematiche in esso presenti verranno incluse in
formato grafico come se fossero immagini, se non in MathML). È anche
possibile, partendo da un file prodotto da LaTeX, ottenere un qualsiasi altro
formato, anche .doc di Microsoft Word oppure un .odt di OpenOffice.org o
altro.»153

     • EPUB
     «Epub (abbreviazione di electronic publication, pubblicazione
elettronica) è uno standard aperto specifico per la pubblicazione di libri
digitali (e-book) e basato su xml. A partire da settembre 2007 è lo standard
ufficiale dell’International Digital Publishing Forum (IDPF) – un organismo
internazionale no-profit al quale collaborano università, centri di ricerca e
società che lavorano in ambito sia informatico che editoriale.
152 «DVI ("DeVice Independent" cioè "Indipendente dal dispositivo") è il formato di output del
    linguaggio di impaginazione TEX, progettato da Donald Knuth nel 1979. Diversamente dai
    file TEX, i file DVI non sono fatti per essere leggibili dall'uomo; consistono di dati binari,
    contenenti una descrizione della pagina indipendente dal dispositivo di uscita. Il DVI è
    progettato per dare la migliore qualità visiva sia che sia visualizzato su un monitor sia che
    sia stampato con una costosa stampante laser a colori. […] Utilizzando un driver
    opportuno un file DVI può essere stampato, convertito in formato grafico come il TIFF,
    JPEG, ecc oppure convertito in un altro formato di descrizione di pagine come il PDF o il
    PostScript.» http://it.wikipedia.org/wiki/DVI_(TeX)
153 Testo tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Latex. Il sito ufficiale del progetto LaTeX è
    invece www.latex-project.org.
Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org        - 87


      Lo standard ePub sostituisce, aggiornandolo, l'Open eBook (OeB),
elaborato dall'Open E-book Forum. Il formato ePub, benché ancora giovane,
si sta affermando come standard più apprezzato e diffuso nei moderni lettori
di eBook e nel mondo dell'editoria digitale.
      Lo standard, che ha file con estensione .epub, consente di ottimizzare il
flusso di testo in base al dispositivo di visualizzazione ed è costituito a sua
volta da altre tre specifiche:
           • l’Open Publication Structure (OPS) 2.0, descrive la
              formattazione dei contenuti;
           • l’Open Packaging Format (OPF) 2.0, descrive in xml la struttura
              del file .epub;
           • l’OEBPS Container Format (OCF) 1.0, un archivio compresso zip
              che raccoglie tutti i file.
      In sostanza, l'ePub utilizza internamente codice XHTML o DTBook (una
variante dello standard XML creata dal consorzio DAISY Digital Talking Book)
per le pagine di testo, e il CSS per il layout e la formattazione.» 154

     • OVF
     «Open Virtualization Format (OVF) è uno standard aperto per la
creazione e la distribuzione di applicazioni virtuali o più comunemente di
software che possa essere eseguito su macchine virtuali.
     Lo standard descrive un “formato aperto, sicuro, portabile, efficiente ed
estensibile per la pacchettizzazione e distribuzione di software che possa
essere fatto eseguire su macchine virtuali”. Lo standard OVF non è legato a
nessun particolare hypervisor, né all’architettura del processore. L’unità di
pacchettizzazione e distribuzione è il così chiamato OVF Package (Pacchetto
OVF) che può contenere uno o più sistemi virtuali, ognuno dei quali può
essere eseguito su di una macchina virtuale.
     Una proposta per l’OVF, poi chiamato “Open Virtual Machine Format”, fu
presentata al DMTF155 nel Settembre del 2007 da Dell, HP, IBM, Microsoft,
VMware e XenSource.
     Il DMTF ha rilasciato nel Settembre 2008, come standard preliminare, la
versione 1.0.0 delle specifiche dell’OVF. Questa è la versione più recente
disponibile pubblicamente. Il procedimento ordinario del DMTF per il
completamento degli standard include dei “working feedback” dalle


154 Testo tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/EPUB. Per un interessante confronto tecnico
    con gli altri formati per ebook (non aperti) si veda invece la voce
    http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats.
155 «Founded in 1992, the Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF) is the industry
    organization leading the development of management standards and integration
    technology       for        enterprise    and        Internet       environments.»
    www.dmtf.org/about/faq/general_faq.
88 -              Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org


implementazioni iniziali della versione preliminare dello standard fino alla
sua versione finale.»156




156 Testo tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Open_Virtualization_Format.
Appendice

Interoperabilità e standard aperti nella
legislazione italiana




1. Introduzione: L’importanza di standard e formati aperti
   per la pubblica amministrazione
     Il tema dell’utilizzo di strumenti informatici alternativi a quelli imposti
dal mercato è per sua intrinseca natura un tema caro al settore pubblico, sia
per ragioni di principio, sia per le ragioni di concreta convenienza e
sostenibilità economica, sia per ragioni di opportunità tecnico-pratica.
     Dunque, di riflesso, anche il tema dell’utilizzo degli formati aperti è
diventato un tema centrale in fatto di e-government e di pubblica
amministrazione in generale. In un mondo digitalizzato e interconnesso come
quello attuale, tanto i servizi al cittadino quanto i rapporti fra pubbliche
amministrazioni non possono prescindere dall’utilizzare standard di
riferimento. In questo campo le scelte diventano ancor più pregnanti poiché
non possono fare a meno di condizionare quelle del privato cittadino o delle
altre pubbliche amministrazioni, sempre alla luce degli effetti di rete che
queste scelte portano inevitabilmente con sé.
     La promozione e l’adozione di standard aperti diventa dunque uno dei
punti nodali per uno sviluppo funzionale e democratico della pubblica
Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org                   - 91


amministrazione digitale. Come infatti Domenico Squillace tiene a precisare,
l’adozione di formati documentali aperti «risulta importante in particolar
modo per i documenti della Pubblica Amministrazione, perché assicura la
disponibilità in termini di lettura e di riscrittura del documento in qualsiasi
momento, la massima interoperabilità tra i sistemi, la libertà di scegliere la
piattaforma, il sistema operativo e il produttore (sia per l’utente che per
l’Amministrazione stessa)».157
     E non a caso il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (comunemente
noto come “Codice dell’amministrazione digitale”) si è occupato
specificamente ed espressamente di questo argomento, inquadrandolo
nell’ambito del diritto di accesso ai documenti, e ad oggi numerose leggi
regionali hanno sottolineato e sviluppato i principi fissati a livello nazionale.
     In questa appendice vorremmo dunque cercare di fornire una
ricostruzione storica degli atti normativi (siano essi legislativi o
regolamentari) che in Italia si sono occupati del tema degli standard e
formati aperti. Teniamo sempre presente che questo tema raramente è
disciplinato con interventi ad hoc ma viene per lo più fatto rientrare
nell’ambito di interventi in materia di FLOSS per la pubblica amministrazione
o ancora più genericamente in materia di e-government e pubblica
amministrazione digitale.


2. I disegni di legge di Cortiana e Folena
     Come ci ricorda la stessa Flavia Marzano 158, a livello parlamentare le
prime iniziative in tal senso si sono avute grazie a due disegni di legge
presentati quasi contemporaneamente all’inizio del 2002 da Fiorello
Cortiana in Senato e da Pietro Folena alla Camera, entrambi mirati alla
promozione del pluralismo informatico attraverso la diffusione del FLOSS e
degli standard aperti.159 Anche se questi disegni di legge non vengono mai
effettivamente tramutati in legge dello Stato, hanno il merito di aver
formulato per primi il principio secondo cui chiunque dovrebbe avere «il
diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale
compatibile con gli standard di comunicazione e con i formati di salvataggio


157 Squillace D., Open Standard e OpenDocument Format, in Concas, De Petra, Marchesi,
    Marzano, Zanarini (a cura di), Finalmente libero! Software libero e standard aperti per le
    pubbliche amministrazioni, Mc Graw Hill, Milano, 2008 (p. 135).
158 Marzano F., Il FLOSS nella pubblica amministrazione, in Glorioso A. (a cura di), Il software
    libero in Italia, Shake, 2009 (p. 87); libro disponibile anche in versione digitale su
    www.copyleft-italia.it/flossitalia.
159 L’iter di questi due disegni di legge viene approfondito in Rozza L., Le principali iniziative
    legislative sul FLOSS, in Glorioso A. (a cura di), Il software libero in Italia, Shake, 2009; libro
    disponibile anche in versione digitale su www.copyleft-italia.it/flossitalia.
92 -               Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org


di un altro software, anche proprietario»; e in generale hanno il merito di
aver inaugurato un dibattito parlamentare su questi temi.


3. La circolare Aipa/Cr/40 del 22 aprile 2002
     Più o meno nello stesso periodo, nell’ambito del progetto NormeInRete
volto a creare un grande database on-line di tutto il corpo normativo italiano,
l’Aipa160 emette una circolare dedicata al “formato per la rappresentazione
elettronica dei provvedimenti normativi tramite il linguaggio di marcatura
XML” nella quale si fissano alcune linee guida per gli standard di
rappresentazione dei provvedimenti normativi.
     Si riporta un estratto del paragrafo più significativo ai fini della nostra
analisi (par. 2):

       Il progetto intersettoriale dell’Aipa "Norme in rete" ha affrontato,
       nella sua prima fase, i problemi relativi all’uniformità delle funzioni
       di ricerca delle norme attraverso internet, indipendentemente dai
       formati di rappresentazione dei provvedimenti. È stato, quindi,
       realizzato un portale per l’accesso unificato ai documenti di
       interesse normativo pubblicati sui siti web istituzionali, ricorrendo
       alle tecnologie di indicizzazione e ricerca dei documenti in base alle
       parole presenti nel testo.
       Parallelamente sono state avviate attività di standardizzazione
       finalizzate a favorire l’interoperabilità tra sistemi diversi e a
       consentire la realizzazione di funzionalità più specifiche. 161


4. La prima commissione Meo
     Sulla scia del dibattito politico e istituzionale apertosi con i disegni di
legge Cortiana e Folena, l’allora Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie
(Lucio Stanca) decide di istituire una commissione di esperti che faccia luce
sulle principali problematiche relative all’introduzione del FLOSS nella
pubblica amministrazione e che produca un documento che possa fungere da
punto di riferimento per eventuali interventi normativi futuri. Tale
160 «L'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) era un organismo
    pubblico italiano, istituito con il decreto legislativo numero 39 del 12 febbraio 1993, con il
    compito di promuovere, coordinare, pianificare e controllare lo sviluppo di sistemi
    informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, secondo criteri di
    standardizzazione, interconnessione ed integrazione dei sistemi stessi. […]Con la legge 3/
    003 del 16 gennaio 2003 l'AIPA è stata definitivamente soppressa.» Parte delle competenze
    dell’ente      sono         poi       confluite       nel    CNIPA        (oggi     DigitPA).
    http://it.wikipedia.org/wiki/Autorità_per_l'informatica_nella_Pubblica_Amministrazione.
161 Il testo integrale della circolare è disponibile all’indirizzo
    www.cnipa.gov.it/site/_contentfiles/00127500/127544_CR%2040_2002.pdf.
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commissione, presieduta da uno dei massimi teorici italiani in materia di
informatica libera, il Prof. Angelo Raffaele Meo del Politecnico di Torino,
viene istituita con decreto ministeriale del 31 ottobre 2002 162 e dopo alcuni
mesi di lavoro produce il documento “Indagine conoscitiva sul software a
codice sorgente aperto nella pubblica amministrazione” 163. Questo
documento, divulgato nel maggio del 2003, rappresenta tutt’oggi una
fondamentale pietra miliare grazie alla quale è fornita una prima panoramica
completa e articolata sulla materia e sono messi a fuoco i principi
fondamentali che poi ritroveremo in altri documenti postumi.
      Riportiamo qui una sintesi delle principali proposte contenute
nell’indagine, così come compare nel paragrafo 1.3 del documento stesso.

     1) Le PA non devono penalizzare/vietare l’utilizzo di pacchetti open
     source: il criterio che deve valere al momento della selezione di una
     soluzione software è quello del value for money.
     2) I software custom (e le personalizzazioni) devono essere di piena
     proprietà (non necessariamente esclusiva) della PA. I contratti di
     outsourcing devono includere opportune clausole di protezione.
     3) È necessario sostenere e facilitare il riuso dei software custom di
     proprietà delle PA, e la disseminazione dei risultati e delle best
     practice tra tutte le PA del Paese.
     4) Tutti i pacchetti proprietari acquisiti su licenza devono essere
     disponibili per ispezione e tracciabilità da parte della PA. Le PA
     devono essere tutelate nel caso un fornitore di pacchetti non sia più
     in grado di fornire supporto.
     5) I sistemi informativi delle PA devono interagire attraverso
     interfacce standard che non siano vincolate ad un unico fornitore.
     6) I documenti delle PA sono resi disponibili e memorizzati
     attraverso uno o più formati. Di questi almeno uno deve essere
     obbligatoriamente aperto, mentre gli altri, se presenti, possono
     essere scelti a discrezione della PA tra quelli aperti o proprietari.
     7) Il trasferimento del software custom e delle licenze dei pacchetti
     tra PA deve essere libero da vincoli e favorito.
     8) È opportuno definire linee guida, strumenti di pianificazione e
     servizi di supporto ai processi di procurement di prodotti software
     nelle PA. Ciò deve attuarsi attraverso la valorizzazione ed il
     potenziamento delle competenze e delle risorse presenti sul
     territorio.
     9) È necessario definire politiche di disseminazione per i progetti di
162 Il testo integrale del decreto si trova all’indirizzo web
    www.cnipa.gov.it/site/_files/os_Decreto%20MIT%2031%20ottobre%202002_c.pdf.
163 Il testo integrale del documento si trova all’indirizzo web
    www.cnipa.gov.it/site/_files/indagine_commissione_os.pdf.
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       ricerca e innovazione tecnologica finanziati con fondi pubblici
       affinché vi sia maggiore riuso dei risultati. La modalità open source
       può essere uno strumento utile da sperimentare per diffondere
       prodotti software innovativi risultanti da tali progetti. Inoltre, tale
       approccio può essere sperimentato anche per ciò che concerne i
       software custom prodotti nell’ambito dei progetti finanziati
       attraverso i bandi di e-government.


5. La direttiva Stanca del 2003
      Alcuni mesi dopo lo stesso Ministro decide di emanare una direttiva con
lo scopo di chiarire i principi in materia di sviluppo e utilizzo del software
nell’ambito della pubblica amministrazione in generale, dedicando
particolare attenzione al mondo delle soluzioni “open”. La direttiva “Sviluppo
ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche
amministrazioni” (anche nota come “Direttiva Stanca”) è datata 19 dicembre
2003 e «intende fornire alle PA indicazioni e criteri tecnici e operativi per
gestire più efficacemente il processo di predisposizione o di acquisizione di
programmi informatici. Nella scelta delle soluzioni informatiche disponibili
sul mercato le PA dovranno seguire criteri che sono dettati dalle loro
specifiche esigenze, ma anche da altri elementi quali:
1. la trasferibilità ad altre amministrazioni delle soluzioni acquisite;
2. l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra le amministrazioni;
3. la non dipendenza da un unico fornitore o da un’unica tecnologia
     proprietaria;
4. la disponibilità del codice sorgente per ispezione e tracciabilità;
5. l’esportabilità di dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di
     tipo aperto.»164
      Inoltre la direttiva si preoccupa anche di alcuni fondamentali aspetti
come quello della sostenibilità economica del modello “open”; infatti nel
testo si invitano espressamente le pubbliche amministrazioni «a tener conto
dell’offerta sul mercato di una nuova modalità di sviluppo e diffusione di
programmi informatici in modalità "open source", ovvero applicazioni il cui
codice sorgente può essere liberamente studiato, copiato, modificato e
ridistribuito, una nuova opportunità tra le possibili soluzioni che rafforza e
amplia il quadro di equilibrio e di aperta competizione.»
      Inoltre, uno dei principali meriti della direttiva è quello di aver chiarito a
livello legislativo alcuni concetti chiave, fornendone le definizioni. Si riporta a
tal proposito l’intero articolo 2:

       Ai fini della presente direttiva si intende:
164 Il testo integrale della direttiva si trova all’indirizzo web
    www.cnipa.gov.it/site/_files/os_Direttiva%20MIT%2019%20dicembre%202003_c.pdf
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     a. per "formato dei dati" la modalità con cui i dati vengono
     rappresentati
     elettronicamente in modo che i programmi informatici possano
     elaborarli. Il formato specifica la corrispondenza fra la
     rappresentazione binaria e i dati rappresentati (testo, immagini
     statiche o dinamiche, suono, ecc.). Esempi di formati sono Bitmap,
     GIF, JPEG, ecc.;
     b. per "formato aperto", un formato dei dati reso pubblico e
     documentato esaustivamente;
     c. per "tecnologia proprietaria", una tecnologia posseduta in
     esclusiva da un soggetto che in genere ne mantiene segreto il
     funzionamento;
     d. per "formato proprietario" un formato di dati utilizzato in
     esclusiva da un soggetto che potrebbe modificarlo a proprio
     piacimento;
     e. per "standard" una specifica o norma condivisa da una comunità.
     Lo standard può essere emanato da un ente di standardizzazione
     oppure essersi imposto di fatto (industry standard). Nel caso dei
     formati dei dati o dei documenti, un formato è standard quando è
     definito da un ente di standardizzazione (per esempio, il formato
     XML), o è di fatto condiviso da una comunità (per esempio, il
     formato PDF);
     f. per "interoperabilità" la capacità di sistemi informativi anche
     eterogenei di condividere, scambiare e utilizzare gli stessi dati e
     funzioni d’interfaccia;
     g. per "programmi informatici ad hoc o custom" applicazioni
     informatiche sviluppate o mantenute da un fornitore per soddisfare
     specifiche esigenze di uno o più clienti. Normalmente questo tipo di
     sviluppo viene eseguito all’interno di un contratto di servizio per il
     quale il cliente corrisponde al fornitore un compenso;
     h. per "programmi a licenza d’uso", o "pacchetti", applicazioni
     informatiche che vengono cedute in uso (e non in proprietà) dal
     fornitore al cliente. Tale cessione d’uso è regolata da opportune
     licenze che indicano i vincoli e i diritti che sono garantiti al titolare
     della licenza stessa;
     i. per "programmi di tipo proprietario", applicazioni informatiche
     basate su tecnologia di tipo proprietario, cedute in uso dietro
     pagamento di una licenza, che garantisce solo la fornitura del codice
     eseguibile e non del codice sorgente. Esempi di tali prodotti sono
     MS Windows, IBM DB2, Oracle DB;
     j. per "programmi a codice sorgente aperto" o "open source",
     applicazioni informatiche il cui codice sorgente può essere
     liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito;
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       k. per "costo totale di possesso", l’insieme dei costi che nel corso
       dell’intera vita operativa di un sistema informativo è necessario
       sostenere affinché esso sia utilizzabile proficuamente dall’utenza;
       l. per "costo di uscita", l’insieme dei costi da sostenere per
       abbandonare una tecnologia o migrare verso una tecnologia o
       soluzione informatica differente. Comprende i costi di conversione
       dati, di aggiornamento dell’hardware, di realizzazione interfaccia e
       di formazione;
       m. per "piattaforma", infrastruttura informatica, comprendente sia
       hardware che software, su cui vengono elaborati i programmi
       applicativi;
       n. per "portabilità", possibilità di trasferire un programma
       informatico da una piattaforma a un’altra.


6. Le attività del Cnipa in materia di open source
       Nel 2004, sempre in attuazione della Direttiva Stanca, viene costituito un
osservatorio permanente presso il Cnipa chiamato Osservatorio Open Source
e il cui sito ufficiale è www.osspa.cnipa.it.
       La sua mission è quella di fungere da catalizzatore delle "best practice" e
della conoscenza in materia di open source.
       I modelli e le problematiche introdotte dall’adozione di software open
source necessitano un’adeguata e corretta comprensione e diffusione della
materia per favorirne ritorni positivi. Le infrastrutture e l’organizzazione
dell’Osservatorio favoriscono l’accentramento di conoscenze ed esperienze e
la diffusione del know-how nella pubblica amministrazione, grazie anche alla
promozione di processi di valutazione e comparazione di software. Gli
obiettivi perseguiti dall’Osservatorio non solo sono allineati a quelli dei
principali paesi europei (esistono già nell’Unione europea dei centri di
competenza o delle organizzazioni assimilabili all’Osservatorio del Cnipa),
ma rientrano tra le iniziative auspicate dal programma UE IDABC
(Interoperable delivery of european eGovernment services to Public
Adminstrations, Businesses and Citizens).165
       Sempre in seno al Cnipa è stato istituito nel febbraio 2004 un “Gruppo di
lavoro per il Codice sorgente aperto”, entità che ha operato da febbraio a
luglio 2004 conducendo incontri con esperti del settore, audizioni e scambi
di esperienze anche con controparti estere e perseguendo i seguenti
obbiettivi:
      • analizzare la tematica del software OS, proseguendo i lavori della
           “Commissione Meo” e aggiornandone ove necessario i risultati;
      • studiare il modello organizzativo e di sviluppo del software OS;

165 www.osspa.cnipa.it/home/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=30
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     •     descrivere lo scenario normativo, economico e tecnologico
           all’interno del quale si evolve il fenomeno OS;
     • esaminare le iniziative su questo tema presenti in altri Paesi, con
           particolare attenzione all’ UE;
     • sviluppare una metodologia di attuazione della Direttiva del Ministro
           per l’Innovazione e le Tecnologie del 19 dicembre 2003;
     • redigere un documento di indirizzo ed ausilio alla PA per la
           valutazione e l’adozione di software Open Source, tenendo conto
           delle problematiche su standard aperti e riuso;
     • stilare un progetto di massima di un Centro di Competenza nazionale
           in materia di software Open Source e delle infrastrutture ad esso
           necessarie.166
      Il frutto del suo lavoro è condensato all’interno di un rapporto
conclusivo, la cui trattazione a grandi linee riguarda:
     • un aggiornamento dello scenario di riferimento rispetto alla
           situazione illustrata dalla Indagine conoscitiva del software Open
           Source (la cosiddetta "Commissione Meo");
     • le iniziative UE e dei paesi extra UE;
     • la descrizione del modello organizzativo e di sviluppo del software
           OS;
     • l’attuale scenario normativo;
     • il mercato rispetto al software OS;
     • una metodologia di attuazione della Direttiva del Ministro per
           l’Innovazione e le Tecnologie del 19 dicembre 2003;
     • le caratteristiche di un costituendo Centro di Competenza nazionale
           in materia di OS per la Pubblica Amministrazione e delle sue
           principali infrastrutture e attività.
      Particolarmente interessante è però ciò che si evince dal paragrafo
introduttivo “Considerazioni di fondo” che ci riporta ineluttabilmente
all’analisi da noi compiuta a proposito del web come tecnologia
interoperabile per eccellenza:
      L’affermazione crescente del software OS va di pari passo con la
      diffusione di Internet nel mondo: tra i primi benefici va sottolineata
      la conseguente, ugualmente progressiva diffusione di standard e
      formati aperti, ed i primi passi verso la stabilità, e quindi
      l’affidabilità dei prodotti OS attraverso la creazione delle
      community. Queste appaiono come un primo spontaneo, e
      necessario, assetto organizzativo condiviso per ricavare i benefici
      derivanti alla collettività dall’avere a disposizione il codice sorgente.
      Da tale rilevazione delle caratteristiche, ad oggi, del fenomeno OS,
      scaturisce la sensazione che si è all’inizio di un processo di
166 www.osspa.cnipa.it/home/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=30.
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       trasformazione della realtà del software, i cui risultati a lungo
       termine potrebbero modificare in maniera imprevedibile l’intero
       scenario.
       Si osserva infatti che gli standard e i formati aperti, affermatisi con
       Internet, sono un primo passo verso una sorta di lingua comune che
       unisce di fatto gli utilizzatori della rete, e che non potrà che
       aggiornarsi e crescere nel tempo.


7. La direttiva europea sul riutilizzo di documenti nel
   settore pubblico
     Nel 2003 il Parlamento e il Consiglio europei emettono una direttiva in
materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico (direttiva
2003/98/CE)167 nella quale vengono fissati alcuni importanti principi
relativamente alla gestione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni:
principi che verranno successivamente recepiti dal Decreto Legislativo n. 36
del 24 gennaio 2006 e ripresi diffusamente da altri importanti interventi
legislativi nazionali (fra cui lo stesso Codice dell’amministrazione digitale).
     Come spesso accade, la parte più interessante della direttiva sta nei
“considerando” (solitamente premessi al vero e proprio testo normativo), fra
i quali si segnalano il n. 8 (che contiene la definizione di “riutilizzo di
documenti”) e il n. 13 (dedicato specificamente alla questione dei formati di
salvataggio dei documenti).

       8. Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga
       in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di
       tale riutilizzo devono essere soggette ad una disciplina generale. Gli
       enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono
       documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico.
       L’uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. […]

       13. Le possibilità di riutilizzo possono essere migliorate riducendo
       la necessità di digitalizzare documenti cartacei oppure di
       manipolare documenti elettronici per renderli compatibili fra loro.
       Pertanto, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i
       documenti in qualsiasi lingua o formato preesistente, ove possibile
       e opportuno per via elettronica. Gli enti pubblici dovrebbero
       esaminare la richiesta di fornire estratti di documenti esistenti con
       spirito positivo allorché per dar seguito a tale richiesta
       occorrerebbe solo una semplice manipolazione. Gli enti pubblici

167 Il testo integrale della direttiva è disponibile on-line in lingua italiana all’indirizzo
    http://epsiplus.net/media/files/italian_l_34520031231it00900096.
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      non dovrebbero essere tuttavia obbligati a fornire un estratto di un
      documento se ciò comporta difficoltà sproporzionate. Per facilitare
      il riutilizzo, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i
      propri documenti in un formato che, nella misura del possibile e se
      opportuno, non dipenda dall’utilizzo di programmi informatici
      specifici. Ove possibile e opportuno, gli enti pubblici dovrebbero
      tener conto delle possibilità di riutilizzo dei documenti utilizzati dai
      disabili o ad essi destinati.


8. Il D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
     Il contenuto della direttiva Stanca viene quasi interamente trasfuso nel
Decreto Legislativo n. 82 del 2005, testo unico che vuole riorganizzare i
molteplici e spesso poco organici interventi normativi in materia di
tecnologie informatiche ed e-government. Oltre a questo intento di
riorganizzazione       normativa,     il    decreto    (noto  come      “Codice
dell’amministrazione digitale” e abbreviato in CAD) ha avuto il merito di
fissare alcuni “diritti fondamentali per il cittadino digitale” come il diritto
all’uso delle tecnologie, il diritto di accesso ai documenti anche attraverso
procedimenti digitali, il diritto di comunicare con la pubblica
amministrazione per via telematica, il diritto ad effettuare pagamenti in via
digitale.168 Non potendo entrare in questa sede nel merito di ogni singolo
diritto sancito dal CAD e tantomeno delle relative problematiche di effettività
giuridica, si rimanda a fonti specialistiche. 169 Tuttavia ai fini della nostra
analisi ci interessa sottolineare che il tema dell’interoperabilità e
dell’adozione di standard aperti, pur essendo esplicitato in pochi articoli (che
vedremo ora), fa da sfondo a molte disposizioni del CAD e sembra assurgere
anch’esso a principio fondante di una pubblica amministrazione digitale
moderna, funzionale e rivolta alle esigenze dei cittadini. Si pensi appunto a
come l’utilizzo di formati aperti per la conservazione e la trasmissione dei
dati rientri nel campo d’azione del diritto di accesso ai documenti della PA e
del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, come sanciti
dalle riforme della pubblica amministrazione degli anni 90 e riconfermati -
per così dire - in versione digitale nello stesso CAD.
     Soffermiamoci ora sulla norma decisamente più centrale ai fini della
nostra analisi: l’articolo 68 del CAD. Esso si può idealmente dividere in due
parti: la prima (comma 1) dedicata ai criteri di acquisizione delle soluzioni
software da parte della pubbliche amministrazioni e la seconda (commi 2, 3 e

168 Si veda l’intero Capo I (Principi Generali).
169 A tal proposito si legga l’interessante analisi di Pacchioli P., Gli aspetti informatici del codice
    dell'amministrazione digitale, in Rossetti A. (a cura di), Legal Informatics, Moretti Honegger,
    2008.
100 -              Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org


4) più specificamente dedicata ai formati con cui le pubbliche
amministrazioni conservano e gestiscono i loro dati.

        Art. 68 - Analisi comparativa delle soluzioni
        1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto
        1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
        acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento,
        programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di
        tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul
        mercato:
        a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese
        dell’amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa
        amministrazione committente;
        b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese
        della medesima o di altre amministrazioni;
        c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario
        mediante ricorso a licenza d’uso;
        d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
        e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle
        lettere da a) a d).
        2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
        nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni
        informatiche che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione
        applicativa [...] e che consentano la rappresentazione dei dati e
        documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che
        ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
        3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso
        pubblico e documentato esaustivamente.
        4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un
        repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche
        amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

      Il comma 2 rappresenta la prima norma a livello di legislazione ordinaria
nazionale esplicitamente dedicata alla promozione dell’interoperabilità
(intesa in senso ampio), supportata dal concetto affine di cooperazione
applicativa; ma si tratta anche di una norma più specificamente dedicata alla
promozione della compatibilità e quindi dell’apertura dei formati.
      Meno deciso ed efficace appare invece il successivo comma 3, che
nell’intento di fornire una definizione legislativa del concetto di formato
aperto, tende a non sbilanciarsi molto; infatti, ad un attento confronto con la
definizione più accettata di “formato aperto” (come sopra esposta), ci si
accorge della mancanza di alcuni elementi essenziali. Per contro, sulla pagina
Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org   - 101


del sito del Cnipa dedicata ai formati aperti (e al repertorio pubblico previsto
dal successivo comma 4) la definizione viene così precisata:

     Il formato dei dati digitali si definisce "aperto" quando ne viene resa
     pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la
     semantica, il contesto operativo e le modalità di utilizzo. Tali
     informazioni, unitamente ad una guida all’uso del formato,
     orientata alla lettura da parte dell’utilizzatore, devono essere
     presenti in uno o più documenti rilasciati dall’ente proponente lo
     standard.
     I formati aperti fanno parte, insieme al software open source,
     dell’insieme degli standard aperti.170

     Infine, riguardo al repertorio previsto dal comma 4, nella stessa pagina
del sito si trova il link ad un file contenente una tabella con i formati conformi
ai requisiti posti dal CAD nonché il link ad altra pagina 171 in cui si espongono
le modalità per sottoporre nuovi formati per l’inserimento nel repertorio.


9. Il Ministro Nicolais e la seconda Commissione Meo
     Con le elezioni politiche del 2006 le funzioni precedentemente affidate al
Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca passano nelle mani
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione
Luigi Nicolais. Questi, pur non avendo a disposizione molto tempo a causa
della prematura caduta del governo Prodi, prosegue grossomodo nel solco
tracciato dal suo predecessore e istituisce una seconda “Commissione Meo”
con un decreto datato 16 maggio 2007 (Istituzione della Commissione per il
software a codice sorgente aperto - “open source” nella Pubblica
Amministrazione).
     Secondo il testo del decreto, la mission di questa commissione sarebbe
dovuta essere la seguente (art. 3):

     La Commissione dovrà in particolare realizzare:
     a. un’analisi aggiornata delle posizioni in materia dell’Unione
     Europea, dei maggiori paesi europei, della Pubblica
     Amministrazione in Italia, nonché degli operatori di mercato;
     b. la definizione di linee guida operative, concernenti le modalità di
     approvvigionamento di sistemi software e del software in generale,
     che consentano alla pubblica amministrazione di divenire un
     consumatore attento e intelligente di soluzioni open source,

170 www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attivit%C3%A0/Formati_aperti/
171 www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Formati_aperti/Principi_generali/
102 -              Simone Aliprandi - Apriti standard! | www.standardaperti.it - www.aliprandi.org


        sviluppando una visione strategica della gestione dei sistemi
        informativi che comprenda la valutazione ed eventuale selezione di
        prodotti open source nell’ambito dell’offerta globale del mercato;
        c. un’analisi delle possibilità offerte dall’approccio open source per
        favorire percorsi progettuali condivisi nell’ambito della pubblica
        amministrazione, nell’ottica di una migliore condivisione delle
        esigenze ed esperienze, dell’interoperabilità e riuso delle soluzioni
        sviluppate, e, in generale, di un miglioramento della qualità della
        domanda.172

     Come si può facilmente percepire, si tratta della fissazione di alcuni
principi generali, fra i quali per altro non compaiono i temi degli standard e
dei formati aperti, se non di mero riflesso.
     Purtroppo non ci è dato di poter valutare se queste enunciazioni di
principio abbiano trovato una maggiore estrinsecazione, poiché la
commissione non ebbe mai modo di pubblicare un vero e proprio rapporto
conclusivo dei lavori.173


10. La sentenza 133/2008 della Corte Costituzionale
      Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di occuparsi negli ultimi
anni del tema degli standard applicati all'e-government e in generale al tema
dell'interoperabilità dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.
Si riporta qui di seguito un estratto della sentenza 133 del 2008 che a sua
volta ribadisce alcuni principi già espressi dalla precedente sentenza 31 del
2005.174 Entrambe si sono occupate dell'argomento nell'ambito di questioni
di costituzionalità relative al riparto di competenze fra Stato, Regioni ed Enti
locali sulla scia della riforma del Titolo V della Costituzione effettuata nel


172 Il testo integrale del decreto è disponibile all’indirizzo web
    www.cnipa.gov.it/HTML/RN_ICT_cron/07/2007_05_16_Decreto%2016%20maggio
    %202007.pdf
173 In rete tuttavia si trova un interessante documento, risalente al marzo 2008 e proposto
    dall’Associazione Software Libero, nel quale l’associazione Software Libero, facendosi
    portavoce di tutta la comunità FLOSS italiana, avanza alla Commissione una serie di
    proposte per lo sviluppo del software libero nella Pubblica Amministrazione. Il documento,
    a firma di Marco Ciurcina e Antonio J. Russo, segnala alla Commissione con estrema
    chiarezza le numerose norme dell’assetto normativa italiano rimaste disattese e
    incomplete nonostante siano in vigore ormai da alcuni anni. Il documento è disponibile sul
    sito                     dell’associazione                   alla                   pagina
    www.softwarelibero.it/files/commissione_MEO_assoli_finale.pdf.
174 Un'interessante analisi delle due pronunce si trova in Martini F., Open Source, pubblica
    amministrazione e libero mercato concorrenziale, in Il diritto dell'economia, 3/4-2009, pp.
    677-707.
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2001 (come d'altronde è accaduto nella più recente pronuncia del 2010, che
vedremo più avanti).

     7.– Le ulteriori questioni sollevate nei confronti dell'art. 1, commi
     892 e 895, della legge n. 296 del 2006, con riferimento agli artt. 117,
     118, 119 della Costituzione nonché con riferimento al principio di
     leale collaborazione (art. 120 Cost.), non sono fondate.
     Occorre innanzitutto individuare la materia sulla quale dette norme
     vanno ad incidere.
     Le disposizioni di cui trattasi si riferiscono, innanzitutto,
     all'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali e,
     quindi, rinvengono la loro legittimazione nell'art. 117, secondo
     comma, lettere g) e r), della Costituzione, che assegnano alla potestà
     legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, le materie
     «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
     enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo statistico e
     informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
     locale». [omissis]
     7.2.– L'attribuzione a livello centrale della suddetta materia, del
     resto, corrisponde alla necessità di «assicurare una comunanza di
     linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da
     permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica
     amministrazione» (sentenze n. 31 del 2005 e n. 17 del 2004).
     Infatti, il comma 895 indica come priorità, per il finanziamento dei
     progetti, l'utilizzo o lo sviluppo di «applicazioni software a codice
     aperto» e prevede, ai fini della comunicabilità, che i «codici
     sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati»
     vengano mantenuti «in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato
     in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni
     nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e
     riutilizzabili». [omissis]
     7.4.– [omissis] Nei primi tre commi dell'art. 26 della legge 27
     dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
     annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), oggetto
     della sentenza n. 31 del 2005, si prevedeva un Fondo per il
     finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nella pubblica
     amministrazione, nonché incisivi interventi del Ministro per
     l'innovazione e le tecnologie che potevano riguardare
     «l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli
     enti territoriali» al «fine di assicurare una migliore efficacia della
     spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche
     amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando
     duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e
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        favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle
        tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e
        integrata strategia». [omissis]
        7.5.– Vi è, al riguardo, da precisare che l'art. 14 del decreto
        legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione
        digitale), ha affrontato la questione dell'esatta identificazione di
        uno degli aspetti maggiormente problematici nei rapporti, in questa
        materia, tra Stato e Regioni, vale a dire il confine ed i limiti del
        potere di coordinamento. [omissis]
        In questa prospettiva, nel primo comma dell'art. 14 si identifica il
        limite della competenza esclusiva dello Stato, di cui alla lettera r),
        secondo comma, dell'art. 117 Cost., là dove esso individua il
        concretizzarsi del coordinamento nella definizione di regole
        tecniche, che possono anche investire aspetti di carattere
        organizzativo, allorché gli stessi siano «ritenuti necessari al fine di
        garantire la omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati»
        (sentenza n. 31 del 2005). Ne consegue che la citata disposizione
        deve essere intesa nel senso che lo Stato disciplina il coordinamento
        informatico, oltre che per mezzo di regole tecniche, anche quando
        sussistano esigenze di omogeneità ovvero anche «profili di qualità
        dei servizi» e di «razionalizzazione della stessa», funzionali a
        realizzare l'intercomunicabilità tra i sistemi informatici delle
        amministrazioni (sentenza n. 17 del 2004).
        I commi 892 e 895 della legge n. 296 del 2006 si collocano
        all'interno di questo confine, in quanto dettano regole tecniche
        funzionali alla comunicabilità dei sistemi ed al loro sviluppo
        collaborativo, favorendo il riuso dei software elaborati su
        committenza del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
        pubblica amministrazione con lo scopo di razionalizzare la spesa e,
        contemporaneamente, favorire l'uniformità degli standard. [omissis]


11. La riforma del CAD avviata dal Ministro Brunetta
     Con le elezioni politiche del 2008 vi è un ulteriore passaggio di
testimone per il quale l’economista Renato Brunetta diventa Ministro per la
Pubblica amministrazione e l’Innovazione, acquisendo le competenze che
erano state di Stanca prima e di Nicolais dopo.
     Brunetta si è fin da subito mostrato determinato a innovare
radicalmente la pubblica amministrazione italiana, annunciando una serie di
interventi normativi volti ad attuare nei fatti (e non più solo con enunciazioni
di principio) l’informatizzazione della “macchina pubblica” italiana.
     La riforma Brunetta è ancora in pieno svolgimento alla data di scrittura
di questo libro, di conseguenza non è possibile esprimersi in merito
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all’efficacia degli interventi. Si può solo registrare che il ministro ha
annunciato l’intenzione di intervenire cospicuamente anche sul testo del CAD
a mezzo di decreto sulla base di una delega conferitagli dal Parlamento con
legge ordinaria (L. 69/2009). Non essendo disponibile ancora alcun testo di
carattere normativo al di fuori della citata legge delega, si riporta il
comunicato ufficiale comparso il 28 gennaio 2010 sul sito personale di
Renato Brunetta.

     Il Consiglio dei Ministri, riunitosi oggi a Reggio Calabria, ha avviato
     positivamente l’esame della riforma del CAD (Codice
     dell’Amministrazione Digitale) proposta dal Ministro per la Pubblica
     Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta.
     A cinque anni dalla sua emanazione, il Parlamento – con la delega
     contenuta nell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009 n. 69 – ha
     infatti dettato i principi e i criteri direttivi per adeguarne il testo al
     veloce sviluppo delle ICT e assicurare maggiore effettività alle molte
     norme, a carattere programmatico o recanti indicazioni di principio,
     la cui attuazione ha finora segnato il passo.
     Il CAD traccia il quadro legislativo generale entro cui può e deve
     attuarsi la digitalizzazione dell’azione amministrativa. È appena il
     caso di ricordare che questa è una priorità del programma politico
     del Governo Berlusconi, chiaramente affermata nel Piano
     industriale della Pubblica Amministrazione presentato lo scorso
     maggio dal Ministro Brunetta.
     Occorrono pertanto ulteriori, consistenti interventi sia sul piano
     normativo sia quello amministrativo per allineare le
     amministrazioni italiane a quelle dei Paesi più avanzati. Altrimenti
     strutture obsolete e procedure interminabili continueranno a
     gravare il sistema Italia di costi e di adempimenti tali da scoraggiare
     l’afflusso di capitali internazionali a vantaggio di Paesi, anche
     emergenti, che hanno più decisamente imboccato la strada della
     modernizzazione e della semplificazione amministrativa.
     Occorre anzitutto sviluppare in modo deciso, concreto e operativo il
     grande progetto della Pubblica Amministrazione impostato nel
     2005, cioè dare effettività all’impianto del Codice attraverso misure
     premiali e di sanzione così come a meccanismi di incentivazione a
     favore delle Amministrazioni più virtuose, garantendo loro la
     possibilità di riutilizzare, almeno in parte, i risparmi ottenuti grazie
     alle tecnologie digitali.
     Questo è l’orientamento di fondo della delega e in questo solco si
     muove lo schema di decreto legislativo del Ministro Brunetta che
     intende dare attuazione, il più possibile puntuale, ai quindici criteri
     di delegazione contenuti nell’articolo 33 della legge n. 69 del 2009.
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         Nell’osservanza di tali criteri, il decreto persegue le seguenti finalità
         principali:
        • premiare le migliori pratiche;
        • assicurare un miglior servizio e relazioni semplificate con i cittadini
             e le imprese;
        • implementare e controllare la digitalizzazione dell’Amministrazione
             e alimentare tale processo con i risparmi derivanti dalla
             riorganizzazione delle strutture e dei servizi;
        • incrementare la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.
         L’intervento riformatore è comunque strutturato in modo da
         consentire alle Amministrazioni di realizzare gli interventi di loro
         competenza in un ragionevole lasso di tempo e con le risorse
         umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori
         oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla legge delega.175

     Dalla lettura del comunicato si evince che temi come interoperabilità,
openness, standard aperti (molto presenti negli atti dei due ministri
precedenti) qui non vengono espressamente toccati per essere invece lasciati
sullo sfondo.


12. Il disegno di legge Vita-Vimercati
      Un cenno merita anche un interessante disegno di legge proposto dai
Senatori Vita e Vimercati nel corso della XIV legislatura. Nonostante alla data
di stesura di questo libro il disegno di legge si trovi ancora in una fase di
discussione preliminare presso le Camere (e dunque non si possono fare
previsioni sulla sua effettiva approvazione), si ritiene opportuno riportarne
alcuni estratti, vista la sua particolare aderenza con i temi da noi trattati.
      Infatti il documento ad oggi disponibile porta il titolo “Disposizioni per
garantire la neutralità delle reti di comunicazione, la diffusione delle nuove
tecnologie telematiche e lo sviluppo del software libero” e fra le sue finalità
(art. 1, lettera e) registra espressamente «la diffusione e l’utilizzo di standard
e formati aperti allo scopo di salvaguardare il pluralismo informatico e la
libertà di scelta delle istituzioni pubbliche, del cittadino e delle imprese.» 176
      L’art. 3 contiene invece alcune definizioni sicuramente interessanti
poiché più precise rispetto a quelle comparse in altri testi normativi e che
quindi è il caso di riportare:


175 www.renatobrunetta.it/2010/01/28/cdm-avviato-lesame-della-riforma-del-cad-codice-
    amministrazione-digitale-proposta-dal-ministro-brunetta/
176 Il testo integrale del disegno di legge è disponibile all’indirizzo
    www.luigivimercati.it/uploads/2009/03/ddl_reti.pdf.
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     i) formato aperto: il formato di dati che non presenta restrizioni,
     anche di licenza, rispondente a specifiche tecniche definite e
     validate a livello internazionale liberamente disponibili e
     documentate in modo completo;
     m) interoperabilità: la capacità dei sistemi informativi, anche
     eterogenei, di interagire, condividere, scambiare e utilizzare dati e
     programmi informatici;
     o) neutralità delle reti: una rete in cui tutti i servizi sono accessibili
     a tutti gli utenti allo stesso modo ed hanno lo stesso trattamento
     con una logica del “massimo sforzo”, ovvero una rete in cui
     l’operatore non eserciti alcuna forma di discriminazione: da una
     parte, sui contenuti e sui servizi su di essa veicolati e, dall’altra,
     sugli utenti;
     p) neutralità tecnologica: la condizione che non impone l’uso di una
     particolare tecnologia, che non discrimina tra diverse tecnologie e
     che permette di adottare provvedimenti e promuovere servizi
     indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
     s) pluralismo informatico: l’insieme di condizioni che garantiscono
     libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche,
     eliminando ogni barriera dovuta a diversità di standard.

     Inoltre, ai fini della nostra analisi assume un certo rilievo l’articolo 9
intitolato “Archivi e documenti della Pubblica amministrazione”:

     1. I dati contenuti negli archivi elettronici utilizzati dagli uffici delle
     amministrazioni pubbliche sono conservati in formati standard e
     liberamente accessibili dai soggetti autorizzati senza vincoli
     all’utilizzo di specifici programmi. L’estrazione dei dati dall’archivio
     e il trasferimento su altro archivio non sono soggetti a limitazioni
     tecniche derivanti da licenze, brevetti, copyright o marchi registrati.
     2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono l’archiviazione dei
     documenti in formato digitale con modalità che consentono la
     conservazione e la conoscibilità nel tempo.


13. L’importante ruolo della legislazione regionale
     Con la riforma del titolo quinto della Costituzione avvenuta nel 2001 è
stato attribuito un vero e proprio potere legislativo alle regioni, le quali
possono emettere leggi a vigenza regionale su un ampio spettro di materie. 177
     In esercizio di questi nuovi poteri, sono molte le regioni che hanno scelto
di regolamentare con legge regionale anche aspetti relativi
177 Sulla suddivisione di competenze fra Stato, Regioni ed Enti locali si veda più
    specificamente l’art. 117 della Costituzione.
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all’informatizzazione delle pubbliche amministrazioni e più nello specifico
all’utilizzo di soluzioni tecnologiche aperte e interoperabili.
      Riportiamo di seguito alcuni estratti (i più significativi per la nostra
panoramica) dalle leggi regionali finora comparse in questo settore.

        Regione Toscana - L.r. 26 gennaio 2004 n.1
        Promozione dell`amministrazione elettronica e della società
        dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina
        della "Rete telematica regionale toscana"178

        Art. 4 - Principi e criteri guida
        1. Nel perseguimento delle finalità di cui all`articolo 1, comma 1,
        lettera a), la Regione e i soggetti di cui all`articolo 8, comma 2,
        operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:
        […]
        c) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli
        scambi tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati da
        rendere pubblici;
        […]
        i) promozione, sostegno ed utilizzo preferenziale di soluzioni
        basate su programmi con codice sorgente aperto, in osservanza del
        principio di neutralità tecnologica, al fine di abilitare
        l`interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di
        fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare le
        risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di
        trattamento dei dati.

        Regione Umbria - L.r. 25 luglio 2006 n. 11
        Norme in materia di pluralismo informatico sulla adozione e la
        diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei
        documenti informatici nell’amministrazione regionale179

        Art. 1 - Finalità della legge
        1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di
        informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di seguito P.A.,
        favorisce il pluralismo informatico, garantendo l’accesso e la libertà

178 Il testo integrale della legge è disponibile all’indirizzo web
    www.cnipa.gov.it/site/_files/lr_Legge%20regionale%2026%20gennaio%202004%20n
    %201_c.pdf
179 Il testo integrale della legge è disponibile all’indirizzo web
    www.cnipa.gov.it/site/_files/lr_Legge%20regione%20Umbria%2025%20luglio
    %202006%20n%2011.pdf. Si segnala anche la relativa delibera di attuazione del 25
    giugno 2007 n. 1048.
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     di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando
     altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
     2. L’amministrazione regionale, nel rispetto del principio
     costituzionale di buon andamento e di economicità dell’attività
     amministrativa, di cui all’Art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990,
     n. 241 favorisce l’adozione di software a sorgente aperto così come
     da definizione dell’Art. 2. […]

     Art. 3 - Documenti
     1. L’Amministrazione regionale utilizza programmi per elaboratore
     a sorgente aperto per la diffusione in formato elettronico di
     documenti soggetti all’obbligo di pubblica esposizione nonché per
     garantire il diritto di accesso mediante scambio di dati in forma
     elettronica.
     2. In caso di ricorso a programmi per elaboratori a sorgente non
     aperto, l’Amministrazione regionale ne motiva le ragioni e rende
     disponibile anche un formato dei documenti più possibile prossimo
     a formati a sorgente aperto.

     Regione Veneto - L.r. 14 novembre 2008 n. 19
     Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e
     adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella
     società dell’informazione del Veneto180

     Art. 3 - Pluralismo informatico e formati aperti.
     1. Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso
     all’informazione pubblica attraverso il pluralismo informatico, la
     Regione del Veneto promuove e incentiva l’uso di formati digitali
     aperti e non proprietari, per la documentazione elettronica e per le
     basi di dati.
     2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, ciascuno dei soggetti di cui
     all’articolo 2:
     a) persegue, nelle forme e nei limiti previsti dalla disciplina vigente,
     la rimozione delle barriere all’accesso alle informazioni, mediante
     l’adozione di formati standard per la predisposizione dei
     programmi e delle piattaforme e con l’impiego ottimale dei software
     a codice sorgente aperto e chiuso;
     b) concorre alla diffusione dell’uso di formati standard e di codici
     sorgente aperti;
     c) impiega almeno un formato di dati di tipo aperto, ai sensi
     dell’articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
180 Il testo integrale della legge è disponibile all’indirizzo web
    www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2008/08lr0019.html.
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        82, “Codice dell’amministrazione digitale” nelle operazioni di
        memorizzazione e pubblicazione dei propri documenti, al fine di
        garantirne la disponibilità e fruibilità.

        Regione Piemonte - L.r. 26 marzo 2009 n.9
        Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la
        diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti
        informatici nella pubblica amministrazione181

        Art. 3 - Diritto allo sviluppo portabile
        1.Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un
        software originale compatibile con gli standard di comunicazione e
        formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.
        Art. 4 - Documenti
        1. La Regione utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto
        e a formati aperti per la diffusione in formato elettronico di
        documenti soggetti all’obbligo di pubblicità nonché per garantire il
        diritto di accesso di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7
        (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
        diritto di accesso ai documenti amministrativi) mediante scambio di
        dati in forma elettronica.
        2. In caso di ricorso a formati proprietari, la Regione motiva le
        ragioni delle proprie scelte e rende disponibile anche una versione
        più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.

        Regione Lazio - L.r. 14 agosto 2009 n.20
        Disposizioni per la diffusione dell’altra economia nel Lazio182

        Art. 14 - Software libero
        1. Il software libero è un programma informatico a codice sorgente
        aperto che viene rilasciato con una licenza che permette a chiunque
        di utilizzarlo, copiarlo, studiarlo e modificarlo, incoraggiandone la
        redistribuzione.
        2. I soggetti che svolgono attività di software libero producono,
        trasformano, scambiano o promuovono il software di cui al comma
        1, nonché beni e servizi ad esso collegati.
        3. L’attività di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, attraverso:

181 Il testo integrale della legge è disponibile all’indirizzo web
    www.regione.piemonte.it/urp/dwd/lr9_2009.pdf. Si segnala anche la relativa delibera di
    attuazione del 30 novembre 2009, n.8-12657.
182 Il testo integrale della legge è disponibile all’indirizzo web:
    http://notes.regione.lazio.it/Produzione/Normativa/Leggi.nsf/RicercaWeb/96DD1F6A18
    6410F7C1257608004EB48B.
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     a) l’accesso libero al programma;
     b) l’esecuzione del programma senza vincoli sul suo utilizzo;
     c) lo studio del funzionamento del programma e l’ adattamento alle
     proprie esigenze o a quelle dei clienti;
     d) il sostegno alla diffusione del programma stesso e la condivisione
     dei suoi miglioramenti;
     e) la manutenzione e la personalizzazione in base alle esigenze del
     cliente.

     Regione Toscana - L.r. 5 ottobre 2009 n.54
     Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale.
     Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo
     sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza183

     Art. 25 - Standard tecnologici e informativi nell’erogazione integrata
     dei servizi
     1. Per consentire un’erogazione integrata dei servizi dei soggetti di
     cui all’articolo 2 ed assicurarne la razionalità organizzativa, la
     sostenibilità economica, la sicurezza operativa, il rispetto delle
     condizioni di protezione dei dati personali e una qualità conforme
     alle esigenze degli operatori e degli utenti, la Giunta regionale,
     nell’osservanza della normativa nazionale e comunitaria, individua
     e concorda con i medesimi soggetti gli standard per il
     mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi,
     promuovendo le coerenti soluzioni organizzative.
     2. Qualunque soggetto pubblico o privato può fare richiesta di
     conformità delle proprie soluzioni tecnologiche ed informatiche agli
     standard di cui al comma 1.
     3. La conformità agli standard è rilasciata subordinatamente alla
     rispondenza delle soluzioni tecnologiche ed informatiche alla loro
     funzionalità e alla loro capacità di integrazione ed interoperabilità
     nell’ambito della infrastruttura di rete regionale.
     4. Le forme di pubblicità degli standard, l’aggiornamento e
     l’adeguamento agli stessi, i soggetti incaricati di rilasciare la
     conformità e le procedure relative al rilascio della stessa sono
     definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
     5. L’elenco delle soluzioni tecnologiche ed informatiche che
     ricevono la conformità è pubblico.

     Art. 26 - Programmi informatici a codice sorgente aperto e formati
     liberi
183 Il testo integrale della legge è disponibile all’indirizzo web www.e.toscana.it/e-
    toscana/resources/cms/documents/LR_541.pdf.
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        1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di
        informatizzazione della pubblica amministrazione, sostiene
        l’innovazione, incentiva la ricerca e promuove lo sviluppo e la
        diffusione di programmi informatici a codice sorgente aperto e di
        formati liberi come strumenti e modalità operative in grado di
        assicurare la libertà di accesso, l’interoperabilità tra le applicazioni
        ed i servizi, l’uso e lo sviluppo delle tecnologie, il pluralismo e la
        crescita della competitività nell’offerta dei prodotti informatici.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 2,
        comma 1, adottano programmi informatici a codice sorgente aperto
        e formati liberi.
        3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce ed
        incentiva l’adozione dei programmi informatici a codice sorgente
        aperto e formati liberi da parte dei soggetti di cui all’articolo 2,
        comma 2.
        4. Ai fini della presente legge, per assicurare maggiore economicità
        alle attività della pubblica amministrazione e favorire al tempo
        stesso la concorrenza nel mercato delle soluzioni informatiche,
        nelle procedure di valutazione delle gare pubbliche per
        l’acquisizione di programmi informatici costituisce titolo
        preferenziale l’uso di codici sorgente aperti o di formati liberi, sulla
        base di una valutazione di tipo tecnico-economico delle diverse
        soluzioni disponibili sul mercato e delle esigenze organizzative.


14. La sentenza 122/2010 della Corte Costituzionale
     Tra le leggi regionali sopra citate, ce n’è una che merita particolare
attenzione poiché è stata oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale:
la legge regionale del Piemonte n. 9 del 2009, sottoposta ad esame della
Consulta per alcuni rilievi di incostituzionalità relativi alla suddivisione di
competenze fra legislazione regionale e legislazione statale (alla luce del
Titolo V Cost. riformato nel 2001).
     Tale sentenza (datata 23 marzo 2010), al di là della sua portata
abrogativa limitata all’ambito regionale, rappresenta un’importante pietra
miliare per le riflessioni tecnico-giuridiche sui temi oggetto di questo libro;
infatti con essa si può finalmente disporre di un primo riferimento
giurisprudenziale in cui il fenomeno del FLOSS ottiene idealmente un
riconoscimento anche a livello giurisprudenziale e non più solo a livello di
dottrina giuridica o di mera prassi contrattuale. A ciò si aggiunga che gli
articoli censurati dalla Consulta sono ripresi quasi pedissequamente in altre
leggi regionali (come ad esempio la legge umbra); quindi l’impatto di questa
sentenza può facilmente estendersi ad altre regioni.
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     Dei tre rilievi sollevati di fronte alla Corte (comma 3 dell’articolo 1,
articolo 3 e commi 1 e 2 dell’articolo 6) quello che più interessa la nostra
analisi è quello inerente all’art. 3. Si riporta un estratto della sentenza della
Corte, rimandando il lettore a fonti più specifiche e dettagliate 184 per
un’analisi puntuale dell’intera sentenza.

     È impugnato l’art. 3 della legge regionale ora citata, il quale, sotto la
     rubrica “Diritto allo sviluppo portabile”, stabilisce che “Chiunque ha
     il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale
     compatibile con gli standard di comunicazione e formati di
     salvataggio di un altro software, anche proprietario”.
     Ad avviso della difesa dello Stato, la disposizione interviene sulla
     materia del diritto d’autore, derogando alla disciplina dettata per
     tutti i programmi per elaboratori dagli artt. 64-bis e seguenti della
     legge n. 633 del 1941, e successive modifiche e integrazioni
     [omissis].
     La resistente replica sostenendo che chiunque ha il diritto di
     sviluppare un software originale, se ne è capace, compatibile con
     altri standard o formati. Da ciò si dovrebbe dedurre che la
     contestazione del ricorrente riguardi l’ultima parte dell’articolo,
     nella quale si riconosce tale diritto anche nei confronti degli
     standard e dei formati del software proprietario. In sostanza
     l’illegittimità costituzionale sarebbe ravvisabile nell’implicito
     obbligo (imposto agli autori di software, anche proprietari) di
     mettere a disposizione di tutti le conoscenze tecniche relative ai
     propri standard e formati, in modo da rendere effettivo lo sviluppo
     di programmi compatibili.
     Tuttavia, tale interpretazione sarebbe “asistematica e per ciò solo
     discutibile”.
     Infatti, la disposizione andrebbe coordinata con il resto
     dell’impianto normativo generale e, quindi, interpretata nel senso
     che essa riconosce un diritto di sviluppo esercitabile sempre e
184 Di certo su questa sentenza verranno scritte pagine e commenti di vario tipo; tuttavia alla
    data di scrittura di questo libro non si dispone di una nota a sentenza vera e propria a cui
    rimandare. Si segnala però il comunicato pubblicato da AsSoLi pochi giorni dopo il
    deposito della sentenza, da cui si evince quanto segue: «In sostanza, secondo la Corte
    preferire Software Libero non viola la libertà di concorrenza, in quanto la libertà del
    software è una caratteristica giuridica generale e non una caratteristica tecnologica legata
    a uno specifico prodotto o marchio: questa sentenza mette a nudo l'inconsistenza degli
    argomenti di quanti, fino ad oggi, si sono opposti all'adozione di norme che favoriscono il
    software libero argomentando che confliggono con il principio di "neutralità tecnologica"».
     Si veda il comunicato al sito
     www.softwarelibero.it/Corte_Costituzionale_favorisce_softwarelibero.
     Più scettici risultano invece altri studiosi fra cui Guido Scorza e Alfonso Fuggetta che sui
     rispettivi blog personali hanno espresso le loro perplessità a riguardo.
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        soltanto nei limiti di quanto permesso dall’esercizio dei diritti altrui
        (in questo caso, dell’autore del software già esistente).
        Inoltre, proprio la normativa statale, e per la precisione l’art. 64-
        quater della legge sul diritto d’autore, riconoscerebbe una deroga
        all’esclusività dei diritti spettanti al creatore di un programma, al
        fine di conseguire l’interoperabilità con il programma medesimo.
        Anche tale questione [d’incostituzionalità] è fondata.
        Il citato art. 64-quater, comma 1, della legge sul diritto d’autore
        stabilisce che l’autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta,
        qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e
        la traduzione della sua forma [omissis] siano indispensabili allo
        scopo di ottenere le informazioni necessarie per conseguire
        l’interoperabilità con altri programmi, di un programma per
        elaboratore creato autonomamente, purché siano soddisfatte le
        condizioni nella norma medesima previste [omissis].
        La disposizione censurata, invece, senza formulare alcun richiamo
        alla normativa dello Stato in tema di diritto d’autore, con la concisa
        formula adottata non soltanto non prevede alcun requisito o
        condizione per il diritto affermato, ma lo estende anche al software
        proprietario, cioè al programma per elaboratore, rilasciato con
        licenza d’uso che non soddisfi i requisiti di cui all’art. 2, lettera a),
        della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009. Così statuendo,
        essa realizza una palese deroga alla norma statale, introducendo un
        autonomo contenuto precettivo che si rivela non suscettibile di
        essere coordinato con la detta norma statale.
        Pertanto, l’art. 3 della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009,
        viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento
        civile, dettata dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sicché
        deve esserne dichiarata l’illegittimità costituzionale. 185




185 Il testo integrale della sentenza è disponibile sul sito ufficiale della Corte Costituzionale
    www.cortecostituzionale.it.
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Bibliografia
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Fioretti M., OpenDocument, OpenXML and the others: how file formats can be
    used to favor (or hamper) innovation, active citizenship and really free
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   discussion paper, No. 2007-009 (p. 2), disponibile in rete su SSRN:
   http://ssrn.com/abstract=985260
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     Ringraziamenti
     A coloro che hanno collaborato concretamente alla stesura del presente
libro, attraverso la loro preziosa opera di revisione (Flavia, Carlo, Mimmo,
Andrea R., Guglielmo), e a tutti gli amici e colleghi che in vari modi mi hanno
fornito suggerimenti e spunti;
     ad Aica per il supporto editoriale, senza cui non sarebbe stato possibile
pubblicare questo libro;
     a Ledizioni che ha finalmente reso concreta questa pubblicazione;
     a tutti coloro che in questi anni hanno seguito le attività del Progetto
Copyleft-Italia.it, con la speranza che in questo libro e nelle attività
divulgative ad esso connesse possano trovare nuovi spunti e nuovi feedback
per continuare ad alimentare e sostenere il progetto.
     Dedicato a chi vive nella città dell’avarizia ed è tarato su se stesso.
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Postfazione
(ovvero... La storia travagliata di questo libro)
      Questo libro, uscito definitivamente ad ottobre 2010 per la casa editrice
Ledizioni, in realtà avrebbe dovuto essere presentato in anteprima alla metà
di giugno 2010 ed essere commercializzato nel catalogo di un “grande”
editore italiano. Non è il caso citare di chi si tratti ma si consideri che è uno
dei massimi editori italiani in fatto di editoria tecnica e scientifica: di seguito
lo chiameremo simbolicamente “Simpaticoni Editore”.
      Sono entrato in contatto con i responsabili della Simpaticoni Editore già
nel marzo 2009 presentando la mia idea di pubblicazione e facendo presente
fin dal nostro primo incontro che si sarebbe trattato di un libro da pubblicare
con licenza Creative Commons, sia per un motivo etico (ovvero la coerenza
con gli argomenti in esso trattati) sia per un motivo giuridico (dato che nel
libro sarebbero comparse diverse parti già pubblicate con tale licenza).
      I due responsabili della Simpaticoni Editore hanno fin da subito
mostrato di sapere di cosa si trattava (cosa non così frequente fra gli editori
italiani) e che la mia richiesta non avrebbe creato alcun problema. Anzi, uno
di loro ha proposto di mantenere comunque una royalty a mio favore
nonostante l'applicazione della licenza CC. Da ciò ho iniziato a pensare che
queste persone non erano solo “simpaticoni” di nome ma anche simpatiche
nella realtà. Ho anche iniziato a vedere un sogno realizzarsi: essere il primo
italiano a portare il modello opencontent nell'editoria che conta, uscendo
dalla nicchia delle piccole case editrici che fino a quel momento avevano
sperimentato quel tipo di modello di gestione dei diritti d'autore.
      Il libro è così entrato in lavorazione, portandomi via molto tempo e
assorbendo molte delle mie risorse; ma nonostante i mesi trascorressero
inesorabili, ogni volta che chiedevo di formalizzare quell'accordo verbale in
un vero e proprio contratto di edizione che contemplasse l'applicazione della
licenza CC, ricevevo risposte evasive e nello stesso tempo le classiche
rassicurazioni del tipo: “non si preoccupi, stia tranquillo, prima pensiamo alla
stesura del libro e poi formalizzeremo il tutto”. Anche se la mia parte più
avvocatesca mi rimproverava e mi redarguiva spesso, sono andato avanti nel
lavoro facendo affidamento su quelle loro rassicurazioni inviatemi in varie
email.
      A libro finito e pronto per l'impaginazione definitiva, con tanto di
copertina già realizzata, codice ISBN già assegnato e presentazione già
organizzata, ho chiesto di formalizzare finalmente l'accordo tanto atteso e
tanto procrastinato. La risposta è stata qualcosa come: “ci spiace ma dai piani
alti dell'azienda ci è stato comunicato che l'applicazione di una licenza CC è
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incompatibile con le policy della casa editrice. Dovremmo pubblicarlo con un
normale copyright”.
      Ovviamente sono stati inutili i miei tentativi di spiegare, anzi ribadire, il
concetto per cui, arrivati a quel punto, ormai l'applicazione della licenza non
era tanto un mio vezzo da autore idealista ma un onere giuridico (a meno di
rieditare due interi capitoli e perdere altri mesi di lavoro). Nulla da fare; il no
ricevuto era un no secco, incondizionato, confermato anche dopo una mia
lettera di formale diffida.
      Il sogno era finito e sono tornato di colpo alla grigia realtà dell'editoria
italiana, particolarmente conservatrice, e innovatrice solo quando si tratta di
presenziare a fiere e convegni in tema di nuove tecnologie.
      Morale della favola: il libro è stato rieditato nuovamente per poter essere
inserito nel catalogo di un'altra casa editrice, questa volta innovatrice
davvero e non solo sulla carta (Ledizioni, che ringrazio per la disponibilità
subito dimostrata); e nel frattempo mi sono attivato presso i miei legali per
avviare un'azione legale per responsabilità pre-contrattuale contro la
Simpaticoni Editore.
      Aggiornamenti sulla vicenda saranno disponibili sul mio blog personale,
o anche via email su specifica richiesta.

                                                        Simone Aliprandi, settembre 2010
                            Profilo di AICA
AICA è l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico. La sua attività ha
accompagnato sin dagli albori lo sviluppo dell’informatica in Italia.
Fondata nel 1961, è una Associazione senza scopo di lucro che ha come fine lo sviluppo
delle conoscenze dell’Information & Communication Technology (ICT) in tutti i suoi aspetti
scientifici, economici e sociali. E’ il luogo di incontro più accreditato tra gli attori chiave
dell’ICT: l’università e i centri di ricerca, che alimentano il sapere scientifico e metodologico,
gli utenti pubblici e privati che dell’informatica si avvalgono, i costruttori e i fornitori di
prodotti e servizi.
E’ la sede del confronto più aperto sui temi forti della società digitale: dai trend tecnologici
alle prospettive professionali, dai servizi al cittadino, alla diffusione di massa delle
conoscenze ICT.
E’ il riferimento per la diffusione e la certificazione delle competenze informatiche.
E’ il laboratorio per l’innovazione dei programmi didattici e per la qualificazione delle
competenze informatiche dei professionisti che operano nel settore.
Le sue iniziative, il suo radicamento internazionale e la sua indipendenza da interessi di
parte ne hanno fatto, nel tempo, la più autorevole associazione dei cultori e dei
professionisti dell’ICT in Italia.
AICA è infatti federata a: CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies),
IFIP (International Federation of Information Processing), ECDL-F (European Computer
Driving Licence Foundation) IT STAR (Standing Regional Committee), FAST (Federazione
delle Associazioni Scientifiche e Tecniche).


                                    Cosa fa AICA
  I filoni d’attività sono molti; quelli di maggior rilievo riguardano:

           ƒ    i grandi eventi di confronto sulle sfide e le opportunità dell’Information
                Society
           ƒ    le ricerche, con progetti di ampio respiro sui trend tecnologici,
                l’alfabetizzazione informatica le prospettive occupazionali e
                professionali
           ƒ    la diffusione delle Certificazioni Informatiche Europee per l’attestazione
                indipendente delle competenze degli utilizzatori e dei professionisti
           ƒ    l’orientamento formativo e professionale degli specialisti, con “Il
                Cantiere dei Mestieri ICT
           ƒ    le iniziative per la Scuola e l'Università e per le nuove esperienze
                didattiche
           ƒ    la valorizzazione storica del contributo italiano all’evoluzione dell’ICT
           ƒ    la pubblicazione di materiali scientifici e divulgativi
                              Attività, progetti e ricerche
AICA promuove in Italia la diffusione delle Certificazioni Informatiche Europee :
      ƒ    ECDL (European Computer Driving Licence), ovvero la “Patente Europea
           del Computer”, rivolta all’utente generico che attesta che chi la possiede ha
           le conoscenze informatiche di base
      ƒ    EUCIP (European Certification for Informatics Professionals) il sistema
           europeo di certificazione delle competenze informatiche per i professionisti
           ICT
      ƒ    e-Citizen il programma di alfabetizzazione informatica rivolto a tutti i
           cittadini che vogliono acquisire le capacità necessarie per accedere ai
           servizi offerti su Internet.
 Il successo dell’introduzione di ECDL in Italia, avviata nel 1998, è dimostrato dai
 numeri: 1 milione e mezzo di iscritti, 2700 sedi d’esame distribuite su tutto il territorio
 nazionale, 100.000 esami erogati al mese. Con l’introduzione in Italia delle
 Certificazioni Informatiche Europee, AICA ha dato un contributo fondamentale alla
 riduzione del digital divide, ottenendo importanti riconoscimenti dalle Istituzioni
 (Ministeri, Regioni, Università, ecc.) con le quali ha siglato importanti accordi.

Progetti e Ricerche - L’attività di studio è intensa e privilegia i temi dell’ICT non
ancora percepiti in tutta la loro rilevanza economica e sociale. Fra le iniziative più note
- in collaborazione con Fondazione CRUI, SDA Bocconi, Fondazione Politecnico di
Milano, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, varie Università - sono i
programmi continuativi di ricerca su:
     ƒ     il Costo dell’Ignoranza Informatica in Italia nei più diversi settori
     ƒ     il Knowledge Management, con il Progetto PKM 360°
     ƒ     l’evoluzione della domanda delle figure professionali ICT
     ƒ     la realtà dei Diplomati ECDL (Osservatorio ECDL)
     ƒ     l’evoluzione dei profili delle figure professionali ICT (Progetto eCCO)
     ƒ     la diffusione delle Certificazioni Informatiche nelle Università italiane
Servizi per le professioni ICT - Agli specialisti IT e alle aziende e organizzazioni che
li cercano, li impiegano e li formano, AICA offre servizi di particolare interesse. E’
un’attività che muove dal sistema dei profili professionali EUCIP - costruito sulle
competenze individuate per tutte le principali figure professionali - per innestarvi
servizi di assessment degli skill, di progetto dei percorsi di sviluppo professionale, di
gestione del patrimonio delle competenze nelle organizzazioni di ogni dimensione.

 Programmi per la Scuola e l’Università - AICA è da sempre vicina alla Scuola e
 all’Università. Sono molte le iniziative svolte in collaborazione con il Ministero
 dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Fondazione CRUI, il sistema della
 Formazione Professionale. Fra le attività in corso più significative sono quelle per :
       ƒ     il riconoscimento delle conoscenze informatiche (ECDL) nei curricola degli
             studenti universitari e della Scuola Secondaria
       ƒ     promuovere l'uso del computer come strumento trasversale in tutte le
             discipline
       ƒ     simolare i docenti e gli allievi dei corsi a carattere professionale degli Istituti
             Tecnici e delle Università, con programmi che assumono a riferimento il
             frame work di EUCIP.
 Mondo Digitale - Rassegna critica del settore ICT - è la pubblicazione trimestrale
 edita da AICA con l’obiettivo di fare il punto sui temi più attuali e di ampio interesse
 dell’ICT. Ogni articolo costituisce, infatti, una vera e propria monografia del tema in
 oggetto, di cui viene presentato lo stato dell’arte con una esposizione rigorosa, ma
 accessibile anche ai non addetti ai lavori. Mondo Digitale è inviato a tutti i soci AICA,
 ma è disponibile liberamente anche sul sito Internet di AICA.

 Storia dell’Informatica - Testimone, da quasi mezzo secolo, dello sviluppo
 dell’informatica nel nostro Paese, AICA ha in corso varie iniziative per illustrare una
 storia, quella dell’informatica, per lo più ignota, ma che merita di essere ricordata:
 mostre, corsi universitari, pubblicazioni e un sito dedicato (www.museoaica.it).

 Olimpiadi di Informatica - AICA con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
 Ricerca, promuove e organizza la partecipazione degli studenti italiani delle Scuole
 Secondarie di 2° grado alle Olimpiadi Italiane e alle Olimpiadi Internazionali di
 Informatica. L’obiettivo è di contribuire a diffondere la cultura informatica nel sistema
 di istruzione superiore e, contemporaneamente, far emergere e valorizzare le
 “eccellenze” esistenti nella nostra scuola. All’edizione 2008-2009 sono iscritti circa
 13.000 studenti italiani. Nel 2012 le Olimpiadi Internazionali di Informatica si
 svolgeranno per la prima volta in Italia, a Milano!

AICA organizza annualmente grandi eventi istituzionali sui temi di più stretta attualità:
il Congresso Annuale AICA e Didamatica. Da più di 40 anni, il Congresso AICA è il più
ricco e articolato spazio di confronto scientifico e culturale sui temi dell'ICT e
dell'Information Society; Didamatica è l’evento di riferimento in Italia che si propone di
fornire un quadro ampio ed approfondito delle ricerche, degli sviluppi innovativi e delle
esperienze in atto nel settore dell'Informatica applicata alla Didattica, nei diversi
contesti di apprendimento.

Tra le iniziative di AICA, vanno annoverati i riconoscimenti conferiti a giovani che si
sono distinti nei corsi di studio del settore ICT. Di particolare significato i premi per le
migliori tesi di laurea sui temi dell’Information & Communication Technology e della
sua storia assegnati da AICA e da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e
CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica) e i
premi alle matricole di Informatica, una iniziativa promossa in collaborazione con le
associazioni dei docenti universitari GRIN e GII atta a valorizzare l'impegno dei
migliori studenti immatricolati ai corsi di laurea di Informatica e Ingegneria Informatica.

 Un fenomeno che suscita ampio interesse nel mondo dell’informatica è costituito dal
Open Source Software. Si tratta di un orientamento tecnico e culturale di grande
rilevanza, cui AICA contribuisce con una varietà di iniziative che vanno da progetti
specifici rivolti al mondo della scuola e dell’università per promuoverne l’adozione,
all’inserimento di questa piattaforma, accanto a quelle proprietarie, in tutti i programmi
europei di certificazione di cui ha la responsabilità per l’Italia (ECDL e EUCIP).

I Soci
Possono essere Soci AICA tutte le persone che per formazione, professione o
semplice passione sono interessati agli scopi e all'attività dell'Associazione; agli
studenti sono riservate condizioni di particolare favore. Possono esserlo anche le
aziende e le organizzazioni pubbliche e private che condividono gli scopi di AICA, in
veste di soci collettivi. Alcuni dei vantaggi riservati ai soci sono: ricevere la rivista
trimestrale Mondo Digitale, contribuire ad una vita associativa ricca di stimoli,
accreditarsi nelle professioni come Socio AICA, partecipare gratuitamente, o a
condizioni di favore, alle numerose iniziative, e, infine, fruire dei servizi on-line del
Cantiere dei Mestieri ICT.
Attraverso i servizi del Cantiere, il socio AICA è in grado di: confrontare il livello delle
proprie competenze professionali con quelli dello standard europeo EUCIP (Profilo di
Prossimità), valutare il proprio posizionamento rispetto ai profili retributivi del mercato
(May-Pay AICA) e, con la Biblioteca on-line, consultare articoli, ricerche, documenti
di interesse.

Per diventare SOCIO AICA compilare la domanda di associazione sul sito di
AICA www.aicanet.it




AICA
Piazzale R. Morandi, 2 – 20121 Milano
Tel. 02 7645501 – Fax 02 76015717
Email: aica@aicanet.it – web site: www.aicanet.it